L.R. FVG 2/2000
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria 2000 della Regione Friuli-Venezia Giulia: reca la manovra di bilancio e numerosi interventi settoriali in favore di autonomie locali, famiglia, sanità, ambiente, edilizia, cultura, istruzione, sport, trasporti, turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione. Molte misure sono limitate al 2000 o al triennio 2000-2002; alcune producono effetti dal 31 dicembre 1999.
Legge finanziaria regionale 2000 del Friuli-Venezia Giulia
Legge finanziaria regionale 2000 del Friuli-Venezia Giulia
La legge definisce la manovra di bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2000-2002, autorizzando entrate, spese, indebitamento e numerosi interventi settoriali. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2000 o a periodi predeterminati; diverse misure sono oggi di interesse sostanzialmente storico.
Disposizioni finanziarie generali e copertura del bilancio
La legge ridetermina le previsioni di entrata del bilancio regionale e autorizza il ricorso al mercato finanziario tramite mutui e, in alternativa o in via complementare, tramite emissione di Buoni Ordinari Regionali (BOR). Sono fissate condizioni dei mutui e delle emissioni obbligazionarie, con limiti su tassi, durata, commissioni e modalità di rimborso, e sono previste le conseguenti variazioni del bilancio e del documento tecnico.
Sono inoltre ridefiniti i fondi globali e i fondi di riserva del bilancio pluriennale 2000-2002, nonché numerose variazioni di spesa contenute nelle tabelle allegate. La copertura finanziaria delle nuove autorizzazioni è assicurata dalle riduzioni di spesa e dalle variazioni di entrata previste dalla legge stessa.
Trasferimenti al sistema delle autonomie locali
La Regione dispone la devoluzione agli enti locali di quote fisse delle compartecipazioni regionali a IRPEF, IRPEG e IVA. Per il 2000 la quota complessiva è determinata in lire 714 miliardi, destinata in parte a finalità specifiche e in parte ai trasferimenti ordinari per Province, Comuni, Comunità montane e Comunità collinare del Friuli.
Per Province e Comuni sono fissati criteri di riparto basati sui trasferimenti 1999, con correttivi collegati al personale ATA delle scuole trasferito allo Stato e alla soppressione dell’imposta erariale di trascrizione. Per i Comuni sono previsti fondi separati per diritto allo studio, situazioni particolari e riorganizzazione associativa, con riparti fondati su popolazione, territorio, popolazione anziana o minorenne e reddito imponibile.
Sono previste:
- rateizzazione dei trasferimenti in due rate per Comuni sotto i 15.000 abitanti e Comunità montane, in quattro rate per gli altri enti;
- riduzione del 10% per i Comuni sotto i 3.000 abitanti che non gestiscano in forma coordinata almeno tre funzioni o servizi;
- incremento del 30% per i Comuni che costituiscono unione, anche per il 2000 se l’unione è costituita entro il 31 marzo 2000.
Sono inoltre disciplinati gli incentivi alla fusione dei Comuni, le forme di partecipazione delle comunità d’origine e gli incentivi finanziari per i Comuni fusi, con maggiorazioni dei trasferimenti e ulteriori funzioni al nuovo ente. Per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono previsti specifici concorsi finanziari alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Famiglia, maternità, asili nido e politiche sociali
La Regione introduce per i nuclei familiari residenti da almeno dodici mesi e con determinati requisiti reddituali un sistema di benefici per l’incremento demografico: assegno una tantum per ciascun figlio successivo al primo, assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo e assegno una tantum per parti gemellari o plurigemellari. I benefici si applicano ai parti avvenuti dall’1 gennaio 2000; l’assegno mensile decorre dal mese successivo alla nascita e cessa dal mese successivo al compimento del terzo anno di età.
È anche riscritta la disciplina dell’assegno di maternità regionale: alle donne residenti da almeno dodici mesi, che non beneficino dell’indennità previdenziale di maternità, è riconosciuto per i figli nati dall’1 gennaio 2000 un assegno di lire 3 milioni, cumulabile con altri interventi pubblici, esteso anche ad adozioni e affidamenti di minori fino a dieci anni. La domanda va presentata al Comune entro sei mesi.
La legge finanziaria rifinanzia il sistema degli asili nido e gli interventi per l’infanzia, gli adolescenti e il disagio giovanile, incluse attività di recupero di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile, e sostiene progetti con operatori di strada per il contrasto a disagio e tossicodipendenze. Sono inoltre previsti finanziamenti straordinari per consultori familiari privati convenzionati e per l’avvio di interventi regionali a favore dei soggetti anziani non autosufficienti, con richiesta di revisione della normativa entro sei mesi.
Ulteriori disposizioni disciplinano contributi per famiglie di soggetti cerebrolesi che seguono il metodo Doman, contributi per casa di riposo e strutture socio-assistenziali, nonché contributi pluriennali a enti e associazioni per adeguamento di immobili e servizi di comunità.
Sanità e spesa sanitaria regionale
La legge assegna finanziamenti straordinari di parte corrente alle Aziende sanitarie regionali per il riordino del servizio sanitario regionale. Stabilisce inoltre che talune spese e competenze precedentemente previste da altre norme regionali siano ora poste a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente.
Sono finanziati il completamento di pagamenti dell’indennità di maternità per l’anno 1999, il sostegno alle attività dei consultori familiari privati convenzionati, contributi straordinari a strutture e istituti del settore sanitario e socio-sanitario, interventi su sedi di enti sanitari e contributi pluriennali per immobili e strutture sanitarie o sociali. Vengono disciplinati termini di domanda, modalità di erogazione e vincoli di destinazione d’uso per taluni immobili finanziati.
È inoltre prevista una nuova disciplina dell’indennità di residenza per le farmacie rurali, con importi differenziati in base alla popolazione e alla collocazione territoriale, riduzioni in funzione del volume d’affari IVA e adeguamento annuale ISTAT; la disciplina si applica dall’1 gennaio 2000.
Autonomie locali, scuola e comparto unico
La legge ridefinisce il quadro dei trasferimenti agli enti locali, includendo assegnazioni per il concorso agli oneri del personale ATA trasferito allo Stato, per il diritto allo studio e per le Comunità montane. Disciplina i criteri di riparto per Province e Comuni, i fondi per situazioni particolari e per il riordino delle unioni, e prevede specifici trasferimenti per i Comuni che si uniscono entro il 31 marzo 2000.
Sono previsti inoltre contributi per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, con assegnazioni ai diversi enti e risorse finalizzate al concorso negli oneri di istituzione del comparto unico. La legge contiene anche norme sulle circoscrizioni comunali e provinciali, sulle fusioni, sui referendum consultivi e sulle procedure applicabili fino a una disciplina organica successiva.
Ambiente, acque, rifiuti, aria e protezione del territorio
In materia ambientale la legge istituisce o rafforza strumenti di monitoraggio e programmazione: catasto regionale delle sorgenti fisse radioelettriche, studi per la mappatura delle aree vulnerabili da nitrati, attività di educazione ambientale trasferite all’ARPA, Osservatorio meteorologico regionale, inventario dei prati stabili naturali e incentivi all’utilizzo di sementi regionali.
È fissato il tributo speciale per il deposito in discarica di taluni rifiuti a partire dal 2001. La legge dispone inoltre contributi per la messa in sicurezza di immobili trasferiti all’ARPA, per il finanziamento di interventi su viabilità forestale, per cave dismesse e per il recupero di aree degradate, nonché per studi e progetti connessi alla tutela delle acque e alla semplificazione delle procedure idriche.
Per la tutela delle acque dall’inquinamento si applica dal giorno di entrata in vigore la disciplina del d.lgs. 152/1999, con trasferimento alle Province della competenza autorizzatoria e sanzionatoria nei limiti stabiliti, e con disciplina transitoria per i procedimenti pendenti. È inoltre richiesto un futuro regolamento regionale per il recepimento organico della normativa sul ciclo integrato delle acque e sulla difesa del suolo.
Edilizia abitativa, ricostruzione e opere pubbliche
La legge destina rilevanti risorse alla ricostruzione nelle zone terremotate e al finanziamento di opere pubbliche di interesse locale e regionale. Sono previsti un fondo per il completamento della ricostruzione, interventi per emergenze alluvionali, previsioni contabili speciali per il Fondo di solidarietà e ulteriori stanziamenti per il sostegno a interventi delle ATER, edilizia abitativa, arredo urbano e riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e piazze.
Sono inoltre finanziati progetti infrastrutturali e immobiliari in specifici Comuni, tra cui Bordano, Osoppo, Codroipo, Grado, Trieste, Udine, Monfalcone e altri centri regionali. Sono previste forme di contributo pluriennale o a fondo perduto, anche a copertura di mutui, per la realizzazione di immobili produttivi, abitazioni pubbliche, strutture culturali e interventi di sicurezza e riqualificazione urbana.
Viabilità, trasporti e infrastrutture
In materia di viabilità la legge finanzia numerosi interventi: polo intermodale di Ronchi dei Legionari, studi e progettazioni ferroviarie per il corridoio intermodale n. 5, viabilità di interesse regionale, raccordi autostradali e soppressione di passaggi a livello, arterie di collegamento per aree fieristiche, viabilità della provincia di Trieste, collegamenti con infrastrutture turistiche e stradali, e rimborso di oneri connessi a liberalizzazioni tariffarie autostradali.
Per il trasporto pubblico locale è prevista, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000, la concessione del servizio di cabotaggio marittimo nel golfo di Trieste e l’erogazione di anticipazioni sul contributo di esercizio 2000 alle aziende di TPL. È inoltre confermata la disciplina della gara per l’affidamento dei servizi e il rimborso dei premi assicurativi per i componenti delle commissioni di gara.
La legge contempla anche interventi finanziari per porti, banchine, interporti, mercati all’ingrosso e infrastrutture connesse, nonché la possibilità di prestare garanzie fideiussorie o di cofinanziare tramite mutui e contributi pluriennali.
Cultura, istruzione, lingua friulana e beni culturali
La legge ridisegna il sistema regionale di intervento culturale, sostituendo le norme della legge regionale 68/1981: la Regione partecipa al finanziamento di progetti e iniziative culturali di preminente interesse regionale, approvando annualmente un Programma delle partecipazioni regionali e stipulando convenzioni con enti locali e organismi culturali.
Viene aggiornata anche la disciplina dei contributi agli organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, con revisione annuale della tabella dei soggetti finanziabili. Sono abolite e sostituite varie disposizioni previgenti, e viene rifinanziato un ampio ventaglio di iniziative culturali, teatrali, musicali, editoriali, cinematografiche e di ricerca storica.
Tra le iniziative figurano:
- programma straordinario sulla presenza celtica nel territorio regionale;
- film storico-documentario su Odorico da Pordenone;
- contributi a università, scuole, associazioni e istituzioni culturali;
- sostegno all’Orchestra sinfonica del Friuli-Venezia Giulia, al Teatro Giovanni da Udine, all’ERT, a USCI e ANBIMA;
- valorizzazione della lingua friulana, incluso un dizionario generale della lingua friulana;
- acquisto di collezioni artistiche e istituzione di una Galleria d’arte moderna a Pordenone.
Sono inoltre previsti interventi per musei, mostre, congressi e progetti di rilievo internazionale, compresa la disciplina della partecipazione regionale ad associazioni e fondazioni culturali.
Scuola, università e diritto allo studio
La legge dispone numerosi contributi a favore di università, ERDISU, scuole e istituti di formazione. Sono previsti finanziamenti per nuovi corsi di laurea, per la mobilità internazionale degli studenti, per case dello studente, per il consolidamento di strutture scolastiche e per la cooperazione universitaria con sedi estere.
Sono disciplinati anche contributi per istituti scolastici e strutture formative di rilevanza regionale, per un’Accademia di belle arti, per il potenziamento del diritto allo studio universitario e per iniziative di cooperazione accademica internazionale. Alcuni contributi hanno durata decennale e sono subordinati a mutui contratti dagli enti beneficiari.
Agricoltura, allevamento e sviluppo rurale
La legge contiene interventi a favore di Camere di commercio, Facoltà di veterinaria, ERSA, consorzi e operatori del comparto agroalimentare. Sono previsti contributi per migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari, per ricerche e sperimentazioni zootecniche e per la lotta fitosanitaria e l’eradicazione di organismi nocivi.
Sono inoltre finanziate strade vicinali e interpoderali, la meteoclimatologia, l’Osservatorio meteorologico regionale, la Borsa del vino, gli interventi per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi colpiti dall’emergenza mucillagini e il sostegno agli allevatori. La legge modifica anche requisiti formativi e condizioni per l’iscrizione in elenchi di operatori agricoli.
Industria, artigianato, ricerca e innovazione
La legge sostiene iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, il trasferimento di innovazione alle imprese, la cooperazione con il sistema universitario e la valorizzazione di brevetti e progetti imprenditoriali. È istituito un fondo speciale presso FRIULIA SpA per finanziare progetti di ricerca e anticipazioni per la partecipazione a società di capitali di sfruttamento economico dei risultati della ricerca.
Sono previsti inoltre finanziamenti straordinari per l’ERSA, per il consolidamento di strutture di ricerca, per il sistema di trasferimento tecnologico alle PMI e per la Fondazione Nord-Est. L’ESA è soppressa dall’1 ottobre 2001, con subentro della Regione, nomina di un commissario liquidatore e disciplina del trasferimento dei rapporti giuridici e dei beni.
Per l’artigianato è prevista la costituzione di una società di capitali di sviluppo e promozione del settore, finanziamenti alla società, rifinanziamento dei consorzi di garanzia fidi per la successione d’impresa, contributi per la diffusione del mosaico, e norme specifiche per il sostegno al movimento cooperativo. Sono anche previste misure per i beneficiari colpiti dall’avversità ecologica del 1997 negli impianti di depurazione dei molluschi e contributi per imprese commerciali in successione familiare.
Turismo, commercio e promozione territoriale
La legge istituisce e finanzia una serie molto ampia di interventi turistici: promozione dell’immagine della Regione, sostegno ai poli turistici montani, pacchetti per turismo scolastico, sostegno a Promotur SpA, contributi per manifestazioni, fiere, centri commerciali all’ingrosso, mercati ortofrutticoli, iniziative legate al Giubileo del 2000 e al cabotaggio marittimo.
Sono previsti contributi pluriennali e garanzie per mutui relativi a strutture fieristiche e commerciali, per l’adeguamento di comprensori sciistici, per il potenziamento delle strutture aeroportuali e per la promozione turistica. La Regione autorizza anche la costituzione di un fondo speciale per la promozione turistica e un sistema di finanziamento dei progetti di promozione dell’immagine regionale.
Inoltre, vengono disciplinati il sostegno ai Centri di assistenza tecnica per le imprese commerciali, gli indennizzi alle imprese commerciali, la disciplina di interventi per le attività fieristiche e la regolazione degli strumenti operativi e contributivi del comparto turistico, cui è annunciata una riforma organica successiva.
Rapporti internazionali, cooperazione decentrata e politica europea
La legge finanzia la cooperazione decentrata e umanitaria con l’Europa centrale e orientale, il programma di cooperazione decentrata subdanubiana-croata, il programma INTERREG III e altre iniziative internazionali. È prevista l’istituzione di un Ufficio di collegamento a Bruxelles, con funzioni di raccordo tecnico, amministrativo e informativo con le istituzioni comunitarie.
Sono inoltre finanziati progetti di riconciliazione con Nova Gorica, iniziative di informazione e promozione anche transfrontaliera, interventi a favore delle comunità regionali in Venezuela colpite da calamità, iniziative con Medici senza frontiere e accordi con la RAI per la diffusione delle notizie regionali. Una parte rilevante della disciplina riguarda il coordinamento e la gestione di programmi comunitari fino al 30 giugno 2002 o fino alla conclusione delle procedure di rendicontazione.
Disposizioni sull’efficacia temporale e norme obsolete
Molte misure della legge sono strettamente legate al bilancio 2000-2002, a spese del solo esercizio 2000 o a termini puntuali, come l’1 gennaio 2000, il 31 marzo 2000, il 31 dicembre 2000 o il 31 dicembre 2001. Alcune norme sono espressamente sostituite, abrogate o riferite a eventi conclusi (ad esempio Giubileo 2000, emergenza 1999-2000, procedure di liquidazione di enti soppressi, finanziamenti per specifiche opere e programmi).
Per tale ragione, pur essendo la legge formalmente storica, essa contiene una gran parte di disposizioni oggi prive di attualità operativa e da considerarsi, nel complesso, largamente superate nel contesto applicativo odierno.
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