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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/548

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/548 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Piemonte» (DOP)

Normativa europea32019R0548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica del disciplinare della DOP "Piemonte" nel quadro della disciplina UE sui mercati agricoli, in particolare del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia, ha pubblicato la richiesta di modifica e, non essendo state presentate opposizioni, ha proceduto all’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Piemonte" (DOP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Piemonte" nel settore vitivinicolo, ai fini dell’approvazione, a livello dell’Unione, di una modifica del relativo disciplinare di produzione presentata dall’Italia. Produce effetti negli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche, ma riguarda esclusivamente la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale e non il disciplinare nel suo complesso oltre tale modifica.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Piemonte"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/548 della Commissione approva una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Piemonte". Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per le denominazioni nel settore agricolo, in particolare vitivinicolo, e conclude l’iter senza opposizioni.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, quale base giuridica dell’intervento, con riferimento specifico all’articolo 99. La domanda di modifica del disciplinare è stata presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del medesimo regolamento ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3. Il considerando rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, condizione che consente l’approvazione della modifica.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale relativa alla denominazione "Piemonte" (DOP). Il regolamento non specifica nel testo le singole modifiche tecniche apportate al disciplinare, limitandosi a recepire e approvare la versione pubblicata nell’iter procedurale europeo.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli operatori interessati dalla DOP "Piemonte".

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Piemonte" (DOP). L’approvazione interviene ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda di modifica è stata presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del medesimo regolamento e pubblicata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3. Non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturavitivinicolodenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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