Risoluzione n. 74 del 28/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei servizi di gestione dei centri di accoglienza per migranti: esenzione IVA per il servizio complesso reso da un unico gestore in centri fino a 300 posti, regime diverso per i lotti prestazionali affidati separatamente, aliquota ridotta del 5% per cooperative sociali e loro consorzi, esclusione IVA per le associazioni di volontariato nei casi previsti e applicazione dello split payment per i pagamenti delle PA.
Esenzione IVA e split payment per i servizi di accoglienza ai migranti
Esenzione IVA e regime fiscale dei servizi di accoglienza ai migranti
La risoluzione affronta il trattamento ai fini IVA dei servizi svolti nei centri di accoglienza per migranti e richiedenti protezione internazionale. Il chiarimento riguarda sia i centri gestiti unitariamente con corrispettivo unico, sia le ipotesi di affidamento per lotti prestazionali, nonché l’incidenza della natura giuridica del soggetto affidatario e dell’obbligo di split payment.
Quesito posto dal Ministero
Il Ministero rappresenta di aver attivato centri di accoglienza su tutto il territorio nazionale, affidandone la gestione tramite gare pubbliche e convenzioni con diversi soggetti affidatari. Nei centri sono resi servizi complessi che comprendono accoglienza, pratiche amministrative, assistenza legale, sociale e psicologica, pasti, pulizia, assistenza sanitaria e distribuzione di beni essenziali.
Il Ministero evidenzia che:
- per i centri con capienza superiore a 300 posti, l’appalto è suddiviso in quattro lotti prestazionali;
- per le strutture più piccole è possibile affidare l’intero servizio a un unico gestore;
- in molti casi, sotto i 300 posti, il corrispettivo è unico e indistinto.
Con l’interpello chiede quindi:
- se l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21, del d.P.R. n. 633/1972 si applichi anche a cooperative sociali e loro consorzi;
- come vada applicata l’IVA nei casi di appalto suddiviso in lotti con gestori diversi;
- se, nei contratti in corso soggetti a IVA, il corrispettivo possa essere liquidato senza versamento dell’imposta da parte degli organi periferici in regime di split payment.
Soluzione interpretativa del contribuente
Il Ministero non formula una propria soluzione interpretativa.
Inquadramento normativo e prassi richiamata
L’Agenzia richiama precedenti di prassi che avevano già ricondotto i servizi di gestione dei centri di accoglienza nell’ambito dell’articolo 10, n. 21, del d.P.R. n. 633/1972. La norma prevede l’esenzione per:
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili;
- comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
La disposizione è qualificata come norma di natura oggettiva:
- l’esenzione opera a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione;
- va verificata anche con riguardo ai beneficiari, che devono appartenere a categorie di soggetti disagiati degni di protezione sociale.
L’esenzione vale inoltre indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione:
- sia se resa direttamente al committente beneficiario;
- sia se resa nell’ambito di un contratto con un committente terzo, con o senza titolarità del servizio in capo a quest’ultimo.
Regime applicabile a cooperative sociali, consorzi e associazioni di volontariato
Per i servizi affidati a cooperative sociali o loro consorzi, la risoluzione richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015, secondo cui, dal 1° gennaio 2016, per i contratti stipulati da tale data si applica l’IVA al 5% ai sensi della parte II-bis della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972.
Il beneficio spetta per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter dell’articolo 10 rese in favore dei soggetti indicati nel numero 27-ter, tra cui rientrano:
- persone migranti;
- senza fissa dimora;
- richiedenti asilo.
Viene precisato che tali requisiti devono coesistere in capo al beneficiario.
Per le associazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge n. 266/1991, l’IVA è esclusa se le prestazioni rientrano nelle finalità istituzionali dell’ente. La base normativa richiamata afferma che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini IVA.
Centro di accoglienza con servizio unitario e corrispettivo unico
Nel caso di centri con capienza, in generale, non superiore a 300 posti, gestiti da un unico soggetto mediante contratto di appalto e con corrispettivo unico e indistinto, l’Agenzia afferma che si applica il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21, del d.P.R. n. 633/1972.
Tale conclusione vale:
- a prescindere dalla natura giuridica del prestatore;
- con eccezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi, per i quali si applica l’IVA al 5% nei casi previsti;
- con eccezione delle associazioni di volontariato, per le quali può operare l’esclusione da IVA nei limiti della normativa speciale.
Appalti suddivisi in lotti prestazionali per strutture oltre 300 posti
Quando, per effetto della maggiore ricettività della struttura, l’appalto è suddiviso in quattro lotti prestazionali:
- fornitura servizi;
- fornitura pasti;
- fornitura di beni;
- servizio di pulizia e igiene ambientale,
e tali lotti sono affidati a gestori differenti con corrispettivi separati, ciascuna prestazione deve essere assoggettata a IVA secondo il regime proprio della specifica tipologia di servizio e del soggetto prestatore.
In tale ipotesi, i servizi risultano esclusi dall’IVA solo se resi da un’associazione di volontariato di cui all’articolo 3 della legge n. 266/1991.
Ulteriori precisazioni su singole tipologie di prestazioni
La risoluzione richiama anche il trattamento di alcune prestazioni specifiche previste dall’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972:
- le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti ai sensi del n. 18;
- le prestazioni di ricovero e cura rese da ONLUS sono esenti ai sensi del n. 19;
- le prestazioni socio-sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, enti con finalità di assistenza sociale e ONLUS nei confronti, tra gli altri, di migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo sono esenti ai sensi del n. 27-ter.
Gli stessi servizi, se effettuati da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo, fruiscono dell’aliquota IVA del 5%.
Split payment
Nei casi in cui la prestazione sia soggetta a IVA, la liquidazione dell’imposta deve avvenire secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.
La risoluzione precisa che gli organi periferici del Ministero rientrano tra le Amministrazioni dello Stato richiamate da tale norma, con conseguente applicazione dello split payment.
Esito complessivo
In sintesi, la risoluzione conferma l’esenzione IVA per il servizio complesso di accoglienza reso unitariamente nei centri fino a 300 posti, distingue il trattamento per gli appalti articolati in lotti con diversi affidatari e chiarisce che il regime agevolato per cooperative sociali e consorzi o l’esclusione per le associazioni di volontariato operano solo nei limiti specificamente previsti. Per le operazioni imponibili, resta ferma l’applicazione dello split payment.
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