L.R. Emilia-Romagna 17/2009
MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge detta misure organizzative, transitorie e settoriali per attuare il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalle Marche e la loro aggregazione all’Emilia-Romagna. Regola continuità di servizi, procedimenti, pianificazione, autorizzazioni, personale e assetti istituzionali, con vari termini transitori legati all’entrata in vigore e all’adeguamento ai nuovi assetti.
Misure attuative per l’aggregazione dei comuni della Valmarecchia all’Emilia-Romagna
Misure attuative per l’aggregazione dei comuni della Valmarecchia all’Emilia-Romagna
La legge disciplina, per il territorio dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello, l’attuazione del distacco dalle Marche e l’aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo generale è assicurare continuità dei servizi, dei procedimenti amministrativi e del passaggio di funzioni, beni, personale e strumenti di pianificazione.
Finalità e coordinamento istituzionale
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad attuare la legge statale n. 117 del 2009 mediante propri provvedimenti e atti collegati. Quando gli adempimenti richiedono il concorso di più livelli istituzionali, essi devono essere svolti d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Province ed altri enti interessati, con coinvolgimento del Commissario. Gli accordi possono riguardare anche enti e aziende strumentali delle due Regioni.
Atti ricognitivi e disciplina transitoria generale
Il Presidente della Giunta regionale adotta decreti ricognitivi per individuare gli interventi necessari al completamento del processo di aggregazione, graduandone le priorità. La ricognizione deve tenere conto, in via prioritaria, della tutela dell’incolumità pubblica, della salute e degli altri interessi primari dei cittadini, oltre a garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente.
Gli atti ricognitivi servono anche a supportare il Commissario nel rispetto dei tempi della legge statale e vengono adottati sentiti i Comuni interessati e gli altri livelli istituzionali. Essi riguardano, in particolare:
- gli effetti già prodotti dalla legge statale che richiedono solo misure operative concrete;
- i casi in cui occorrono nuovi atti regionali o di altri enti, o l’adeguamento di atti programmatori e generali;
- il rinnovo di provvedimenti autorizzatori e abilitativi prossimi alla scadenza, secondo la disciplina marchigiana;
- l’adeguamento di provvedimenti permanenti e certificazioni alla disciplina emiliano-romagnola entro un termine da stabilire;
- l’adeguamento di procedure di accesso a incentivi e finanziamenti, anche comunitari;
- l’assoggettamento graduale alla disciplina regionale di atti di programmazione e pianificazione;
- i casi che richiedono adempimenti congiunti tra Marche, Emilia-Romagna, Province di Rimini e Pesaro-Urbino e Commissario.
Nelle more dell’adozione dei nuovi atti programmatori e generali, e nei limiti dei termini di adeguamento previsti dalla legge statale, restano efficaci i provvedimenti già adottati; i procedimenti autorizzatori e abilitativi pendenti sono conclusi dalle amministrazioni competenti applicando la normativa marchigiana vigente al momento dell’entrata in vigore della legge statale, con possibilità di fissare un termine congruo per l’adeguamento alla disciplina emiliano-romagnola. Per sovvenzioni, contributi, concessioni e ausili finanziari, le modalità di conclusione possono essere ridisciplinate con successivi accordi tra le due Regioni.
Per le attività già autorizzate secondo la normativa marchigiana, la Regione può fissare con propri atti modalità e termini di adeguamento. I piani e i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino restano efficaci per i Comuni interessati fino alla loro ridefinizione da parte dell’Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini. Restano ferme le competenze statali o di altre amministrazioni per gli ulteriori atti necessari.
Principi per l’adeguamento della legislazione regionale
La Regione deve adottare misure legislative, programmatiche o amministrative per disciplinare la nuova situazione in materia di:
- autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attività e altri atti di assenso;
- pianificazione e programmazione territoriale;
- statuti e regolamenti comunali;
- servizi pubblici e di interesse pubblico;
- opere e interventi pubblici o di interesse pubblico.
Assetto istituzionale della Comunità montana Alta Valmarecchia
La legge interviene sulla Comunità montana Alta Valmarecchia, sostituendo il riferimento numerico della sua composizione da nove a dieci. In deroga alla disciplina ordinaria di ridelimitazione, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, deve adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge un decreto di ridelimitazione, potendo confermare o modificare l’ambito territoriale oppure disporne la soppressione con eventuale trasformazione in Unione di Comuni.
Fino all’adozione del decreto e alla revisione dello statuto e della disciplina degli organi, la Comunità montana continua ad operare secondo il proprio statuto vigente, con organi in prorogatio. Le funzioni in materia di agricoltura e vincolo idrogeologico conferite alle Comunità montane sono esercitate dalla Provincia di Rimini per i Comuni interessati, fino alla definizione del nuovo assetto.
Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico presentate prima dell’entrata in vigore della legge, non si applica la pubblicazione all’albo pretorio prevista dalla direttiva regionale del 2000.
Struttura organizzativa interistituzionale e informazione ai cittadini
La Regione promuove un’intesa con Regione Marche, Province, Comuni interessati e Commissario per istituire una struttura organizzativa interistituzionale incaricata di coordinare le attività necessarie alla piena realizzazione dell’aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello.
Alla stessa struttura è attribuita anche la funzione di sportello informativo per cittadini, imprese ed enti, con compiti di assistenza continua, trasparenza e accesso agli atti.
Governo del territorio e urbanistica
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, Regione e Provincia di Rimini devono promuovere un accordo territoriale per concordare tempi e obiettivi dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale al nuovo ambito regionale e provinciale.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore, i Comuni interessati devono adeguare la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale urbanistica dell’Emilia-Romagna. La Regione incentiva il ricorso alla pianificazione intercomunale o alla copianificazione.
Fino all’approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, i Comuni applicano gli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione già avviati secondo la disciplina della Regione Marche vigente al 15 agosto 2009. Le funzioni provinciali sono svolte dalla Provincia di Rimini, acquisiti gli atti istruttori e gli eventuali pareri dell’amministrazione prima competente.
Ai medesimi Comuni si applica anche la disciplina straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo; entro 60 giorni dall’approvazione della legge, essi devono individuare gli ambiti nei quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento e demolizione/ricostruzione e possono introdurre ulteriori limitazioni.
Modalità di esercizio di attività autorizzate
Quando le modalità di esercizio di attività autorizzate sono disciplinate da regolamenti comunali fondati su leggi regionali, tali regolamenti devono essere adeguati alla legislazione dell’Emilia-Romagna. Fino all’adeguamento, l’attività continua a svolgersi secondo i regolamenti vigenti.
Ricognizione di beni mobili, immobili e personale
La Regione, d’intesa con Regione Marche, amministrazioni locali e provinciali interessate e Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili del demanio o del patrimonio indisponibile strumentali alle funzioni pubbliche da trasferire dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, con eventuale conguaglio degli oneri. La ricognizione comprende in particolare la rete strutturale e viaria di competenza e il patrimonio immobiliare.
Con le stesse modalità può essere trasferito anche il personale regionale, provinciale e del servizio sanitario regionale che svolge funzioni per il territorio interessato. Nelle more dei trasferimenti, comandi o distacchi, le amministrazioni interessate adottano accordi per garantire continuità delle prestazioni e dei servizi.
Funzioni comunali in materia sismica
I Comuni interessati che intendano esercitare autonomamente le funzioni sismiche, singolarmente o in forma associata, devono adottare e trasmettere alla Regione l’atto previsto dalla disciplina regionale sulla riduzione del rischio sismico entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto degli standard minimi previsti.
Se l’atto non viene trasmesso nel termine, i Comuni esercitano tali funzioni avvalendosi delle strutture tecniche regionali. La disciplina regionale in materia sismica si applica ai Comuni interessati dalla scadenza di tale termine.
Attività venatoria per la stagione 2009-2010
Fino al termine della stagione venatoria 2009-2010, nel territorio dei Comuni interessati l’attività venatoria è regolata secondo il calendario venatorio e la disciplina delle deroghe vigenti nella Regione Marche.
Intesa per l’integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini
La Giunta regionale è autorizzata, d’intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della provincia, a sottoscrivere un’intesa per estendere ai Comuni aggregati al territorio emiliano-romagnolo le misure del Documento unico di programmazione della Provincia di Rimini.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 nov 2009L.R. Emilia-Romagna 14/2009
- Legge · 4 nov 2009L.R. Emilia-Romagna 18/2009
- Legge · 4 nov 2009L.R. Emilia-Romagna 19/2009
- Legge · 27 nov 2009L.R. Emilia-Romagna 20/2009
- Legge · 9 ott 2009L.R. Emilia-Romagna 13/2009
- Legge · 30 nov 2009L.R. Emilia-Romagna 23/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →