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Provvedimento

Deliberazione n. 293 del 21/05/2025

Provvedimento del 21 maggio 2025

Garante Privacy293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 30 aprile 2025 nei confronti dei gestori di Instagram e Telegram, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure impongono l’immediata adozione di cautele per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, per 12 mesi e ai soli fini probatori, dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, con modalità idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento si fonda sulla disciplina speciale del revenge porn e sulla competenza del Garante a intervenire entro 48 ore dalla segnalazione.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn e per la sua conservazione a fini probatori

Ratifica d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati il 30 aprile 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione riguardava il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, fotografico, video o comunque informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine della segnalazione e quadro normativo

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 139/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere inviato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, secondo la disciplina degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione in urgenza di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.

Provvedimenti d’urgenza adottati il 30 aprile 2025

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina del revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 140 e 141 del 30 aprile 2025. Con tali atti è stato disposto che:

  • Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • le medesime società conservassero l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • la conservazione dovesse avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 21 maggio 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 140/2025 e 141/2025 adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. La decisione conferma quindi le misure urgenti già disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se del caso, la conservazione limitata ai fini probatori, nel rispetto di modalità idonee a tutelare la riservatezza e la non diretta identificabilità degli interessati.

Rilievi pratici

Il provvedimento mostra il funzionamento della procedura accelerata prevista per i casi di revenge porn: segnalazione dell’interessato, verifica preliminare della riconducibilità alla fattispecie, adozione d’urgenza di misure di blocco/contenimento verso le piattaforme e successiva ratifica da parte del Collegio. Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie, trattandosi di un atto di urgenza e ratifica finalizzato alla prevenzione della diffusione del contenuto segnalato.

Punti principali

Origine del procedimento e presupposti normativi

La vicenda origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante verso le piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina speciale introdotta dall’art. 144-bis, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente quando vi sia il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Misure urgenti adottate dal dirigente e successiva ratifica

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 140 e 141 del 30 aprile 2025. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.

Esito finale del provvedimento

Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati. La ratifica riguarda esclusivamente Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC e conferma le misure volte a impedire la diffusione del materiale e a preservarlo per finalità probatorie, con obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezzaprovvedimenti d'urgenza

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