L.R. Emilia-Romagna 13/2009
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) come organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra autonomie locali e Regione Emilia-Romagna, disciplinandone composizione, funzionamento, durata, pareri e supporto organizzativo-finanziario. Restano abrogate le disposizioni su elezione dei rappresentanti dei comuni sotto 50.000 abitanti e la norma transitoria.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell’Emilia-Romagna
Istituzione e funzione del Consiglio delle Autonomie locali
La legge regionale dell’Emilia-Romagna istituisce il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) come organo di rappresentanza delle autonomie locali e come sede di consultazione e coordinamento tra tali enti e la Regione. La disciplina definisce composizione, formazione, funzionamento e modalità di esercizio delle funzioni consultive previste dallo Statuto regionale.
Composizione del CAL
Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale mista, che include:
- il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
- i Presidenti delle Province;
- i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 18 Sindaci designati secondo un meccanismo interno al sistema delle autonomie locali.
Per questi ultimi 18 componenti, la designazione avviene da parte della Conferenza metropolitana di Bologna e, per le altre Province, dall’Assemblea dei Sindaci. In ciascun caso devono essere individuati due Sindaci tra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali previsti dalla legge regionale n. 21 del 2012, di cui uno relativo, ove presenti, a Unioni montane.
Elezione e organizzazione interna
Il Presidente dell’Assemblea legislativa convoca la seduta di insediamento, che è presieduta dal componente più anziano fino all’elezione del Presidente del CAL. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e ha il compito di organizzare e coordinare l’attività dell’organo secondo il regolamento interno previsto dallo Statuto.
Il regolamento disciplina anche:
- la nomina del Comitato di presidenza;
- la composizione del Comitato stesso;
- le modalità di supporto al Presidente nell’organizzazione dei lavori.
Il CAL può essere convocato dal Presidente anche su richiesta di un quinto dei componenti.
Funzionamento delle sedute e deliberazioni
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi anche per via telematica. Il regolamento interno può disciplinarne le modalità operative; è inoltre consentito l’esercizio del voto tramite posta elettronica certificata.
Ogni componente dispone di un voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È prevista la possibilità di delega della partecipazione alle sedute a un componente della Giunta o a un Consigliere delegato.
Durata in carica e sostituzioni
La decadenza dei componenti del CAL consegue alla cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, Presidente di Provincia o Presidente di Unione di Comuni.
La procedura di sostituzione prevede che:
- la decadenza sia dichiarata dal Presidente della Regione, su proposta del Presidente del CAL, con proprio decreto;
- per la sostituzione del Sindaco o del Presidente di Provincia, lo stesso decreto provveda alla nuova designazione;
- per la sostituzione del Presidente di Unione si applichi il meccanismo previsto per la designazione di cui alla disciplina della composizione;
- se decade il Presidente del CAL, si proceda a nuova elezione.
Funzioni consultive e relazioni istituzionali
Il CAL esprime pareri su richiesta dell’Assemblea legislativa nei casi previsti dallo Statuto e in ogni altro caso richiesto, secondo il regolamento dell’Assemblea, nonché su richiesta della Giunta regionale.
Riunioni congiunte e sessioni di informazione
Il rapporto sullo stato delle autonomie, previsto dalla legge regionale n. 3 del 1999, è presentato all’Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per discutere problematiche relative alle autonomie locali, i due organi possono riunirsi in seduta congiunta secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Assemblea.
Su questioni di rilevante interesse comune tra Regione e autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell’Assemblea legislativa, i quali possono intervenire.
Altre attività del CAL
Il CAL può esaminare le linee generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte da trasmettere all’Assemblea legislativa e alla Giunta regionale e richiedere specifici incontri.
Inoltre, svolge le funzioni che altre leggi regionali gli attribuiscono, secondo i termini e le modalità stabiliti da tali leggi; in mancanza, si applicano la presente legge o il regolamento interno.
Struttura operativa e finanziamento
Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale regionale. Su proposta del Presidente, la Regione può inoltre definire, mediante convenzione con le associazioni regionali delle autonomie locali, collaborazioni utili al miglior funzionamento dell’organo.
È istituito uno specifico capitolo di bilancio per finanziare l’attività del CAL.
Disposizioni finali e stato di vigenza delle norme richiamate
Nel testo consolidato risultano abrogate:
- la disciplina dell’elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di 50.000 abitanti;
- la norma transitoria.
L’atto resta rilevante come disciplina istitutiva e organizzativa del CAL in Emilia-Romagna, ma alcune sue parti sono state esplicitamente abrogate.
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