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Legge

L.R. TAA 7/2005

Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona (In BU 4 ottobre 2005 n. 40, Supplemento n. 1)

Normativa regionaleL.R. TAA 7/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Trentino-Alto Adige, il nuovo ordinamento delle IPAB, che assumono la denominazione di aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP). Regola statuti, organi, patrimonio, controlli, personale, contratti, finanziamento e il riordino delle IPAB esistenti in APSP, enti di diritto privato o estinzione, con norme transitorie e tempi specifici di attuazione.

Riordino delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona

Riordino delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona

La legge regionale disciplina il nuovo ordinamento delle IPAB della Regione Trentino-Alto Adige, che assumono la denominazione di aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP). Il provvedimento regola assetto istituzionale, personale, finanza, contratti e soprattutto le procedure di riordino delle IPAB esistenti, con applicazione limitata al territorio regionale e, per le singole aziende, alla Provincia autonoma territorialmente competente.

Natura giuridica, finalità e autonomia delle aziende

Le APSP sono enti pubblici non economici, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico. Operano per prevenire, ridurre o eliminare disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare, erogando interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Hanno autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e agiscono con criteri imprenditoriali, nel rispetto dell’equilibrio economico e del pareggio di bilancio.

Le aziende partecipano alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari secondo le modalità definite dalle Province autonome. L’attività socio-sanitaria a carico del fondo sanitario è svolta, previa autorizzazione e accreditamento, tramite accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali.

Statuto, regolamenti e patrimonio

Ogni azienda ha uno statuto che deve contenere denominazione, scopi, ambito territoriale di attività, mezzi patrimoniali, requisiti per amministratori e presidente, composizione e poteri degli organi, durata del consiglio, revisione contabile e norme generali di amministrazione. Le finalità istituzionali possono essere aggiornate, mantenendosi per quanto possibile aderenti alla volontà del fondatore.

Lo statuto e le sue modifiche sono approvati dalla Giunta regionale e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro delle aziende, salvo quanto previsto per l’istituzione. Le aziende adottano i regolamenti di organizzazione generale, personale, contratti e contabilità entro i limiti della legge, del regolamento regionale e dello statuto.

I beni mobili e immobili destinati direttamente all’attività assistenziale costituiscono patrimonio indisponibile. È ammessa la sostituzione dei beni inutilizzabili e il trasferimento dell’attività in altri immobili; in tali casi il vincolo si trasferisce sui nuovi beni. Il vincolo può essere estinto o modificato con approvazione provinciale e cessa o si riduce anche con gli atti previsti dalla disciplina sui controlli o con dichiarazione di fuori uso. Le alienazioni devono, di regola, essere seguite da reinvestimenti patrimoniali o in titoli, da affrancazione di prestazioni passive o da altri investimenti incrementativi.

È prevista anche la possibilità di cessione gratuita di immobili inutili agli enti pubblici indicati dalla legge, previa autorizzazione della Provincia autonoma competente e sulla base di specifici accordi istituzionali.

Organi dell’azienda

L’organo di indirizzo è il consiglio di amministrazione, che fissa gli obiettivi strategici, assume le decisioni fondamentali e verifica i risultati della gestione. Delibera su statuto e regolamenti, bilancio preventivo e consuntivo, risorse da assegnare al direttore, convenzioni, tariffe, mutui, acquisti e alienazioni immobiliari, nomine e revoche dei rappresentanti, revisore dei conti, direttore e dirigenti a termine, incompatibilità, dimissioni e altre competenze di legge o regolamento.

Il consiglio è composto da massimo sette membri, scelti tra persone con competenza o esperienza in servizi sociali, sanitari, amministrazione pubblica o gestione aziendale. Devono essere garantite pari opportunità e adeguata presenza di entrambi i sessi. In provincia di Bolzano la composizione deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici, con accesso garantito anche al gruppo ladino in deroga al criterio proporzionale. I consiglieri restano in carica non più di due mandati consecutivi, salvo diversa previsione statutaria.

Il presidente rappresenta legalmente l’azienda, cura i rapporti istituzionali e promuove le strategie aziendali; convoca e presiede il consiglio, nomina il vicepresidente, concede congedi e aspettative al direttore, autorizza eventuali attività occasionali e può ricevere deleghe dal consiglio per alcune funzioni.

Direttore, dirigenti e controllo interno

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione con selezione pubblica, mediante atto motivato, sulla base di una particolare qualificazione professionale definita dallo statuto. Gestisce l’attività amministrativa, organizza le risorse e risponde della correttezza, efficienza ed efficacia della gestione. Autentica gli atti, assiste giuridicamente e contabilmente gli organi, esprime pareri tecnici, cura l’attuazione delle deliberazioni, presiede le commissioni di gara e di concorso e ne è responsabile, salvo attribuzioni a dirigenti o funzionari con specifica competenza.

Sono previste posizioni dirigenziali a tempo determinato, fino a cinque anni, con incarichi rinnovabili e revocabili per inosservanza delle direttive, colpa grave o altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi e dal codice civile. Il personale con incarico dirigenziale è soggetto a valutazione annuale, anche tramite nuclei di valutazione, che possono essere condivisi tra più aziende o istituiti presso altre aziende o associazioni rappresentative.

Le aziende devono dotarsi di strumenti e organi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di controllo strategico, secondo regolamento aziendale e standard regionali.

Organizzazione associata e rapporti con soggetti esterni

Le aziende possono stipulare convenzioni per la gestione associata di servizi e funzioni e per affidare a un unico direttore o responsabile incarichi o funzioni. Il presidente e il direttore possono, nei limiti della legge e dello statuto, operare con soggetti esterni e il direttore può essere coadiuvato da funzionari individuati in caso di assenza, impedimento o conflitto d’interesse.

Le aziende possono avvalersi di personale religioso, medico o tecnico-sanitario tramite convenzione o contratto, assumere personale con contratto di diritto privato per attività strumentali e stipulare contratti d’opera con artigiani per attività necessarie all’organizzazione complessiva.

È riconosciuto un ruolo ordinario al volontariato: le aziende possono avvalersi di volontari, stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, ONLUS e altri soggetti non lucrativi, rimborsare spese e premi assicurativi, erogare contributi per progetti specifici o mettere a disposizione strutture senza corrispettivo.

Personale: accesso, lingue, incompatibilità e contrattazione

Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dai contratti collettivi, dalle leggi sul lavoro e dal codice civile. Lo statuto deve garantire l’applicazione dei contratti collettivi. Le materie fondamentali dell’organizzazione degli uffici, selezione, ruoli, dotazioni organiche, responsabilità e incompatibilità sono regolate da legge, regolamento o atti aziendali.

Per l’accesso all’impiego sono richieste idoneità fisica, conoscenza delle lingue italiana e tedesca per le aziende di Bolzano e della lingua ladina per le località ladine, nonché la cittadinanza italiana, salvo i casi previsti dalla normativa statale. Le assunzioni devono avvenire con procedure selettive pubblicizzate; per i nuovi posti va garantita una quota non inferiore al 50% all’ingresso dall’esterno. Per il tempo determinato possono essere previste modalità selettive semplificate per esigenze temporanee.

Nelle aziende della provincia di Bolzano gli impieghi sono riservati, secondo la consistenza dei gruppi linguistici rilevata all’ultimo censimento dei gruppi linguistici, a soggetti appartenenti o aggregati ai tre gruppi linguistici. Le prove di esame si svolgono nella lingua del gruppo di appartenenza o aggregazione, con speciali regole per il gruppo ladino. Nelle località ladine della provincia di Trento la conoscenza del ladino costituisce titolo di precedenza assoluta.

Il regolamento per il personale disciplina incompatibilità e cumulo di impieghi. L’azienda può autorizzare collaborazioni con le associazioni provinciali rappresentative, anche in orario d’ufficio; compensi percepiti senza autorizzazione o oltre i limiti devono essere versati all’amministrazione di appartenenza. È previsto anche un obbligo di comunicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per l’anagrafe delle prestazioni.

La contrattazione collettiva è provinciale: per Trento nell’ambito del contratto del personale e della dirigenza del comparto autonomie locali; per Bolzano nell’ambito del contratto collettivo di intercomparto e del contratto di comparto dei comuni, comunità comprensoriali e APSP. La rappresentanza pubblica può avvalersi delle agenzie provinciali per la contrattazione, se previste, oppure operare direttamente tramite le associazioni rappresentative.

Ordinamento finanziario e contabile

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale deve rispettare efficacia, efficienza, economicità e pareggio di bilancio. Ogni anno, entro il 31 dicembre, va predisposto un documento di programmazione economica triennale e un budget annuale; l’esercizio coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio si redige secondo il codice civile ed è approvato entro il 30 aprile; la redazione del rendiconto finanziario è facoltativa.

Il regolamento di contabilità disciplina modelli contabili, piano dei conti, controllo di gestione, tesoreria, economato, copertura perdite, controlli amministrativi e contabili, valutazione e controllo strategico e funzionamento dell’organo di revisione. È consentito, con deliberazione a maggioranza dei due terzi, che gli investimenti in beni materiali non siano ammortizzati secondo il codice civile e i principi contabili nazionali, con iscrizione in bilancio di un fondo di ammortamento alimentato da riserve disponibili.

In caso di grave dissesto, la liquidazione segue regole specifiche: i liquidatori prendono in consegna le attività e le scritture, i creditori e gli aventi diritto devono presentare le domande entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’estinzione, la Giunta provinciale può esercitare azioni di resa del conto e responsabilità verso gli amministratori, e, in mancanza di interventi finanziari provinciali, si procede alla liquidazione coatta amministrativa.

Contratti

In materia contrattuale si applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio l’azienda ha sede principale. Restano ferme le regole regionali e aziendali sul riparto di competenze tra gli organi.

Finanziamento del sistema delle aziende e attività formative

La Regione finanzia le associazioni rappresentative a livello provinciale delle aziende mediante un contributo annuo ripartito in parti uguali tra i due ambiti provinciali, sulla base di un programma organico. Le associazioni devono tener conto di eventuali indirizzi e proposte regionali nella programmazione annuale. La nozione di associazione rappresentativa è definita dalla legge, con possibilità di ulteriori criteri regionali.

La Giunta regionale può finanziare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, familiari degli ospiti, dipendenti e associazioni, di regola organizzate dalle associazioni rappresentative o dalle Province autonome. Può inoltre finanziare studi e ricerche nel settore assistenziale e previdenziale, anche tramite convenzioni con università, istituti specializzati ed esperti. Sono previste specifiche modalità di presentazione delle domande e di valutazione stabilite dalla Giunta regionale.

Per le aziende delle località ladine delle province di Trento e Bolzano è previsto un contributo annuale per gli oneri derivanti dall’uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini.

Riordino delle IPAB esistenti: classificazione e esiti

Le IPAB esistenti alla data di entrata in vigore della legge sono riordinate in APSP, estinte o trasformate in persone giuridiche di diritto privato. Ai fini del riordino sono classificate in varie categorie, tra cui: ridotte dimensioni, patrimonio o bilancio insufficienti, inattività sociale, esaurimento delle finalità, caratteristiche assimilabili ad enti da privatizzare, enti equiparati alle IPAB, IPAB che gestiscono RSA e altre IPAB residuali.

Le IPAB di ridotte dimensioni possono fondersi; se non si procede alla fusione, sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato. Le IPAB con patrimonio o bilancio insufficienti, o inattive da almeno due anni, sono estinte, salvo piano di risanamento che consenta la trasformazione in APSP. Le IPAB con finalità esaurite sono estinte, salvo modifica statutaria e piano di ripresa dell’attività che giustifichino la permanenza come APSP. Le IPAB rientranti nelle categorie assimilabili a enti di diritto privato o equiparate sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato. Le IPAB che gestiscono RSA e quelle residuali sono trasformate in APSP, salvo la possibilità per talune di chiedere la trasformazione in ente privato.

Procedure di riordino, accertamenti e tempi

Entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale, ogni IPAB deve chiedere alla Provincia autonoma l’accertamento della propria categoria, sulla base di una relazione approvata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta e accompagnata da una proposta non vincolante. La Provincia istruisce la pratica, acquisisce eventuali osservazioni e, entro otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Giunta provinciale accerta la categoria dell’IPAB e adotta i provvedimenti conseguenti, sentito il Comitato consultivo.

Per le trasformazioni in APSP o in enti privati, la Giunta provinciale assegna termini per l’adeguamento dello statuto e per la deliberazione della trasformazione. Se gli organi non provvedono, può essere nominato un commissario ad acta e, nei casi previsti, sciolto il consiglio di amministrazione. L’iscrizione nel registro delle aziende o l’estinzione devono intervenire entro i termini massimi fissati dalla legge: in linea generale entro venti mesi per le trasformazioni in APSP e in persone giuridiche private, e entro ventiquattro mesi per i casi di risanamento o estinzione previsti dall’articolato.

Effetti del riordino, successione e personale

Dalla data di iscrizione nel registro, l’azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’IPAB di origine. Il personale conserva i diritti derivanti dall’anzianità maturata. In sede di prima applicazione, il direttore dell’IPAB in servizio alla data dell’iscrizione diventa direttore dell’azienda fino alla scadenza del primo consiglio di amministrazione.

Per i dipendenti in servizio al momento dell’estinzione è prevista una lista provinciale di disponibilità della durata di tre anni, alla quale le altre aziende devono attingere prima di nuove assunzioni. Il patrimonio trasferito ai comuni resta vincolato alle finalità assistenziali e sociali, con annotazione nel Libro fondiario per gli immobili.

Organi consultivi e disciplina finale

È istituito presso la Regione il Comitato consultivo per il riordino delle IPAB, composto da professori universitari, esperti del settore assistenziale e dirigenti o funzionari di Regione e Province autonome, con composizione adeguata ai gruppi linguistici. Il Comitato esprime i pareri previsti dalla legge e dal regolamento regionale.

La Regione può inoltre nominare un ulteriore organo consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative delle APSP per le problematiche generali della disciplina ordinamentale, comprese quelle sugli statuti.

Le norme finali prevedono l’emanazione dei regolamenti regionali attuativi, l’aggiornamento degli importi previsti per il Titolo IV, l’abrogazione della previgente legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3, di alcune disposizioni della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e di ogni norma incompatibile.

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