Circolare numero 78 del 14-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le condizioni per ottenere la pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell’art. 19 della legge n. 223/1991 per i lavoratori dipendenti di imprese in CIGS da almeno 24 mesi che abbiano stipulato un contratto collettivo per il ricorso al part-time. Vengono indicati i requisiti soggettivi dei lavoratori, la necessaria autorizzazione dell’Ufficio regionale del lavoro, la decorrenza della prestazione, i criteri di calcolo della pensione e le regole sul cumulo con la retribuzione. La circolare disciplina inoltre la revoca della pensione in caso di cessazione o ripristino del full-time, le modalità di segnalazione dei dati, le comunicazioni ai pensionati e le istruzioni operative per le aziende sulle trattenute e sul versamento contributivo.
Istruzioni per la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 19 L. 223/1991 in caso di part-time concordato
Pensione anticipata di vecchiaia per part-time ex art. 19 L. 223/1991
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’accertamento del diritto e la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, destinata ai lavoratori che, restando alle dipendenze della stessa impresa, concordino il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale. Il documento disciplina sia i requisiti di accesso sia le modalità di calcolo della prestazione, il regime di cumulo con la retribuzione e gli adempimenti a carico di aziende, sedi INPS e pensionati.
Ambito di applicazione e condizioni oggettive
La prestazione può essere riconosciuta ai lavoratori dipendenti di imprese che si trovino in determinate condizioni oggettive:
- siano beneficiarie da almeno ventiquattro mesi dell’intervento straordinario di integrazione salariale;
- abbiano stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale un contratto collettivo che preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale oppure per consentire l’assunzione di nuovo personale.
Le imprese che utilizzano tale facoltà devono comunicare all’INPS e all’Ispettorato del lavoro sia la stipulazione sia la cessazione dei contratti di part-time.
Requisiti soggettivi del lavoratore
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia spetta ai lavoratori dipendenti delle imprese sopra indicate solo se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- età inferiore di non più di 60 mesi rispetto a quella pensionabile, e quindi non inferiore a 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne;
- perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia, pari a 780 contributi settimanali effettivi, figurativi o volontari;
- accordo con il datore di lavoro, ai sensi del contratto collettivo richiamato, per il passaggio al tempo parziale con orario non inferiore a 18 ore settimanali.
Domanda dell’interessato e autorizzazione amministrativa
Il riconoscimento della pensione anticipata non è automatico, ma avviene su domanda del lavoratore interessato. Inoltre, il diritto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Decorrenza della pensione
La pensione anticipata di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Criteri di determinazione della misura della pensione
La liquidazione della pensione presuppone la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La misura della prestazione va quindi determinata secondo l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La circolare precisa che il comma 5 dell’art. 19 prevede, se il part-time è inferiore alla metà dell’orario praticato in azienda, che la retribuzione da assumere a base di calcolo sia, ove più favorevole, quella dei periodi anteriori alla trasformazione. Tale regola opera però solo se l’orario concordato, pur essendo inferiore alla metà, non scende sotto il limite di 18 ore settimanali.
In questa ipotesi occorre procedere a un duplice calcolo della retribuzione pensionabile:
- sulla base delle retribuzioni corrispondenti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, secondo i criteri dell’art. 5, comma 11, del D.L. n. 726/1984;
- sulla base delle retribuzioni corrispondenti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time.
La pensione va quindi liquidata assumendo la retribuzione di importo più favorevole.
Cumulo tra pensione e retribuzione durante il periodo di anticipazione
Il comma 3 dell’art. 19 rinvia, per il cumulo tra pensione e retribuzione, alle norme sulla pensione di anzianità di cui all’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con una specifica eccezione: la retribuzione percepita nel periodo di anticipazione per il rapporto trasformato in part-time non segue la disciplina ordinaria.
Durante il periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dell’età pensionabile, il pensionato può cumulare la pensione con la retribuzione entro il limite della mancata retribuzione corrispondente alle ore non lavorate a seguito della riduzione di orario. In sostanza, l’importo cumulabile è pari alla differenza tra:
- il trattamento retributivo che sarebbe spettato in caso di permanenza a tempo pieno;
- il trattamento retributivo effettivamente percepito per il lavoro a tempo parziale.
Dal compimento dell’età pensionabile trova invece applicazione integrale il divieto parziale di cumulo previsto per le pensioni di vecchiaia.
Revoca della pensione
La circolare richiama l’obbligo del pensionato di comunicare immediatamente all’INPS l’eventuale:
- risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- ripristino, nella stessa impresa, del rapporto di lavoro a tempo pieno.
In tali casi la pensione anticipata viene revocata con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la risoluzione o il ripristino, ma solo se l’evento interviene prima del compimento dell’età pensionabile.
Applicazione della disciplina anche alle pensioni di vecchiaia ordinarie
La regola più favorevole sul calcolo della retribuzione pensionabile si applica anche ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni per la pensione anticipata di vecchiaia, non abbiano presentato la relativa domanda e richiedano invece la pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al raggiungimento dell’età pensionabile. Le Sedi devono quindi determinare la prestazione secondo i criteri illustrati per il punto relativo alla misura della pensione.
Segnalazione dei dati e procedure INPS
Per la liquidazione delle pensioni interessate dall’art. 19, le Sedi devono osservare specifiche istruzioni informatiche e amministrative. In particolare:
- per le pensioni anticipate riconosciute ai sensi del comma 1 dell’art. 19, nel campo natura pensione vanno indicati il codice '1' nel primo sottocampo e il codice 'X' nel secondo;
- per le pensioni soggette al criterio di calcolo del comma 5, deve essere indicata come retribuzione pensionabile la più elevata tra quelle risultanti dal doppio sistema di calcolo.
Comunicazioni al pensionato e al datore di lavoro
Per le pensioni anticipate liquidate ai sensi del comma 1 deve essere inviata al pensionato una comunicazione di accoglimento, redatta secondo il testo dell’allegato 1, da trasmettere per conoscenza anche al datore di lavoro.
La comunicazione serve anche a:
- ricordare l’obbligo di immediata comunicazione all’INPS in caso di cessazione del part-time o di ripristino del full-time prima dell’età pensionabile;
- acquisire i dati necessari per determinare gli arretrati, tenendo conto della disciplina speciale sul cumulo.
Il modello TE09 deve essere integrato con l’indicazione, per i mesi di lavoro part-time successivi alla decorrenza della pensione, dell’importo della retribuzione che l’interessato avrebbe percepito restando a tempo pieno.
L’allegato 2 contiene inoltre una comunicazione tipo da inviare ai datori di lavoro per spiegare i criteri di calcolo delle trattenute.
Trattenute per il cumulo e modalità di versamento
Per le pensioni anticipate di vecchiaia, le procedure automatizzate determinano la trattenuta giornaliera secondo i criteri generali dell’art. 22 della legge n. 153/1969. Tuttavia, per il particolare regime dell’art. 19, comma 3, nel periodo di anticipazione occorre applicare un criterio specifico:
- si quantifica, per ciascun mese, la retribuzione persa per effetto della trasformazione in part-time;
- tale importo si sottrae dall’importo lordo mensile della pensione;
- la differenza costituisce l’importo mensile di pensione non cumulabile con la retribuzione.
Per i periodi successivi alla liquidazione della pensione e fino al compimento dell’età pensionabile, il calcolo della trattenuta deve essere effettuato dai datori di lavoro.
Le aziende devono inoltre indicare sul Mod. DM10/2 le trattenute operate sui trattamenti in questione, separatamente da quelle previste dagli artt. 20 e 22 della legge n. 153/1969, con le seguenti modalità:
- esposizione dell’importo in uno dei righi in bianco dei quadri 'B-C', nella colonna 'somme a debito del datore di lavoro';
- indicazione della dicitura 'TRATT. ART. 19 L.223' e del codice 'T300';
- compilazione della casella 'numero dipendenti' con il numero di lavoratori pensionati interessati;
- assenza di indicazioni nelle caselle 'numero giornate' e 'retribuzioni'.
Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, le trattenute per attività lavorativa devono essere effettuate con le modalità ordinarie e nell’importo indicato sul modello O bis M.
Punti principali
Condizioni oggettive delle imprese
Possono accedere alla liquidazione anticipata della pensione i dipendenti di imprese beneficiarie da almeno 24 mesi dell’intervento straordinario di integrazione salariale e che abbiano stipulato con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative un contratto collettivo che preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale per evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale o per consentire nuove assunzioni. Le imprese che utilizzano tale facoltà devono comunicare all’INPS e all’Ispettorato del lavoro la stipulazione e la cessazione dei contratti di part-time.
Requisiti soggettivi del lavoratore
Il lavoratore deve avere un’età non inferiore a 55 anni se uomo e a 50 anni se donna, quindi non più di 60 mesi rispetto all’età pensionabile; deve aver perfezionato i requisiti contributivi e assicurativi per la pensione di vecchiaia, pari a 780 contributi settimanali effettivi, figurativi o volontari; e deve aver concordato con il datore di lavoro il passaggio al part-time per un orario non inferiore a 18 ore settimanali.
Domanda, autorizzazione e decorrenza
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto solo su domanda dell’interessato ed è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Determinazione della misura della pensione
La misura della pensione va calcolata secondo l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984. Se il passaggio al part-time avviene per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, ma comunque non inferiore a 18 ore settimanali, occorre un doppio calcolo della retribuzione pensionabile: sulle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione e sulle ultime 260 settimane antecedenti la trasformazione del rapporto in part-time. Si liquida la pensione sulla base dell’importo più favorevole.
Cumulo tra pensione e retribuzione
Per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata e il raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione è cumulabile con la retribuzione entro il limite della mancata retribuzione corrispondente alle ore non lavorate per effetto della trasformazione in part-time. Dal compimento dell’età pensionabile si applica il divieto parziale di cumulo previsto per le pensioni di vecchiaia.
Revoca del trattamento
Se il rapporto di lavoro a tempo parziale si risolve o viene ripristinato il rapporto a tempo pieno nella stessa impresa prima del raggiungimento dell’età pensionabile, il pensionato deve comunicarlo immediatamente all’INPS. La revoca della pensione decorre dal mese successivo alla risoluzione o al ripristino.
Pensione di vecchiaia per chi non ha chiesto l’anticipo
La regola di favore sulla base di calcolo della pensione si applica anche ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non abbiano chiesto la pensione anticipata e presentino domanda di vecchiaia dopo il compimento dell’età pensionabile. In tali casi le Sedi devono determinare la prestazione con i criteri del punto 5.
Adempimenti informativi e comunicazioni
Per le pensioni anticipate riconosciute ai sensi del comma 1 vanno utilizzati nel campo natura pensione i codici '1' e 'X'. Al pensionato deve essere inviata una comunicazione di accoglimento, da trasmettere per conoscenza anche al datore di lavoro, e il modello TE09 deve essere integrato con i dati sulla retribuzione teorica a tempo pieno per i mesi successivi alla decorrenza della pensione.
Trattenute e versamenti delle aziende
Per i periodi di anticipazione, il datore di lavoro deve calcolare la trattenuta sottraendo dalla pensione l’importo della retribuzione perduta per effetto del part-time; il risultato va diviso per 26 per determinare la trattenuta per ciascuna giornata comunque retribuita. Le aziende devono esporre le trattenute nel Mod. DM10/2 separatamente da quelle degli artt. 20 e 22 della legge n. 153/1969, indicando la dicitura 'TRATT. ART. 19 L.223' e il codice T300, nonché il numero dei dipendenti interessati.
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