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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/30

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/30 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 gennaio 2016 all'8 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

Normativa europea32016R0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulla gestione di un contingente tariffario dell’Unione per l’importazione di taluni cereali originari dell’Ucraina. Poiché le domande di titoli di importazione presentate in una specifica finestra temporale hanno superato i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione del 49,782204 %. Il testo dispone inoltre la sospensione della presentazione di nuove domande per il medesimo contingente nel periodo contingentale in corso, con applicazione immediata dalla pubblicazione.

Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione relative al contingente tariffario 09.4308 per taluni cereali originari dell’Ucraina e sospende ulteriori domande per il periodo contingentale in corso.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4308, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per l’importazione di taluni cereali originari dell’Ucraina. Riguarda i quantitativi richiesti nel periodo dal 4 gennaio 2016 all’8 gennaio 2016, alle ore 13:00 (ora di Bruxelles), e produce effetti nell’Unione europea in tutti gli Stati membri. Restano esclusi altri contingenti o domande non riferite al numero d’ordine 09.4308.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/30: coefficiente di attribuzione per il contingente tariffario 09.4308

Il regolamento è adottato dalla Commissione nell’ambito della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, richiamando l’articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La misura si inserisce nella gestione del contingente tariffario aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell’Ucraina.

Contesto e presupposto della misura

La Commissione constata che, per il contingente recante il numero d’ordine 09.4308, il quantitativo richiesto nelle domande di titoli di importazione presentate tra il 4 gennaio 2016 e l’8 gennaio 2016, alle ore 13:00 di Bruxelles, è superiore ai quantitativi ancora disponibili. Per questo motivo è necessario ripartire pro quota il quantitativo disponibile mediante un coefficiente di attribuzione, determinato secondo le regole richiamate dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione presentate nell’ambito del contingente tariffario n. 09.4308, previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081. Il contingente interessa l’importazione nell’Unione di taluni cereali originari dell’Ucraina. Non disciplina altri contingenti né altri regimi di importazione.

Contenuto dispositivo principale

Per le domande presentate nella finestra temporale indicata, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione del 49,782204 %. Ciò significa che i quantitativi richiesti non vengono accolti integralmente, ma solo nella misura risultante dall’applicazione di tale percentuale.

Inoltre, per evitare nuove richieste su un contingente già esaurito o comunque non più disponibile nel periodo in corso, viene sospesa la presentazione di nuove domande di titoli di importazione per il contingente 09.4308 a decorrere dall’8 gennaio 2016, ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 4 gennaio 2016 all’8 gennaio 2016, alle ore 13:00 (ora di Bruxelles), nell’ambito del contingente tariffario n. 09.4308 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, si applica un coefficiente di attribuzione pari al 49,782204 %.

Sospensione di nuove domande

A partire dall’8 gennaio 2016 alle ore 13:00 (ora di Bruxelles) la presentazione di nuove domande di titoli di importazione per il contingente n. 09.4308 è sospesa per il periodo contingentale in corso.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaimportazionicontingenti tariffarimercati agricoli

Testo integrale

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