Cassazione Penale, Sentenza n. 26366/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo, per oltre €66.000, di un credito derivante da prestazioni professionali rese per conto di più società riconducibili a Pasquale Piccirillo. Sosteneva l'esistenza di un accordo transattivo del 8/2/2018 poi inadempiuto, la responsabilità solidale tra tutte le società beneficiarie, la sufficiente prova dell'attività svolta (attraverso dichiarazioni fiscali) e la buona fede del credito, oltre a eccepire l'irrilevanza di qualsiasi ipotesi di intestazione fittizia.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il motivo decisivo del Tribunale sia stato la presenza di beni e di società coobbligate non attinte da provvedimenti ablativi, nei confronti delle quali il creditore poteva soddisfarsi. Per tale ragione è stata ritenuta applicabile l'art. 52, comma 1, lett. a) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: il credito non è stato ammesso al passivo perché il ricorrente poteva agire sui beni di debitori solidali non sottoposti a misura di prevenzione. La Corte ha inoltre precisato che l'ammissione al passivo dei beni confiscati è eccezionale e sussiste solo se il creditore dimostra la preventiva e inutile escussione degli altri patrimoni o l'incapienza degli stessi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. a)
«il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonei al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati»
La norma è stata interpretata nel senso che il credito del terzo non può essere ammesso sui beni confiscati se il creditore può soddisfarsi su beni o su debitori solidali non sottoposti a misura di prevenzione; l'ammissione è eccezionale e subordinata all'impossibilità di ottenere soddisfacimento in altro modo (preventiva escussione infruttuosa o prova dell'incapienza degli altri debitori).
cod. proc. pen., art. 606, lett. b), c), d) ed e)
Sono le norme richiamate per motivare i mezzi di impugnazione proposti in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi addotti non abbiano colpito la ragione decisiva del provvedimento impugnato.
cod. proc. pen., art. 611, comma 1
La decisione del ricorso è stata trattata ai sensi di questa norma procedurale; la Corte ha esaminato il ricorso in forma semplificata ai sensi dell'art. 611.
Giurisprudenza: Sez.5, n. 45460 del 18/10/2019, Italfondiario s.p.a., Rv. 277095
Cita un precedente che conferma il principio per cui il creditore deve preliminarmente esperire le azioni sugli altri beni non confiscati o dimostrarne l'incapienza prima di ottenere l'ammissione del credito nei beni confiscati.
Giurisprudenza: Sez.2, n. 26249 del 12/5/2017, Italfondirio s.p.a., n. 269964
Ulteriore precedente richiamato a supporto del principio che l'ammissione al passivo in sede di prevenzione richiede la preventiva inutilità di altre azioni esecutive sui patrimoni dei debitori solidali.
Massime di principio
- Se il credito è vantato in solido verso più debitori e solo alcuni di essi sono sottoposti a misure di prevenzione/confisca, l'ammissione del credito al passivo dei beni confiscati è generalmente preclusa se il creditore può agire sui debitori non attinti dalla misura.
- L'ammissione del credito sui beni confiscati è un'eccezione: il creditore deve dimostrare di aver previamente escusso inutilmente gli altri patrimoni o di aver accertato l'incapienza degli stessi.
- In sede di verifica dello stato passivo è decisivo l'accertamento della disponibilità di altri beni/debitori non sottoposti a misura; questioni come l'intestazione fittizia o la sola prova della prestazione professionale, se non sono la ragione fondamentale della decisione, possono risultare inconferenti.
- Per aumentare le chance di ammissione: documentare rigorosamente la prestazione (contratti, corrispondenza, dichiarazioni fiscali), dimostrare la solidarietà contrattuale tra debitori e, soprattutto, provare l'inefficacia o l'insufficienza delle azioni esperite sugli altri patrimoni.
- I crediti assistiti da cause legittime di prelazione (es. privilegio/pegno su beni sequestrati) costituiscono un'eccezione alla regola e possono essere trattati diversamente.
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