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Legge

L.R. TAA 9/2005

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge fiinanziaria) (B.U. 7 dicembre 2005, n. 49 - Numero Straordinario)

Normativa regionaleL.R. TAA 9/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per il bilancio 2006 e pluriennale 2006-2008. Contiene disposizioni su trasferimenti di fondi per funzioni delegate, regole di riparto delle spese di comunicazione istituzionale, e modifiche a precedenti leggi regionali in materia di integrazione europea, previdenza integrativa e indennità degli amministratori locali. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Legge finanziaria regionale 2006 del Trentino-Alto Adige

Legge finanziaria regionale 2006 del Trentino-Alto Adige

La legge disciplina alcuni profili finanziari e organizzativi connessi al bilancio annuale 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Interviene inoltre su materie settoriali tramite modifiche a precedenti testi normativi regionali.

Trasferimento di fondi per funzioni delegate

Su richiesta delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le assegnazioni di fondi relative alle funzioni delegate possono essere trasferite anche a favore di enti e organismi ai quali le Province abbiano demandato l’espletamento dei relativi interventi. La disposizione amplia quindi i possibili destinatari dei fondi collegati alle funzioni delegate.

Comunicazione istituzionale e riparto delle spese sui mezzi di comunicazione

Per le somme destinate dall’amministrazione regionale alla comunicazione istituzionale tramite acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, il riparto degli impegni di spesa deve rispettare due quote minime:

  • almeno il 40 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea;
  • almeno il 40 per cento a favore di giornali, quotidiani e periodici. La norma richiama espressamente l’articolo 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Modifiche a precedenti discipline regionali

La legge interviene anche su norme regionali già vigenti, ma il testo consolidato fornito non riporta il contenuto sostitutivo delle singole disposizioni modificate. Risulta comunque che la legge:

  • sostituisce l’articolo 3 del testo unificato in materia di iniziative per la promozione dell’integrazione europea e attività di interesse regionale, e abroga il precedente articolo 4;
  • modifica il comma 1 dell’articolo 7 del medesimo testo unificato;
  • modifica l’articolo 4, comma 1-ter, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, in materia di previdenza integrativa per categorie di lavoratori e casalinghe;
  • modifica l’articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, relativo alle indennità di carica degli amministratori degli enti locali, incidendo sul comma 3, sulla lettera b) del comma 3 e introducendo il comma 3-bis.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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