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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2459/2021 del 03/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava il decreto del Giudice di Pace di Roma che, con provvedimento dell'11.9.2018, aveva rigettato l'istanza di riesame del trattenimento disposta in esecuzione di decreto di espulsione. I motivi di ricorso denunciavano principalmente la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), nonché di disposizioni nazionali e sovranazionali sulla tutela della libertà personale e del riesame (art. 14 commi del D.Lgs. n.286/1998, art. 5 CEDU, art. 15 Direttiva 2008/115/CE, artt. 47 e 48 Carta UE), perché il Giudice di Pace aveva deciso senza fissare udienza, senza motivare la scelta di evitare l'udienza e senza concedere alle parti un termine per il deposito di memorie scritte previsto dal rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondate entrambe le censure. Ha affermato il principio secondo cui la richiesta di riesame del trattenimento deve essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo con le garanzie del contraddittorio e della difesa; il rito camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.) può essere utilizzato per assicurare tali garanzie anche senza udienza solo se il Giudice motiva adeguatamente la superfluità dell'udienza alla luce dell'istruttoria già svolta e comunque concede alle parti un termine per depositare memorie scritte. Nel caso concreto il Giudice di Pace non aveva né fissato udienza né motivato e né concesso termini per memorie; perciò la Corte ha cassato il decreto e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo che devono applicarsi anche nel riesame del trattenimento; il giudice deve assicurare il contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione)

    art. 14, comma 1-bis; art. 14, comma 5; art. 5

    Norme che disciplinano espulsione/ristretta e i relativi rimedi; la Corte interpreta tali disposizioni in combinato con la normativa sovranazionale come obbligo di garantire efficacia e contraddittorio nel riesame del trattenimento.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.)

    Il diritto alla libertà e alla sicurezza impone che la detenzione venga soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo e a garanzie di contraddittorio.

  • Direttiva 2008/115/CE

    La Corte la considera norma self-executing direttamente applicabile: riconosce allo straniero il diritto di chiedere il riesame del trattenimento e impone che il giudizio garantisca effettività e contraddittorio.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Riconoscono il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo, rilevanti per l'esame del riesame del trattenimento.

  • Codice di procedura civile

    artt. 737 e ss.; art. 360, primo comma, n. 3

    Gli artt. 737 e ss. disciplinano il rito camerale che può assicurare il contraddittorio anche senza udienza soltanto se il giudice motivi la scelta e conceda termini per memorie; l'art. 360 n.3 è richiamato come motivo di cassazione per violazione di norme processuali e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La richiesta di riesame del trattenimento di uno straniero (art.15 Direttiva 2008/115/CE) richiede un controllo giurisdizionale effettivo che garantisca il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • Il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. è compatibile per questi procedimenti e può essere usato anche senza udienza solo se il giudice motiva adeguatamente la superfluità dell'udienza e concede alle parti un termine per il deposito di memorie scritte.
  • L'omissione di fissare udienza senza valida motivazione e senza consentire alle parti di depositare memorie costituisce vizio procedurale rilevante che può portare alla cassazione del provvedimento e al rinvio.
  • L'art. 15 della Direttiva 2008/115/CE è ritenuta direttamente applicabile (self-executing) e quindi invocabile dallo straniero nell'ordinamento interno per ottenere il riesame del trattenimento.
  • In presenza di elementi incerti, precedenti penali o circostanze non chiare, il giudice dovrebbe prioritariamente fissare udienza per valutare nel contraddittorio il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e interessi personali/familiari.

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