Risoluzione n. 72 del 26/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il regime per lavoratori impatriati a un cittadino italiano laureato che rientra in Italia dopo aver lavorato all’estero per oltre due anni presso società del medesimo gruppo multinazionale, anche se i rapporti contrattuali sono distinti. Rileva la residenza fiscale estera per almeno due periodi d’imposta, il trasferimento della residenza in Italia e l’assunzione presso una società italiana del gruppo.
Regime speciale lavoratori impatriati e attività svolta per società del medesimo gruppo multinazionale
Regime speciale per lavoratori impatriati e rapporto con società del medesimo gruppo multinazionale
La risoluzione esamina l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, nel caso di un soggetto che ha prestato attività lavorativa all’estero per società diverse ma appartenenti al medesimo gruppo multinazionale, per poi rientrare in Italia e lavorare per una società italiana dello stesso gruppo. L’obiettivo è chiarire se tale successione di rapporti osti o meno all’accesso all’agevolazione.
Fatti rappresentati dal contribuente
Il contribuente è un cittadino italiano, residente negli Emirati Arabi Uniti e iscritto all’AIRE dal 10 maggio 2016. È in possesso di laurea e ha lavorato fino al 1° aprile 2016 alle dipendenze della società italiana A, all’epoca appartenente al gruppo B.
Successivamente:
- il 3 aprile 2016 ha stipulato negli Emirati Arabi Uniti un contratto di lavoro dipendente locale con la società C;
- nel 2017 la società C è entrata a far parte del gruppo multinazionale D, controllato per maggioranza da B;
- dal 5 febbraio 2018, per effetto dello spostamento della sede operativa, è passato alle dipendenze della società F, altra società del gruppo D, sempre con contratto locale;
- dal 1° agosto 2018, a seguito di recesso dal rapporto con F, sarebbe stato assunto dalla società italiana E, anch’essa appartenente al gruppo D.
Al rientro in Italia, il contribuente dichiara di voler acquisire la residenza anagrafica e fiscale iscrivendosi all’anagrafe della popolazione residente nel Comune indicato. Precisa inoltre di essere stato fiscalmente residente all’estero negli anni 2016, 2017 e 2018.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene di poter accedere al regime agevolato per lavoratori impatriati laureati previsto dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015. Secondo la sua interpretazione, il reddito di lavoro prodotto in Italia dovrebbe concorrere al reddito imponibile nella misura del 50% nel periodo d’imposta del trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d’imposta successivi.
A fondamento della tesi invoca i seguenti requisiti, che ritiene di possedere:
- laurea;
- svolgimento di attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa all’estero per almeno ventiquattro mesi;
- trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/1986;
- svolgimento di attività di lavoro dipendente in Italia.
Rappresenta inoltre l’intenzione di presentare al datore di lavoro una richiesta scritta ai sensi del DPR n. 445/2000 per beneficiare del regime. Richiama, a supporto, la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 e la guida dell’Agenzia delle entrate pubblicata nel febbraio 2018, intitolata "Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia".
Inquadramento normativo del regime impatriati
L’Agenzia ricorda che l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, con la finalità di incentivare il rientro in Italia di lavoratori ad alta qualificazione e specializzazione e di favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese.
Il regime prevede, al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrano al reddito complessivo nella misura del 50%.
Si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per:
- il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- i quattro periodi d’imposta successivi.
Requisiti specifici per il comma 2 dell’articolo 16
Con riferimento al comma 2 dell’articolo 16, la risoluzione richiama anche l’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016, che individua le categorie di soggetti beneficiari.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto attuativo, sono destinatari del beneficio i cittadini dell’Unione europea che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; oppure
- hanno svolto continuativamente attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
La norma presuppone inoltre che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. L’articolo 16 non indica espressamente tale periodo minimo per i soggetti del comma 2, diversamente da quanto previsto per quelli del comma 1, per i quali è richiesto il soggiorno all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
Chiarimenti sul periodo minimo di residenza estera
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, secondo cui, per i soggetti del comma 2, il periodo minimo di lavoro all’estero di due anni consente di ritenere integrato anche il requisito della non residenza nel territorio dello Stato. In sostanza, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta è considerata sufficiente per accedere al regime agevolativo.
È altresì richiesto che i soggetti:
- trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
- si impegnino a permanervi per almeno due anni.
La risoluzione richiama inoltre l’articolo 2 del TUIR, secondo cui sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni, ovvero 184 giorni in caso di anno bisestile, siano alternative in una delle seguenti condizioni:
- iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- abbiano nel territorio dello Stato il domicilio;
- abbiano nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni sono alternative, per cui è sufficiente la sussistenza di una sola di esse per la qualificazione fiscale di residente in Italia.
Applicazione al caso concreto
Applicando tali principi al caso esaminato, l’Agenzia osserva che il contribuente:
- è cittadino italiano in possesso di laurea;
- si è trasferito all’estero dal maggio 2016;
- ha prestato attività lavorativa negli Emirati Arabi Uniti con contratto locale presso società appartenenti al gruppo multinazionale D;
- ha pianificato il rientro in Italia dal 1° agosto 2018 per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E, anch’essa del gruppo D.
Secondo l’Agenzia, la circostanza che i rapporti di lavoro siano stati instaurati con società diverse del medesimo gruppo non impedisce l’accesso al regime, purché vi sia autonomia dei rapporti contrattuali. Tale autonomia, precisa la risoluzione, non è oggetto di controllo in sede di interpello, ma nel caso descritto consente comunque di riconoscere il beneficio.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
La conclusione è favorevole al contribuente: la presenza delle condizioni evidenziate, e in particolare l’autonomia dei rapporti con le società del gruppo D, consente l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015.
La risoluzione precisa che è irrilevante il fatto che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata presso società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, purché restino soddisfatti i requisiti previsti dalla norma.
Indicazioni finali di vigilanza amministrativa
La parte finale del documento dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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