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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2404/2021 del 03/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004 per IRES, IVA e IRAP per un importo complessivo di circa €115.000, derivanti da una fattura n.109 del 30/09/2004 per €115.505,00 emessa da Auto artigianale s.r.l. (ora Wintec s.r.l.) per l'acquisto di telefoni cellulari. L'Ufficio aveva contestato la fittizieta della fattura e l'inserimento dell'operazione in un meccanismo di frode carosello, negando la detrazione dell'IVA e la deducibilita dei costi. La contribuente impugnava chiedendo l'annullamento dell'accertamento e sostenendo, tra l'altro, il principio di neutralita dell'IVA e la corretta deducibilita dei costi

La decisione

La Corte di Cassazione ha confermato che la Commissione Tributaria Regionale aveva adeguatamente motivato la ritenuta fittivita delle operazioni sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (conduit company, ciclo finanziario anomalo, mancanza di prova dell'effettivo attraversamento della merce oltreconfine, assenza di struttura del fornitore), per cui la non detraibilita dell'IVA e la non deducibilita dei costi sono state ritenute corrette. Tuttavia la Corte ha rilevato che la CTR non ha applicato l'ius superveniens introdotto dall'art. 8 del d.l. n.16/2012 conv. nella legge n.44/2012, che comporta, per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'inclusione dei componenti positivi direttamente afferenti alle spese non ammesse in deduzione nei limiti dell'ammontare non dedotto. Per tale motivo la sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia per l'applicazione dell'art. 8 citato e per il relativo ricalcolo, oltre alle spese del giudizio di cassazione

Norme richiamate

  • art. 109 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la deducibilita dei costi richiede certezza e inerenza; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti la deducibilita è esclusa e grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione, oltre la mera documentazione formale

  • art. 41 del d.l. 331/1992

    Richiamato con riferimento al regime di esportazione intracomunitaria e alla contestata mancata prova che la merce abbia effettivamente varcato il confine in regime di esenzione IVA

  • art. 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012 (ius superveniens)

    Norma applicabile anche a fatti anteriori: stabilisce che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti alle spese non effettivamente sostenute concorrono alla formazione del reddito entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione; la Corte ha ritenuto applicabile la norma e ha cassato la sentenza di merito perché la CTR non ne aveva tenuto conto

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Richiamato in relazione alle censure per omessa o insufficiente motivazione (n.5) e per violazione di norme di diritto (n.3), con la precisazione che il giudice di legittimità non riesamina il merito ma verifica la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato per confermare il principio di autonomia tra giudizi penali e procedimenti tributari: l'assoluzione penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario

Massime di principio

  • Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare che una fattura si riferisce a operazioni oggettivamente inesistenti; tale prova può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti
  • Passaggio dell'onere probatorio: una volta provata dall'Ufficio la fittivita dell'operazione attraverso presunzioni gravi, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; non è sufficiente esibire la sola fattura, contabilità formale o bonifici
  • IVA e neutralita: in condizioni di operazioni fittizie non sussiste il diritto alla detrazione IVA; è richiesto il nesso diretto tra operazioni a monte e a valle e la genuinità della controparte
  • Deducibilita dei costi: l'art.109 TUIR richiede certezza e inerenza del costo; costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili
  • Effetto dell'ius superveniens (art.8 d.l.16/2012): quando applicabile, il giudice deve valutare l'inclusione nei ricavi dei componenti positivi afferenti a spese non dedotte entro i limiti previsti; la norma può essere applicata anche se non evocata dalle parti se concerne la corretta definizione del regime giuridico
  • Autonomia dei procedimenti: un'assoluzione penale non impedisce l'accertamento tributario sugli stessi fatti, salvo effetti espressamente previsti dalla legge penale
  • Segnali tipici di frode carosello: uso di conduit companies, filiere con ripetuti passaggi senza valide ragioni economiche, cicli finanziari anomali (anticipi sistematici), mancanza di struttura del fornitore e mancata prova dell'uscita della merce dal territorio

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