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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03599/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Due committenti avevano convenuto in giudizio l'impresa esecutrice chiedendo l'accertamento di vizi, difetti e difformità di un'opera realizzata su preventivo, con riduzione del prezzo o, in subordine, risarcimento/differenza di valore, oltre al rimborso delle spese di accertamento tecnico preventivo. L'impresa aveva eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi e aveva chiesto in via riconvenzionale il saldo del corrispettivo. In primo grado la domanda dei committenti era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto della domanda principale e accoglimento della riconvenzionale, ritenendosi provata la consegna e accettazione dell'opera senza riserve, non tempestiva la denuncia dei vizi e qualificando le difformità come semplici modifiche in corso d'opera concordate sulla base di indicazioni del committente. In cassazione i committenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'atto di appello e conseguente inammissibilità del gravame; 2) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento; 3) travisamento dei fatti e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c., sostenendo che la decorrenza del termine per denunciare i vizi non coincidesse con la consegna ma con il momento di effettiva percezione della gravità dei difetti, e che non vi fosse prova di una valida accettazione dell'opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'appello era stato esaminato e accolto nel merito dalla Corte territoriale, con motivazione specifica, sicché non poteva dirsi inammissibile per difetto di specificità né per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento. Ha inoltre respinto il terzo motivo osservando che la prova della tardività della denuncia dei vizi e della consegna/accettazione dell'opera era stata correttamente valorizzata dalla Corte d'appello, e che i ricorrenti non avevano censurato una autonoma ratio decidendi, già affermata in primo grado e confermata in appello, secondo cui le difformità erano meri adattamenti in corso d'opera e non vere difformità rispetto al pattuito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dello Stato, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La mancata definizione dell'appello con il filtro di inammissibilità per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento non rende viziata la sentenza che abbia deciso il merito; la questione resta assorbita se il giudice d'appello decide con sentenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Se il giudice d'appello non adotta la decisione semplificata di inammissibilità, la sentenza che definisce l'appello è impugnabile solo per vizi propri.

  • art. 1667 c.c.

    Nel rapporto di appalto, la denuncia dei vizi va valutata alla luce della prova della tempestività e della conoscenza dei difetti; nel caso deciso, la Corte ha ritenuto non dimostrato che i committenti avessero conosciuto i vizi solo in un momento successivo alla consegna.

  • art. 133 del DPR n. 115/2002

    Le spese del controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate a favore dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando non consenta di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnati e le ragioni della censura; non occorre una forma rituale prestabilita né un testo-sentenza alternativo.
  • La scelta del giudice d'appello di decidere il merito dell'impugnazione esclude che possa essere censurata la mancata applicazione del filtro di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., poiché la sentenza resa nel merito assorbe quella questione.
  • In tema di garanzia per vizi dell'opera, chi deduce la tempestività della denuncia deve provare i fatti da cui risulta che la conoscenza del vizio è maturata solo successivamente alla consegna; in difetto, la valutazione del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da rationes autonome e distinte, il ricorrente deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
  • Le mere modifiche in corso d'opera concordate tra committente e appaltatore non integrano necessariamente difformità dell'opera rispetto al contratto, se il preventivo è stato formulato sulla base di indicazioni, anche errate, fornite dal committente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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