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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/542

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/542 della Commissione, del 2 aprile 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) (IGP)]

Normativa europea32019R0542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro UE delle DOP e IGP la denominazione cambogiana "ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ" (Skor Thnot Kampong Speu) come IGP. La registrazione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e tiene conto dell’esito favorevole delle consultazioni svolte in seguito a opposizioni presentate da un operatore svizzero e, inizialmente, dal Belgio. Il testo precisa anche, sulla base dell’accordo tra le parti, che il prodotto è uno zucchero estratto dalla palma e che lo zucchero di palma, pur non essendo definito dalla direttiva 2001/111/CE, può essere commercializzato nell’UE secondo le regole generali applicabili.

Iscrizione nel registro UE delle DOP/IGP della denominazione "ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ" (Skor Thnot Kampong Speu) come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, della denominazione geografica "ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ" (Skor Thnot Kampong Speu) per il prodotto classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)". Produce effetti negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni ulteriori oltre al perimetro materiale della singola registrazione.

Iscrizione della IGP "ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ" (Skor Thnot Kampong Speu)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/542 della Commissione dà attuazione alla registrazione, nel sistema UE delle DOP e IGP, della denominazione cambogiana "ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ" (Skor Thnot Kampong Speu) come indicazione geografica protetta. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue l’esito della procedura di esame con opposizione.

Contesto procedurale e opposizioni

La domanda di registrazione era stata pubblicata il 3 ottobre 2017. Successivamente sono pervenute opposizioni: una da Sucre Suisse SA, impresa produttrice di zucchero con sede in Svizzera, e una dal Belgio; quest’ultima è stata poi ritirata l’8 marzo 2018. La Commissione ha ritenuto ricevibile l’opposizione di Sucre Suisse SA e, con lettera del 3 aprile 2018, ha invitato le parti ad avviare consultazioni per tre mesi, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Su richiesta della Cambogia, il termine è stato prorogato di tre mesi a decorrere dal 4 luglio 2018.

Esito delle consultazioni e contenuto dell’accordo

Le consultazioni hanno condotto a un accordo tra la Cambogia e Sucre Suisse SA, comunicato alla Commissione il 3 ottobre 2018. Le parti hanno concordato che non era necessario modificare il documento unico pubblicato a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Hanno inoltre ritenuto utile chiarire la natura del prodotto, indicando che lo "Skor Thnot Kampong Speu" è uno zucchero estratto dalla palma. Viene altresì precisato che lo zucchero di palma non è definito dalla direttiva 2001/111/CE sui determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana, ma può essere commercializzato nell’Unione europea sulla base delle disposizioni generali di legge.

Effetti della registrazione

Poiché l’accordo è stato considerato conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell’Unione, la Commissione ha disposto la registrazione della denominazione. Per gli operatori, il provvedimento consolida la tutela UE della denominazione geografica e ne definisce il collocamento nella classificazione di prodotto prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per gli atti di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ" (Skor Thnot Kampong Speu) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata riguarda un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014: "Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)".

Iter di opposizione e consultazioni

Il regolamento dà conto della pubblicazione della domanda il 3 ottobre 2017, delle opposizioni presentate da Sucre Suisse SA e dal Belgio, del successivo ritiro dell’opposizione belga e dell’avvio di consultazioni ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. È richiamata anche la proroga di tre mesi del termine per le consultazioni, a decorrere dal 4 luglio 2018.

Accordo tra le parti e chiarimento sul prodotto

A seguito delle consultazioni, la Cambogia e Sucre Suisse SA hanno raggiunto un accordo; le parti hanno ritenuto non necessario modificare il documento unico, chiarendo che lo "Skor Thnot Kampong Speu" è uno zucchero estratto dalla palma. Si precisa inoltre che lo zucchero di palma non è definito dalla direttiva 2001/111/CE, ma può essere commercializzato nell’UE sulla base delle disposizioni generali di legge.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografichetutela delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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