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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/80

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/80 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)]

Normativa europea32016R0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione greca «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) come indicazione geografica protetta. La Commissione respinge l’opposizione presentata dalla Camera di commercio di Smirne, ritenendo provato il nesso tra qualità del prodotto e zona geografica di Creta e non ostativa la preesistente origine etimologica del termine «Soultanina». L’atto produce effetti nell’Unione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della IGP «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis), relativa a una varietà di uvetta sultanina di Creta.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, della denominazione protetta «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda i prodotti della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore. Non disciplina in generale la commercializzazione di tutte le uvette/sultanine, ma solo la protezione della specifica denominazione registrata; il testo chiarisce inoltre che l’uso del termine «Soultanina» può continuare nel territorio dell’Unione nel rispetto delle regole applicabili nel relativo ordinamento giuridico.

«Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) – registrazione come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/80 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione greca «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) nel registro UE delle DOP e IGP. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda pubblicata e all’opposizione sollevata dalla Camera di commercio di Smirne.

Contesto procedurale e opposizione

La domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il 26 giugno 2014 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Camera di commercio di Smirne, seguita da una dichiarazione motivata del 26 agosto 2014. Dopo aver esaminato l’opposizione, la Commissione l’ha ritenuta ricevibile ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ha invitato le parti a consultazioni; non essendo stato raggiunto alcun accordo nel termine previsto, la Commissione ha proceduto alla decisione finale di registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b).

Ragioni della registrazione

L’opponente contestava la domanda sostenendo, tra l’altro, che le condizioni di suolo e clima non fossero distintive, che il termine «Soultanina» avesse origine turca e che la denominazione potesse entrare in conflitto con un prodotto e un marchio turchi. La Commissione respinge tali rilievi: riconosce l’origine etimologica anatolica del termine, ma osserva che «Soultanina» è ormai il nome di una varietà di vite coltivata in molti Paesi e quindi non è più legata esclusivamente al luogo di origine. Inoltre, il documento unico dimostra il nesso tra qualità del prodotto e area geografica di Creta, con caratteristiche specifiche quali contenuto zuccherino minimo del 75% e umidità massima del 16%.

Caratteristiche del prodotto e legame con il territorio

La Commissione valorizza i fattori naturali e tecnici indicati nel documento unico: suoli calcarei cretesi, scarse precipitazioni, molte ore di soleggiamento nei mesi di maturazione e pratica di immersione delle uve in soluzione alcalina prima dell’essiccazione. Questi elementi, secondo il testo, favoriscono la rapida perdita di acqua, l’aumento della concentrazione zuccherina e il mantenimento del colore caratteristico. L’opposizione non ha fornito, sul punto, motivazioni idonee a infirmare tali affermazioni.

Irrilevanza degli argomenti relativi ai prodotti turchi e ai marchi

Il regolamento chiarisce che il prodotto turco «Aegean Sultanas» non è una DOP registrata nell’Unione e non dispone di una protezione specifica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; pertanto, non può impedire la registrazione di un nome omonimo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. In ogni caso, la Commissione esclude che esista una reale omonimia tra «Soultanina» e «Aegean Sultanas». Quanto al rischio di inganno del consumatore, esso viene escluso perché il termine «Kritis» accompagna la denominazione e chiarisce l’origine geografica del prodotto. È altresì precisato che l’opposizione non riguardava i riferimenti esatti del marchio asseritamente registrato in Turchia e non menzionava un marchio registrato nel territorio dell’Unione.

Effetti della protezione e decorrenza

Pur riconoscendo la protezione della IGP, il regolamento afferma che la denominazione «Soultanina» può continuare a essere usata nel territorio dell’Unione, purché nel rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico applicabile. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esplica effetti diretti in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Esito della procedura di opposizione

I considerando descrivono l’opposizione della Camera di commercio di Smirne (Turchia), ritenuta ricevibile ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la successiva apertura di consultazioni tra le parti e il mancato raggiungimento di un accordo entro il termine previsto. La Commissione conclude che l’opposizione non impedisce la registrazione.

Motivi della registrazione

La Commissione ritiene che il nome «Soultanina» abbia origine anatolica ma sia ormai divenuto il nome di una varietà di vite coltivata in molti Paesi e quindi non sia più legato esclusivamente al luogo di origine. Il documento unico descrive in modo adeguato il legame tra qualità del prodotto e area geografica: contenuto zuccherino almeno del 75%, umidità massima del 16%, influenza dei suoli calcarei, delle scarse precipitazioni, dell’elevato soleggiamento e della pratica di immersione in soluzione alcalina prima dell’essiccazione.

Rapporti con prodotti e marchi turchi

La Commissione esclude che il prodotto turco «Aegean Sultanas» osti alla registrazione: non è una DOP registrata nell’UE e non dispone di una protezione specifica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; inoltre «Soultanina» non sarebbe la denominazione di un prodotto omonimo. Viene anche escluso che la denominazione registrata induca in errore i consumatori, poiché il termine geografico «Kritis» elimina qualsiasi dubbio sull’origine. L’opposizione non viene ritenuta fondata neppure con riferimento a un marchio registrato in Turchia.

Uso residuo della denominazione

Il regolamento precisa che, nonostante la protezione accordata alla IGP, la denominazione «Soultanina» può continuare a essere usata nel territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le regole applicabili nell’ordinamento giuridico pertinente.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaridenominazioni protetteetichettatura dei prodotti agricoliprocedure di registrazione e opposizione

Testo integrale

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