Ordinanza n. 186/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del verbale di accertamento del 1.12.2025, notificato in pari data, con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici, nell’ambito del concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22.04.2025, ha giudicato il ricorrente “non idoneo” per “Tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 2, lettera B, del D.M. n. 198 del 30.6.2023 e dell’art. 3, comma 7 quinquies del D.Lgs. n. 95 del 29.5.2017”, con conseguente esclusione dal procedimento di selezione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità psico-fisica per tatuaggio visibile in zona del corpo non coperta dall'uniforme, con conseguente esclusione dal concorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici lo ha giudicato non idoneo nell'ambito del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. La non idoneità è stata motivata dalla presenza di un tatuaggio in una zona del corpo non coperta dall'uniforme, ai sensi della disciplina richiamata nel verbale. Il ricorrente ha rappresentato che il tatuaggio era stato sottoposto ad ablazione e ad eliminazione linfatica, residuando soltanto una presenza di pigmento superficiale. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato che il requisito doveva essere posseduto al momento della visita e che, secondo la fotografia prodotta dallo stesso ricorrente, il tatuaggio risultava ancora visibile a occhio nudo. L'ordinanza ha inoltre lasciato impregiudicata la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della sopravvenuta graduatoria finale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del verbale. La valutazione è fondata sul rilievo che il possesso del requisito psico-fisico deve essere accertato al momento della visita e non può essere integrato da interventi o modificazioni successive; inoltre, la stessa documentazione fotografica del ricorrente mostrava che il pigmento del tatuaggio era ancora visibile a occhio nudo. Il Tribunale non ha definito il merito del ricorso e ha riservato ogni ulteriore valutazione sulla possibile improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta.
art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 2, lettera B, D.M. n. 198/2023
Tatuaggio in zona del corpo non coperta dall'uniforme
È la disposizione richiamata nel verbale quale base della valutazione di non idoneità per la visibilità del tatuaggio.
art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. n. 95/2017
È la disposizione richiamata nel verbale insieme alla disciplina ministeriale per fondare l'esclusione del candidato per il tatuaggio visibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, il possesso dei requisiti psico-fisici deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente al momento della visita medica e non può essere dimostrato mediante modificazioni o interventi successivi.
- La permanenza di pigmento derivante da un tatuaggio in una zona del corpo non coperta dall'uniforme può giustificare la valutazione di non idoneità quando il tatuaggio risulti ancora visibile a occhio nudo al momento dell'accertamento.
- La mancata impugnazione della graduatoria finale sopravvenuta può determinare l'improcedibilità del ricorso contro il precedente atto di esclusione; tale questione può essere riservata a una successiva fase del giudizio quando non è necessaria per decidere la domanda cautelare.
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