Circolare numero 41 del 18-02-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Coldiretti per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate modalità di riscossione e di riversamento delle somme all’associazione, costi del servizio, clausole di salvaguardia e protezione dati, durata della convenzione e facoltà di recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni operative e contabili per la gestione del codice causale W380, con i relativi conti di imputazione e gli adempimenti delle strutture territoriali, inclusa la rendicontazione annuale entro il 31 maggio.
Convenzione INPS-Coldiretti per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-Coldiretti per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare descrive la convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Nazionale Coldiretti per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati il meccanismo di trattenuta tramite UNIEMENS, il riversamento delle somme all’associazione, gli aspetti economici e contabili, nonché le clausole di tutela dell’Istituto e gli adempimenti delle strutture territoriali.
Ambito dell’accordo e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata il 23 dicembre 2014 e approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro è effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche.
L’esazione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di riscossione coattiva.
Misura del contributo e gestione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e degli eventuali oneri accessori.
L’Istituto non effettua interventi diretti né controlli nei confronti dei datori di lavoro riguardo al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il servizio di riscossione è previsto, per ogni UNIEMENS, un costo pari a euro 0,17, attualizzato per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta; dal momento della comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Oltre alle spese del servizio, restano a carico dell’associazione ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme e limiti minimi di accredito
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio, senza interessi o altri titoli. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo.
Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50,00, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a tale soglia. L’INPS è esonerato da responsabilità per ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione. È espressamente esclusa ogni responsabilità in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione esonera inoltre l’Istituto da ogni responsabilità per controversie connesse a tali rapporti e deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS qualora questo sia convenuto o chiamato in giudizio, secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. Può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano all’osservanza del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione perde efficacia automaticamente alla scadenza.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni operative e contabili
Per le imprese aderenti alla Confederazione Nazionale Coldiretti è istituito il codice W380. Nel flusso UNIEMENS deve essere validato il codice causale W380, avente significato di "Ass. Contr. COLDIRETTI".
I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25464; in parallelo, per la rilevazione del debito verso l’associazione, la procedura predispone la scrittura GPA35464 a GPA11464. I saldi dei conti GPA25464 e GPA35464 devono sempre concordare e, per garantirne la coerenza con le ripartizioni delle denunce contributive, i due conti devono essere movimentati con codice documento 95 esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabile della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in DARE al conto GPA11464, sul quale vengono anche registrati in AVERE il rimborso spese sul conto GPA24042 e l’eventuale imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo di GPA11464 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.
Rendiconto annuale e conti di nuova istituzione
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla Confederazione Nazionale Coldiretti un rendiconto con:
- ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
- ammontare delle somme corrisposte;
- ammontare delle spese trattenute;
- ammontare dell’imposta di bollo trattenuta.
Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti di nuova istituzione GPA11464, GPA25464 e GPA35464.
Punti principali
Oggetto e natura della convenzione
Il 23 dicembre 2014 INPS e Confederazione Nazionale Coldiretti hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene nell’ambito del sistema contributivo ordinario e conserva natura volontaria del contributo associativo.
Modalità di riscossione e misura del contributo
INPS riscuote i contributi dovuti dalle imprese iscritte all’associazione con le medesime modalità e periodicità dei contributi obbligatori ai sensi del D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. L’Istituto considera versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini, la quota destinata all’assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’INPS non effettua interventi diretti o controlli sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Costi del servizio e facoltà di recesso
Per il servizio di riscossione è previsto, per ciascun UNIEMENS, un costo di euro 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.
Versamento delle somme e accantonamento minimo
INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente fornisce i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di almeno 50 euro. L’Istituto è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse ai propri compiti istituzionali.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora esso sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative a tali rapporti, secondo la vigente normativa sui compensi professionali. INPS può sospendere l’efficacia del negozio in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano all’osservanza del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto. La sede della Confederazione Nazionale Coldiretti è indicata in via XXIV Maggio n. 43, Roma.
Istruzioni operative: codice UNIEMENS W380
Alle imprese aderenti è attribuito il codice di nuova istituzione W380. Nel flusso UNIEMENS esse devono validare il nuovo codice causale W380, con significato di "Ass. Contr. COLDIRETTI", e il relativo elemento previsto nelle istruzioni. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25464; la procedura rileva il debito verso Coldiretti con scrittura in partita doppia GPA35464 a GPA11464. I saldi dei conti GPA25464 e GPA35464 devono sempre concordare e devono essere movimentati, con codice documento 95, solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Adempimenti contabili e reportistica
Le sedi devono stampare in triplice copia la reportistica prodotta dalla procedura: una copia alle imprese, una all’ufficio contabile della sede e una agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in DARE al conto GPA11464, al quale vengono addebitati anche il rimborso spese (AVERE GPA24042) e l’eventuale imposta di bollo (AVERE GPA25228). L’eventuale saldo di GPA11464 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.
Rendiconto annuale
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le strutture territoriali devono trasmettere alla Confederazione Nazionale Coldiretti un rendiconto contenente: ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno, somme corrisposte, spese trattenute e imposta di bollo trattenuta sui contributi riscossi. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11464, GPA25464 e GPA35464.
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