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Circolare

Circolare numero 77 del 13-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la proroga e la gestione transitoria della conferma del rapporto associativo per gli iscritti ante 1989 delle Confederazioni convenzionate. Vengono confermati come validi, salvo contestazioni o recesso formale, gli iscritti già operanti secondo le modalità precedenti alla convenzione del 27 settembre 1989, con obbligo per le Confederazioni di completare gradualmente la documentazione mediante scheda di adesione o dichiarazione sottoscritta dal socio. Sono inoltre fissati i casi in cui la quota associativa va mantenuta, annullata o riesaminata, con termine definitivo al 31 dicembre 1992 per eventuali approfondimenti e con specifici adempimenti informativi periodici delle SAP.

Proroga dei termini per la convalida degli associati ante 1989 e disciplina transitoria delle quote associative

Proroga dei termini per la convalida degli associati ante 1989

La circolare disciplina la prosecuzione delle operazioni di conferma del rapporto associativo per gli iscritti ante 1989 alle Confederazioni convenzionate. Lo scopo è consentire il completamento della documentazione autorizzativa richiesta dalla nuova disciplina convenzionale, senza considerare definitivo il termine del 31 dicembre 1991, pur mantenendo regole distinte per i casi contestati, non contestati o ancora da approfondire.

Quadro normativo e presupposti della decisione

La materia è ricondotta alle convenzioni stipulate ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative tramite bollettino di conto corrente postale ex art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. La delibera del Comitato Esecutivo n. 357 dell’11 maggio 1989 aveva modificato gli artt. 4, 5 e 6 degli accordi, introducendo per i nuovi iscritti dal 1989 l’esplicito impegno individuale al versamento della quota sindacale e, per gli associati ante 1989, la necessità di confermare il rapporto associativo tramite apposita dichiarazione o documentazione equipollente entro il 31 dicembre 1990. Successivamente la delibera n. 1153 del 19 ottobre 1990 aveva prorogato il termine al 31 dicembre 1991.

La delibera n. 1907 del 12 dicembre 1991, richiamata dalla circolare, ha accolto la richiesta delle Confederazioni di non considerare ultimativo il termine del 31 dicembre 1991 e di consentire un completamento graduale delle operazioni, in ragione delle difficoltà incontrate nella ricerca e sistemazione di atti formali di adesione o di documentazione equipollente.

Valutazione transitoria degli iscritti ante 1989

La decisione centrale è che, in via transitoria, sono ritenute valide ai fini dell’accertamento del rapporto associativo le iscrizioni effettuate secondo le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore della convenzione del 27 settembre 1989, purché non sia intervenuta cancellazione e non sia sorta né sorga contestazione, né sia stato proposto formale recesso dal socio.

Per tali iscrizioni le Confederazioni devono procedere alla graduale regolarizzazione documentale mediante:

  • presentazione della scheda di adesione prevista dall’art. 4, commi 2 e 3, della delibera n. 357 dell’11 maggio 1989;
  • oppure presentazione di una dichiarazione formale di conferma del rapporto associativo sottoscritta dal singolo associato.

Per i nominativi che richiedano ulteriori approfondimenti sulla documentazione già presentata, l’accertamento definitivo delle posizioni deve concludersi entro il 31 dicembre 1992.

Casi con documentazione probatoria già presentata entro il 31 dicembre 1991

Per gli associati ante 1989 per i quali le Confederazioni abbiano presentato entro il 31 dicembre 1991 documentazione probativa del rapporto associativo, il rapporto si intende confermato secondo le modalità già previste dalle deliberazioni n. 357 dell’11 maggio 1989 e n. 1153 del 19 ottobre 1990.

In questi casi:

  • la quota associativa viene riproposta automaticamente nei bollettini di conto corrente postale ex art. 12 della legge n. 155/1981;
  • eventuali successive contestazioni del rapporto associativo seguono il normale iter convenzionale;
  • la cancellazione della quota può essere disposta solo tramite il coinvolgimento delle Confederazioni interessate, analogamente a quanto avviene per gli iscritti post 1989 muniti di formale delega.

Casi senza documentazione probatoria presentata

Per gli iscritti ante 1989 per i quali le Confederazioni non abbiano presentato documentazione, i bollettini ex legge 155/1981 dell’emissione 1992 continuano a contenere la quota associativa.

La circolare chiarisce che, in questa fase, la conferma può essere data mediante:

  • scheda di adesione nella forma prevista dall’art. 4, commi 2 e 3, della convenzione;
  • dichiarazione di conferma del rapporto associativo sottoscritta dal singolo socio;
  • altro documento sottoscritto dal socio che contenga comunque un’esplicita dichiarazione di appartenenza associativa alla Confederazione interessata.

Con tale previsione viene meno il criterio della "equipollenza" della documentazione probatoria già previsto dal comma 6 dell’art. 4 della convenzione. Se emergono contestazioni formali da parte del singolo associato, le SAP, avvertite le Associazioni provinciali interessate, devono procedere direttamente all’annullamento della quota associativa, con cancellazione tramite transazione ATBO e riemissione dei bollettini non pagati depurati della quota. Deve inoltre essere segnalata alla Confederazione l’eventuale richiesta di restituzione delle quote già versate.

Casi con documentazione presentata ma non ancora giudicata congrua

Per le posizioni in cui sia stata già presentata documentazione probatoria, ma non sia ancora intervenuto un giudizio di congruità, i bollettini dell’emissione 1992 mantengono la quota associativa.

La circolare precisa che:

  • possono comunque rendersi necessari ulteriori approfondimenti, con definizione delle situazioni sempre entro il 31 dicembre 1992;
  • se il singolo associato contesta la quota e la documentazione è stata presentata in forma equipollente ma non è ancora stata valutata definitivamente, non è possibile applicare direttamente la procedura automatica di annullamento;
  • per la cancellazione della quota è necessario il preventivo nulla osta della Confederazione interessata.

Casi contestati o con recesso formale

Per le iscrizioni ante 1989 per le quali non sia stata presentata documentazione e sia già intervenuta nel corso del 1991 una contestazione formale del rapporto associativo, oppure sia stato proposto dal socio formale recesso, è esclusa la riproposizione della quota associativa, anche in via transitoria.

La delibera n. 1907 consente infatti la validità provvisoria solo per le iscrizioni ante 1989 senza contestazioni e senza recesso. In presenza di contestazione l’Istituto deve provvedere direttamente all’annullamento della quota, preavvertendo l’Associazione provinciale interessata. La cancellazione avviene anch’essa mediante transazione ATBO, con riemissione dei bollettini di conto corrente postale privi della quota associativa.

Contestazioni degli assicurati e variazione dei bollettini

La circolare prende in considerazione anche i casi in cui lavoratori autonomi contestino il rapporto associativo intervenendo manualmente sui bollettini prestampati dall’Istituto, o distruggendoli e utilizzando bollettini in bianco dopo un ricalcolo dei contributi.

Tali condotte non legittimano l’inadempimento totale o parziale del versamento dei contributi obbligatori, anche quando il ricalcolo sia errato. Quando emergono simili fattispecie, la SAP deve informare l’Associazione provinciale interessata e avvertire che, in mancanza di una conferma del rapporto associativo sottoscritta dall’assicurato e successiva alla contestazione, la quota associativa sarà annullata d’ufficio dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Anche in questo caso l’annullamento si effettua tramite la già richiamata transazione ATBO. La circolare precisa che tale procedura non contrasta con la convenzione vigente, neppure per gli iscritti post 1989, poiché la cancellazione avviene per iniziativa del socio e non dell’Istituto, che si limita a prendere atto della volontà espressa e ad adeguare la gestione amministrativa per evitare ulteriori oneri e problemi operativi.

Gestione dei tabulati e adempimenti delle SAP

Ai fini operativi, ciascuna SAP dispone di:

  • un tabulato con l’elenco degli associati ante 1989 per singola Confederazione;
  • un tabulato distinto con gli associati già depennati per varie cause, come pregressa cancellazione delle quote o estinzione dell’impresa.

Per questi ultimi non è necessario acquisire documentazione probatoria della volontà associativa; essi devono essere eliminati dal primo tabulato. Il tabulato originario è indicato come unico strumento di verifica, controllo e gestione dell’intera operazione di convalida e deve riportare tutte le annotazioni relative alle vicende del singolo associato, comprese convalide, cancellazioni, contestazioni e presentazione di documentazione.

Flussi informativi e scadenze

Le SAP devono trasmettere al Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio i dati secondo lo schema dell’allegato 1. Le comunicazioni devono essere inviate:

  • entro il 15 maggio 1992, con dati riferiti al 30 aprile 1992;
  • entro il 15 luglio 1992, con dati riferiti al 30 giugno 1992;
  • entro il 15 novembre 1992, con dati riferiti al 30 ottobre 1992.

La Direzione generale deve inoltre riferire al Comitato Esecutivo l’andamento delle operazioni e l’incremento delle posizioni regolarizzate rispetto alla situazione iniziale, nonché il numero di eventuali contestazioni insorte, entro il 30 novembre 1992.

Accentramento territoriale delle operazioni

Resta accentrato presso le Sedi provinciali di Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo il completamento delle operazioni di conferma delle iscrizioni ante 1989 ricadenti nel territorio delle rispettive province. Di conseguenza, eventuali contestazioni o richieste vanno indirizzate a tali Sedi provinciali per gli adempimenti conseguenti.

Punti principali

Proroga e validità transitoria degli iscritti ante 1989

Il termine del 31 dicembre 1991 non è considerato ultimativo per la consegna della documentazione relativa agli associati ante 1989. In via transitoria restano valide le iscrizioni effettuate secondo le modalità precedenti alla convenzione del 27 settembre 1989, purché non siano sorte né sorgano contestazioni e non sia stato presentato recesso formale del socio.

Obbligo di adeguamento documentale

Le Confederazioni devono completare l’adeguamento della documentazione autorizzativa presentando la scheda di adesione prevista dall’art. 4, commi 2 e 3, della delibera n. 357 dell’11 maggio 1989, oppure una dichiarazione formale di conferma del rapporto associativo sottoscritta dal singolo associato. Per i casi con ulteriori verifiche, l’accertamento definitivo deve chiudersi entro il 31 dicembre 1992.

Casi già documentati entro il 31 dicembre 1991

Per gli associati ante 1989 per i quali la documentazione probativa è stata presentata entro il 31 dicembre 1991, il rapporto associativo è confermato e la quota associativa viene riproposta automaticamente nei bollettini ex art. 12 della legge n. 155/1981. Eventuali contestazioni successive seguono il normale iter convenzionale e possono portare alla cancellazione della quota su autorizzazione della Confederazione.

Casi senza documentazione probativa

Per gli iscritti ante 1989 per i quali non è stata presentata documentazione, i bollettini dell’emissione 1992 continuano a contenere la quota associativa. La conferma può avvenire con scheda di adesione, dichiarazione sottoscritta dal socio o altro documento che contenga un’esplicita dichiarazione di appartenenza; in tali casi viene meno il precedente criterio dell’"equipollenza" della documentazione probatoria. Se interviene contestazione formale, la SAP annulla la quota associativa con la procedura ATBO, informando la Confederazione.

Casi con documentazione presentata ma non ancora giudicata congrua

Anche in presenza di documentazione probatoria non ancora valutata definitivamente, i bollettini 1992 mantengono la quota associativa. Se sorgono contestazioni su tali posizioni, la cancellazione non può avvenire con la sola procedura automatica: è necessario il preventivo nulla osta della Confederazione interessata.

Casi contestati o con recesso formale

Per le iscrizioni ante 1989 per le quali sia sorta o sorga contestazione, oppure sia stato proposto recesso formale, non è consentita la riproposizione della quota associativa, neppure in via transitoria. L’Istituto deve procedere all’annullamento della quota, preavvertendo l’Associazione provinciale interessata, sempre tramite la transazione ATBO.

Contestazioni su bollettini modificati manualmente dagli assicurati

Sono richiamati i casi in cui lavoratori autonomi contestino il rapporto associativo alterando i bollettini prestampati o usando bollettini in bianco dopo il ricalcolo dei contributi. Tali modalità non giustificano l’omesso versamento dei contributi obbligatori. In assenza di una conferma del rapporto associativo successiva alla contestazione, la SAP annulla d’ufficio la quota dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Gestione operativa, tabulati e flussi informativi

Ogni SAP dispone di un tabulato degli associati ante 1989 e di un tabulato separato dei soggetti già depennati; questi ultimi vanno esclusi dal primo elenco. Il tabulato originario è lo strumento unico di controllo e deve riportare tutte le annotazioni relative alle vicende del singolo associato. Le SAP devono trasmettere i dati al Segretariato secondo lo schema allegato entro il 15 maggio, 15 luglio e 15 novembre 1992, con riferimento rispettivamente al 30 aprile, 30 giugno e 30 ottobre. Il completamento delle operazioni per Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo resta accentrato presso le rispettive Sedi provinciali.

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