L.R. Emilia-Romagna 18/2009
CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per l’Emilia-Romagna, l’organizzazione e il finanziamento di iniziative culturali per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, mediante un comitato regionale promotore, un programma di attività approvato dalla Giunta e apposite coperture di bilancio. L’atto ha natura temporanea e si esaurisce con la conclusione delle celebrazioni e delle iniziative programmate.
Celebrazioni regionali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
La legge regionale dell’Emilia-Romagna istituisce un quadro organizzativo e finanziario per promuovere iniziative culturali dedicate al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. L’intervento è costruito in raccordo con il Comitato interministeriale nazionale e ha carattere temporaneo, legato alla durata delle celebrazioni.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove, organizza e finanzia iniziative e manifestazioni culturali per celebrare il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. L’azione regionale deve essere coordinata con il Comitato interministeriale “150 anni dell’Unità d’Italia”, così da inserire le iniziative emiliano-romagnole nel più ampio contesto delle celebrazioni nazionali.
Comitato regionale promotore
È previsto un apposito Comitato regionale per le celebrazioni, costituito con decreto del Presidente della Regione. Il comitato è composto da sei rappresentanti:
- tre indicati dalla Giunta regionale;
- tre indicati dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.
Il comitato svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Regione. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, svolgono l’incarico a titolo gratuito e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e autorizzate. Al suo interno il comitato elegge un presidente e un vicepresidente.
Programmazione e approvazione delle iniziative
Il comitato promotore predispone il programma generale dei progetti e delle iniziative da svolgere in regione, valorizzando le esperienze territoriali e raccordandosi anche con altre iniziative presenti sul territorio. Il programma viene sottoposto alla Giunta regionale per l’approvazione.
La Giunta regionale, con il parere favorevole dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, approva il programma delle iniziative e delle manifestazioni e assume i relativi impegni finanziari. La stessa Giunta, sempre acquisito il parere favorevole dell’Ufficio di presidenza, designa il funzionario delegato all’erogazione della spesa ai sensi della disciplina contabile regionale e accredita a suo favore, in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.
Segreteria operativa e supporto organizzativo
Il comitato promotore si avvale di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale e dall’Assemblea legislativa. Il funzionario delegato all’erogazione della spesa è assegnato a tale segreteria, così da integrare la gestione amministrativa e finanziaria con il supporto operativo alle attività del comitato.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa vigenti e alle eventuali modifiche necessarie. In alternativa, possono essere istituite apposite unità previsionali di base e relativi capitoli da dotare della necessaria disponibilità secondo la disciplina contabile regionale.
La Regione è inoltre autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi qualora intervengano assegnazioni dello Stato o contributi degli enti locali per le celebrazioni.
Durata e cessazione dell’efficacia operativa
Il comitato promotore resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione. La disciplina ha quindi natura strettamente connessa a un evento concluso nel tempo e non presenta utilità applicativa attuale oltre il compimento delle celebrazioni.
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