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Legge

L.R. Emilia-Romagna 19/2009

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 19/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Emilia-Romagna il Parco regionale fluviale del Trebbia, nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Piacenza, definendone finalità, zonizzazione provvisoria, area contigua e norme di salvaguardia fino al Piano territoriale del Parco. Prevede inoltre indirizzi per attività agricole, estrattive, venatorie, controlli autorizzativi, misure di incentivazione e alcune disposizioni transitorie per l’avvio dell’ente.

Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia

Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia

La legge istituisce il Parco regionale fluviale del Trebbia in Emilia-Romagna, entro il perimetro ricadente nei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno, come individuato dalla carta allegata. Il provvedimento definisce finalità, obiettivi gestionali, zonizzazione provvisoria, disciplina dell’area contigua e norme di salvaguardia valide fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco.

Finalità istitutive e obiettivi gestionali

Il Parco è finalizzato alla conservazione della biodiversità, alla tutela degli equilibri idraulici e idrogeologici, alla riqualificazione paesaggistica e storico-culturale, al recupero di aree degradate e alla promozione di un rapporto sostenibile tra uomo e ambiente. Sono inoltre perseguiti obiettivi gestionali di ricerca scientifica, monitoraggio delle componenti naturali, gestione dei siti della Rete Natura 2000, recupero dell’alveo fluviale, tutela delle attività agricole eco-compatibili, contenimento dei danni da fauna selvatica, riqualificazione delle aree estrattive e promozione della fruizione sostenibile e dell’educazione ambientale.

Zonizzazione provvisoria e area contigua

Dalla data di entrata in vigore della legge e fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, l’area è suddivisa in:

  • Zona B di protezione generale, articolata in:
    • B1, area del sistema fluviale del Trebbia, con alveo, pertinenze, habitat comunitari, zone umide temporanee e funzioni ecologiche di rilievo;
    • B2, area del bosco di Croara, bosco maturo di latifoglie con radure interne.
  • Zona C, di protezione e valorizzazione agro-ambientale, prevalente area agricola con zone degradate da naturalizzare e l’area militare “Polveriera di Gossolengo”.
  • Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile, con presenza marginale di centri abitati e di un golf club.

Nello stesso periodo è istituita anche l’Area Contigua, esterna al perimetro del Parco, comprendente porzioni a prevalente uso agricolo, poli estrattivi, impianti per inerti, infrastrutture viarie e ferroviarie di attraversamento, nonché le aree di intervento su tali infrastrutture.

Regole generali di gestione e rapporti con altri enti

Per le attività istituzionali del Ministero della difesa restano ferme le norme statali sulle servitù militari e sulla riforma delle Forze armate. L’attività venatoria in Area Contigua è organizzata in collaborazione con l’ATC interessato; se l’Area Contigua ricade in Zone di Protezione Speciale si applicano le misure di conservazione più restrittive. È comunque vietato l’appostamento fisso e il prelievo in deroga degli uccelli selvatici.

Il Piano territoriale del Parco, in Area Contigua, stabilisce indirizzi per i PAE comunali tenendo conto della pianificazione provinciale e del PIAE. Piani, regolamenti, varianti e programmi di intervento nel Parco e nelle aree contigue, salvo le zone D, sono sottoposti al parere di conformità dell’Ente di gestione; per gli interventi ammessi è richiesto il nulla-osta, con silenzio-assenso decorso il termine.

Disciplina dell’area contigua e delle attività estrattive e rifiuti

Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino delle attività estrattive, nelle aree di cava dell’Area Contigua si applica un criterio di ricomprensione automatica:

  • nella zona B1 delle aree più prossime all’alveo, previa adeguata sistemazione naturalistica e paesaggistica;
  • nella zona C della restante porzione dei poli estrattivi, con recupero agricolo consentito solo se è assicurata una copertura vegetale naturale almeno pari al 6% dell’area complessiva.

Sono vietate nuove discariche e nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché l’ampliamento in superficie di quelli esistenti, salvo il recupero/trattamento finalizzato al recupero negli impianti esistenti, in corso di realizzazione o previsti dagli strumenti vigenti; sono ammesse le attività di gestione rifiuti connesse alle attività estrattive secondo la disciplina statale di settore.

Norme di salvaguardia nella zona B

Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. Sono vietati, in particolare, attività venatoria, circolazione motorizzata non funzionale alle attività ammesse, attività estrattive, sorvoli a bassa quota, accensione di fuochi, campeggio libero, bonifica di zone umide, introduzione di specie alloctone, eliminazione di vegetazione autoctona non giustificata, alterazioni del sistema idraulico sotterraneo, nuove opere edilizie e ampliamenti, nonché nuove strade e piste, salvo piste temporanee per gestione idraulica e protezione civile con obbligo di ripristino.

Nella zona B1 gli interventi in alveo e idraulici sono consentiti solo sulla base di piani e progetti delle autorità competenti e nel rispetto delle norme su acque e sicurezza idraulica. Nella zona B2 l’attività forestale è ammessa entro i limiti delle prescrizioni forestali; nelle radure sono consentiti allevamento e pascolo brado. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi solo manutenzione, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, con eventuali adeguamenti per barriere architettoniche e senza cambio d’uso, salvo stretta funzionalità alle attività agricole o alla gestione del Parco.

Norme di salvaguardia nella zona C

Nella zona C sono ammesse attività agricole, forestali, zootecniche e altre attività compatibili con le finalità del Parco. Sono vietati attività venatoria, attività estrattive, sorvolo a bassa quota, campeggio libero, bonifica di zone umide e nuove opere edilizie non funzionali ad attività agrituristiche o agro-forestali coerenti con le finalità del Parco.

Sono invece consentiti allevamento zootecnico non intensivo connesso all’agricoltura, spandimento dei reflui nel rispetto della normativa, interventi sul patrimonio edilizio esistente anche con mutamento di destinazione d’uso, nuovi interventi edilizi funzionali ad attività agricole e connesse alla multifunzionalità aziendale, purché supportati da piano di sviluppo aziendale, e interventi di manutenzione/ammodernamento degli impianti tecnologici comunali.

Regime delle zone D, delle attività venatorie e delle manifestazioni cinofile

Nelle zone D e nell’Area Contigua, in attesa del Piano territoriale del Parco, valgono le prescrizioni urbanistiche comunali. Per il periodo tra istituzione del Parco e adozione del regolamento di settore, la caccia in Area Contigua è ammessa solo sui terreni non inclusi in istituti di protezione provinciali, secondo il Piano faunistico-venatorio provinciale e i calendari venatori, con limiti specifici: conclusione entro il 31 dicembre salvo selezione agli ungulati, esercizio in tre giornate fisse settimanali e riduzione di un decimo dell’indice di densità venatoria dell’ATC.

Le manifestazioni cinofile nazionali e internazionali riconosciute dall’ENCI sono ammesse nella zona C e nell’Area Contigua, escluso il periodo 1 aprile-31 luglio, purché compatibili con le finalità del Parco.

Disciplina delle attività estrattive e della viabilità

Fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, nell’Area Contigua le attività estrattive possono proseguire secondo la pianificazione provinciale e comunale di settore, con il completamento delle attività in atto fino a esaurimento delle potenzialità pianificate. Per i comparti con volumetrie residue nei PAE non ancora conclusi con VIA, il nulla-osta dell’Ente di gestione deve essere acquisito in conferenza di servizi; i nuovi strumenti di pianificazione di settore e le varianti sono soggetti a parere di conformità.

Non è ammesso l’insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nel Parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della legge sono ammessi in Area Contigua alle condizioni del PIAE; al termine, le aree incompatibili devono essere ricomprese in zona B. Sono consentite nuove attrezzature mobili collegate alle cave in esercizio, da smantellare a fine attività.

È salva la viabilità di servizio esistente, compresa quella demaniale lungo fiume; nuovi collegamenti sono ammessi solo se finalizzati a ridurre il disturbo ambientale e i percorsi di trasporto, con nulla-osta dell’Ente di gestione e successivo ripristino dei luoghi. Nei rinnovi delle concessioni vigenti devono essere previsti interventi di riqualificazione viaria.

Misure di incentivazione e sostegno

La legge prevede misure di incentivazione, sostegno e promozione per conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche. Sono previste azioni per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, il sostegno alla vendita diretta degli agricoltori del perimetro protetto, il supporto a interventi strutturali per lavorazione e commercializzazione dei prodotti di qualità, la promozione di strategie di sviluppo aziendale e l’accesso a misure regionali e ad altre fonti di finanziamento.

Sono inoltre favoriti l’agricoltura biologica, le produzioni di qualità, le pratiche per la biodiversità, la gestione di habitat e sentieri, il ripristino di elementi agro-ecosistemici, le coltivazioni a perdere, le modalità di sfalcio compatibili con la fauna, gli interventi forestali per accrescere naturalità e biodiversità, il recupero del patrimonio rurale storico-culturale e le attività di educazione ambientale presso agriturismi e fattorie didattiche.

Disposizioni transitorie, gestione faunistica e attività consentite

Per l’anno 2010 è previsto un contributo forfetario alla Provincia per agevolare la costituzione dell’Ente di gestione, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale e su programma degli enti locali interessati. In fase di avvio, l’Ente di gestione può utilizzare personale degli enti consorziati, tramite convenzione, fino a quando non disponga di personale proprio, comandato o distaccato.

L’Ente di gestione, d’intesa con la Provincia e con gli ATC, deve monitorare le popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C e predisporre piani di gestione faunistica per il controllo delle specie eccedentarie, previa acquisizione del parere favorevole dell’ISPRA.

Fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei restano disciplinate dalle leggi vigenti e dagli atti degli enti delegati.

Quadro finale di rinvio

Per quanto non previsto, la legge rinvia alla disciplina regionale sulle aree naturali protette e sui Siti della Rete Natura 2000.

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