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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2406/2021 del 03/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento relativa a due avvisi d'accertamento per gli anni 2004 e 2005, sostenendo l'invalidità delle notifiche dei verbali presupposti. Deduceva che le raccomandate informative di avvenuto deposito (c.a.d.) non avevano perfezionato la notifica perché l'ufficio postale, pur rilasciando avvisi di giacenza, aveva erroneamente rispedito i plichi al mittente prima dello scadere del termine di giacenza e che gli avvisi di ricevimento prodotti dall'Amministrazione non riportavano la firma di effettiva ricezione sul retro. In appello il contribuente ha prodotto una certificazione dell'ufficio postale (datata 2012) che attestava tale condotta dell'ufficio postale a dicembre 2009

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per carenza di legittimazione passiva, essendo le competenze trasferite all'Agenzia delle Entrate. Sul merito procedurale, la Corte ha ritenuto inammissibile la nuova eccezione introdotta in appello relativa alla condotta dell'ufficio postale (nova in senso stretto), poiché il thema decidendum del giudizio di secondo grado è delimitato dalle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo e non può essere ampliato con nuove eccezioni fattuali. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 7.000,00 oltre oneri) e all'ulteriore contributo unificato come disposto

Norme richiamate

  • art. 140 cod. proc. civ.

    La norma sui particolari modi di notificazione (raccomandata e comunicazioni di deposito) è stata richiamata come centro della contestazione; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta invalidità della notifica perché ha ritenuto l'eccezione introdotta in appello nuova e inammissibile

  • sentenza Corte costituzionale 14/01/2010, n. 3

    Richiamata nel quadro delle modifiche normative rilevanti per l'interpretazione delle notifiche, ma non ha determinato un pronunciamento di merito da parte della Corte di cassazione nel caso concreto

  • art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

    Riferimento alla disciplina degli effetti delle notifiche e dei mezzi di prova della ricezione; la doglianza basata su questa norma è stata considerata parte della novità fattuale introdotta in appello e quindi inammissibile

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Interpretato nel senso che delimita il thema decidendum nel giudizio tributario di secondo grado e vieta l'introduzione di nuove eccezioni/tematiche non dedotte nel ricorso introduttivo; la Corte ne ha imposto l'applicazione per escludere l'eccezione nuova proposta in appello

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    La Corte ha distinto la facoltà di produrre nuovi documenti (art. 58) dall'introduzione di novità nell'oggetto del giudizio: nuovi documenti sono ammessi solo se servono a supportare questioni già pendenti e non se ampliano il thema decidendum

  • d.lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    Applicato per dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo il trasferimento di competenze alle Agenzie fiscali; di conseguenza l'unico soggetto passivamente legittimato era l'Agenzia delle Entrate

  • sentenza Corte costituzionale 14/07/2017, n. 199

    Richiamata dalla Corte per chiarire che la questione costituzionale relativa ai limiti della produzione documentale e delle preclusioni è stata già esaminata; non modifica la regola di non ammettere novità che ampliano il thema decidendum

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione nel caso di specie

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di secondo grado non possono essere introdotte nuove eccezioni di fatto o nuove tematiche che non siano già comprese nel ricorso introduttivo: le novità in appello che modificano il thema decidendum sono inammissibili
  • La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se serve a sostenere o dettagliare questioni già dedotte; non è strumento per introdurre nuove eccezioni sostanziali
  • Le contestazioni sulla validità delle notifiche (come difetti di giacenza postale) devono essere sollevate e provate tempestivamente, già in primo grado; la loro prima deduzione in appello comporta il rischio di inammissibilità
  • Dopo il trasferimento delle competenze fiscali alle Agenzie (d.lgs. n. 300/1999), il soggetto legittimato passivo nelle controversie tributarie è l'Agenzia delle Entrate: il Ministero non è più parte legittimata per atti di riscossione/accertamento
  • Se si ritiene sussista un vizio di notifica dovuto a comportamento degli uffici postali, è opportuno produrre la relativa certificazione e provarla già in primo grado; altrimenti la relativa eccezione rischia di essere considerata nova in appello

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