Sentenza del 30/03/2016 n. 6095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E. S.r.l. ha impugnato per Cassazione la sentenza della C.T.R. della Lombardia, che aveva escluso la deducibilità dei costi relativi a canoni di leasing e ratei di ammortamento per una gru e altri macchinari da costruzione. La società sosteneva: che l'attività dovesse essere identificata sulla base dell'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo; che la concessione dei macchinari ad Alba 2000 costituisse una legittima scelta organizzativa; e che il contratto di comodato fosse opponibile al Fisco anche senza forma scritta o data certa, se provato per fatti concludenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. I quesiti di diritto formulati nei tre motivi erano generici e non rispettavano l'art. 366-bis c.p.c.; inoltre, le censure non indicavano specificamente le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata ritenute contrarie alla legge e non erano pertinenti alla reale ratio decidendi. La C.T.R. aveva infatti fondato la decisione sull'accertamento dell'attività concretamente svolta dalla società e sulla conseguente mancanza di inerenza dei costi, non sulla validità o opponibilità del comodato. E. S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2328 c.c.
La ricorrente sosteneva che, per individuare l'operatività della società, si dovesse fare riferimento all'oggetto sociale previsto dall'atto costitutivo. La Corte ha però chiarito che la decisione impugnata si fondava sull'attività effettivamente esercitata e sull'inerenza dei costi, non sull'individuazione formale dell'oggetto sociale.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8
Richiamata dalla ricorrente in relazione all'individuazione dell'attività societaria, ma ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.
Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 3, lett. c)
La ricorrente l'ha invocata per sostenere la libertà delle società di scegliere la propria struttura organizzativa. La Corte ha ritenuto il motivo fuori bersaglio, perché la C.T.R. non aveva deciso sulla legittimità della scelta organizzativa, ma sulla concreta non inerenza dei costi all'attività della contribuente.
Art. 1803 c.c.
Disciplina il comodato. La ricorrente sosteneva che il comodato potesse essere concluso anche senza forma scritta e provato per fatti concludenti. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché la sentenza impugnata non era fondata sui requisiti formali o sull'opponibilità del comodato.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva che i motivi di ricorso per violazione di legge si concludessero con quesiti di diritto specifici, idonei a collegare la fattispecie concreta a un principio giuridico generale applicabile anche a casi ulteriori. I quesiti della ricorrente sono stati ritenuti assolutamente generici.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi erano prospettati come violazioni di legge, ma non individuavano concretamente le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12
Richiamato esclusivamente in relazione alla sospensione del procedimento, in attesa della verifica dell'eventuale definizione della controversia tramite condono.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale dei costi, non è sufficiente che il bene rientri astrattamente nell'oggetto sociale: occorre dimostrare l'inerenza rispetto all'attività concretamente svolta e ai ricavi o proventi dell'impresa.
- Nel ricorso per Cassazione, il motivo deve confrontarsi precisamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Una censura relativa a una questione non affrontata dal giudice di merito è inammissibile o non pertinente.
- I quesiti di diritto, quando richiesti dalla disciplina applicabile, devono essere specifici, riferiti ai fatti del caso e formulati in modo da consentire l'enunciazione di una regola giuridica generale; quesiti astratti o generici comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Se il giudice di merito ha omesso di esaminare una difesa o un documento, la censura deve essere proposta con il corretto vizio processuale o motivazionale, non mediante una generica denuncia di violazione di legge.
- La mera esistenza di un contratto di comodato o di una scelta organizzativa interna non prova automaticamente l'inerenza dei costi: è necessario dimostrare concretamente il collegamento del bene con l'attività e l'interesse economico della società che sostiene la spesa.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese anche quando la decisione non esamina nel merito tutte le questioni prospettate, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
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