Ordinanza n. 218/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dallo stesso candidato alla prova preselettiva, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorché non conosciuti, - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e relativo elenco integrativo, nella parte in cui non includono la ricorrente, nonché il punteggio conseguito nella prova preselettiva e i quesiti di logica somministrati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, deducendo l'illegittimità della propria esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta e contestando il punteggio ottenuto nella prova preselettiva, i quesiti di logica e, ove occorrente, gli atti relativi alla predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz. Ha chiesto anche il risarcimento in forma specifica, mediante rettifica del punteggio o altra misura idonea a consentire l'ammissione alla prova scritta. In sede cautelare ha domandato l'ammissione con riserva, evidenziando la prossimità del proprio punteggio alla soglia di superamento e l'imminenza della prova scritta, fissata per il 19 e 20 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente all'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta, senza anticipare la decisione sul merito dell'impugnazione. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha valorizzato la peculiarità dei quesiti contestati, aventi funzione preselettiva e prevalentemente vertenti sulla logica, nonché l'assenza, allo stato, di puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto necessario evitare il consolidarsi di una situazione non facilmente reversibile, escludendo che l'ammissione con riserva potesse arrecare all'Amministrazione un pregiudizio prevalente nel bilanciamento degli interessi. La trattazione del merito è stata fissata al 28 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La ricorrente ha richiamato la disposizione per chiedere il risarcimento in forma specifica, ma l'ordinanza cautelare non decide tale domanda nel merito.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e consente l'adozione della misura provvisoria di ammissione con riserva.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, quando il punteggio del candidato è prossimo alla soglia di ammissione e sono contestati quesiti della prova preselettiva, il fumus cautelare può essere ravvisato nella peculiarità dei quesiti e nell'assenza di puntuali controdeduzioni dell'amministrazione.
- L'imminenza della prova successiva può integrare il periculum in mora quando l'esclusione impedirebbe al candidato di partecipare a una fase concorsuale non facilmente recuperabile in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- L'ammissione con riserva alla prova concorsuale è concedibile quando, nel bilanciamento degli interessi, la partecipazione provvisoria del candidato non determina un pregiudizio per l'amministrazione prevalente rispetto al rischio di consolidamento del danno per il candidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →