Risoluzione n. 73 del 28/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando l’attività faunistico-venatoria svolta da un imprenditore agricolo può essere qualificata come attività connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c. e beneficiare del regime forfettario dell’art. 56-bis, comma 3, TUIR. Il beneficio si applica solo se ricorre la prevalenza di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale; in caso contrario, i redditi seguono i criteri ordinari. Il regime non si applica a soggetti diversi da persona fisica, società semplice ed ente non commerciale.
Applicabilità dell’art. 56-bis, comma 3, TUIR all’attività faunistico-venatoria dell’imprenditore agricolo
Applicabilità dell’art. 56-bis, comma 3, TUIR all’attività faunistico-venatoria
La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’attività faunistico-venatoria esercitata sul fondo dall’imprenditore agricolo, sia persona fisica sia società semplice. Il documento chiarisce quando tale attività possa essere considerata attività connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c. e quindi rientrare nel regime forfettario di cui all’art. 56-bis, comma 3, del TUIR.
Quadro normativo sulla caccia e sulla gestione privata
La risoluzione richiama innanzitutto la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede:
- la pianificazione faunistico-venatoria su tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale;
- la destinazione differenziata del territorio da parte di Regioni e Province;
- la possibilità di destinare fino a un massimo complessivo del 15% del territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia riservata a gestione privata.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della medesima legge, la gestione privata dell’attività faunistico-venatoria può essere esercitata in due forme, entrambe soggette a tassa di concessione regionale:
- aziende faunistico-venatorie, prive di fini di lucro e istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con attività coerenti con programmi di conservazione e ripristino ambientale;
- aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai fini di impresa agricola, nelle quali è consentita l’immissione e l’abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica e di allevamento.
Attività oggetto del chiarimento
La richiesta di parere riguardava un imprenditore agricolo che svolge, con mezzi e attrezzature agricole e con lavoratori assunti con contratti agricoli, le seguenti attività:
- allevamento di selvaggina alimentata con mangimi ottenuti dai terreni aziendali;
- concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi dietro corrispettivo;
- interventi agro-forestali finalizzati a mantenere e ricostituire l’habitat.
Inquadramento come attività connessa ex art. 2135 c.c.
Il documento precisa che l’art. 56-bis del TUIR prevede regimi agevolati per la determinazione del reddito d’impresa derivante dalle “altre attività agricole”, tra cui, al comma 3, le attività consistenti nella prestazione di servizi di cui all’art. 2135, terzo comma, c.c.
Per qualificare l’attività faunistico-venatoria come attività connessa, occorre fare riferimento alla nozione di imprenditore agricolo introdotta dalla riforma dell’art. 2135 c.c. operata dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. La riforma ha ampliato la figura dell’imprenditore agricolo, includendo non solo le attività collegate al ciclo biologico, ma anche la fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione di risorse aziendali.
Il terzo comma dell’art. 2135 c.c. include tra le attività connesse:
- la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata;
- le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;
- le attività di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Perché la prestazione di servizi sia considerata attività connessa, la risoluzione individua due requisiti:
- requisito soggettivo: il soggetto che svolge l’attività di servizi deve coincidere con l’imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco, oppure l’allevamento di animali;
- requisito oggettivo: l’attività deve essere svolta mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
La circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 viene richiamata per precisare che è “normale” l’impiego continuativo e sistematico delle attrezzature nell’attività agricola principale, mentre non è normale l’uso occasionale e sporadico di attrezzature che siano invece impiegate con continuità e sistematicità al di fuori dell’attività agricola principale.
Criterio della prevalenza
Il documento chiarisce che la fornitura di servizi, per restare nell’alveo delle attività connesse, non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane la fisionomia di attività principale. Le attrezzature e le altre risorse aziendali non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo nell’attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.
Per la verifica della prevalenza, richiamando la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, può essere adottato un criterio fondato sul confronto tra fatturati:
- il requisito è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto mediante l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
Regime fiscale applicabile
Quando l’attività faunistico-venatoria, in concreto, soddisfa i requisiti dell’art. 2135, terzo comma, c.c., i redditi che ne derivano possono beneficiare dell’art. 56-bis, comma 3, TUIR.
Il regime è forfettario e prevede che il reddito sia determinato applicando ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA un coefficiente di redditività del 25%.
Se invece il requisito della prevalenza non è integrato, i redditi derivanti dalla fornitura di servizi concorrono a formare il reddito d’impresa secondo i criteri ordinari.
Limiti soggettivi del regime agevolato
La risoluzione precisa, infine, che per effetto del limite soggettivo previsto dall’art. 56-bis, comma 4, TUIR, il regime agevolato del comma 3 non si applica all’imprenditore agricolo che abbia forma giuridica diversa da:
- persona fisica;
- società semplice;
- ente non commerciale.
Esito operativo
In sintesi, l’attività faunistico-venatoria può essere trattata come prestazione di servizi connessa all’attività agricola solo se è svolta dallo stesso imprenditore agricolo e con prevalente utilizzo di mezzi e risorse normalmente impiegati nell’attività agricola principale. Solo in tale ipotesi si applica il regime forfettario del 25% sui corrispettivi; in caso contrario opera la tassazione ordinaria.
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