Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 1/2000

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 1/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 1/2000 interviene su personale e organizzazione della Regione, lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale, risorse idriche, previdenza complementare, contabilità, diritto allo studio, pari opportunità, agricoltura, commercio, ricostruzione, sanità, nomine regionali e carburanti. Molte misure sono transitorie o riferite a termini e bilanci 1999-2000, quindi oggi in larga parte superate o non più operative.

Disposizioni multisettoriali in materia regionale

Disposizioni multisettoriali della Regione Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento introduce e coordina interventi in numerose materie regionali, con particolare attenzione all’organizzazione del personale, agli appalti e all’urbanistica, nonché a settori finanziari e di spesa con effetti in gran parte collegati ai bilanci 1999-2000. Diverse norme hanno natura transitoria o sono legate a scadenze ormai concluse.

Personale regionale e organizzazione degli uffici

La legge ridefinisce varie competenze in materia di personale regionale, dirigenza e strutture amministrative.

  • I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso altre pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
  • Viene disciplinato il compenso speciale per Avvocato della Regione e avvocati dell’Ufficio legislativo e legale, dovuto solo se la lite si conclude favorevolmente per la Regione o per l’ente patrocinato.
  • Sono ridefinite le regole per il cambiamento di preposizione dei dirigenti tra servizi regionali e del Consiglio.
  • È ammesso il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato anche a soggetti esterni, entro il limite del 50% dei posti in organico di Direttore regionale e Direttore di Servizio autonomo, purché in possesso di elevata qualificazione professionale o di adeguata esperienza dirigenziale.
  • È disciplinato l’incarico di Capo di Gabinetto, conferibile con contratto a tempo determinato dal Presidente della Giunta anche a dipendenti di altre amministrazioni o a estranei, con aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici coinvolti; l’incarico decade con dimissioni o revoca del Presidente.
  • Gli incarichi dirigenziali di cui alla legge regionale 18/1996 sono resi quadriennali, rinnovabili e revocabili; in caso di mancata conferma deve essere attribuito un altro incarico.
  • La Giunta regionale assume la competenza generale su conferimento, revoca e rinnovo di incarichi dirigenziali e di sostituzione; per il Consiglio regionale operano le relative strutture di Presidenza.
  • La Giunta regionale diventa competente per gli incarichi di sostituto di dirigenti, sentiti i direttori competenti.
  • Sono ridefinite le competenze della Giunta e del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale in tema di dotazioni organiche, contingenti, concorsi, strutture organizzative, comandi, trasferimenti, assegnazioni e altri atti di gestione del personale.
  • Le altre competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione del personale si intendono soppresse o trasferite alla Giunta, a seconda che siano consultive o deliberative; il Consiglio resta in carica solo per ultimare procedure pregresse.
  • Il personale assunto a termine può essere impiegato, per esigenze di servizio, presso qualunque struttura regionale anche fuori dalle specifiche finalità dell’assunzione.
  • È prorogato al 31 dicembre 2000 il rapporto di lavoro di personale assunto a termine per l’attuazione di programmi comunitari.
  • I contratti a termine possono essere prorogati, previo consenso del dipendente, solo per il tempo necessario ad assumere un altro contrattista e comunque non oltre sei mesi.
  • È abrogata una disposizione sulla dotazione organica del personale regionale.
  • Gli enti del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono stipulare coperture assicurative collettive per dirigenti e responsabili, incluse spese legali, per responsabilità civile verso terzi, con esclusione di dolo e colpa grave.
  • Il trattamento di missione di amministratori e dipendenti regionali è demandato a regolamento; le precedenti norme sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Lavori pubblici e urbanistica

La legge introduce misure di accelerazione e di disciplina transitoria per appalti, collaudi e procedimenti urbanistici.

  • Le stazioni appaltanti regionali possono introdurre ulteriori criteri di affidamento a favore di imprese locali che abbiano sede legale in regione da almeno tre anni e abbiano eseguito in regione lavori analoghi negli ultimi tre esercizi.
  • Per lavori fino a 1.500.000 ECU è ammessa la sostituzione del collaudo con certificato di regolare esecuzione; per forniture la sostituzione è sempre possibile. Nei casi previsti dalla normativa statale richiamata, il collaudo in corso d’opera è obbligatorio oltre tale soglia.
  • Per gli appalti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, con almeno cinque offerte valide, è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo il criterio della media dei ribassi, con esclusione del 10% delle offerte più alte e più basse.
  • I contributi per opere pubbliche o di pubblica utilità connesse alla legge regionale 20/1999 sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione richiesta e sono erogati dopo l’aggiudicazione della gara.
  • Per contributi relativi all’adeguamento di impianti scolastici e impianti natatori, le domande devono pervenire entro il 15 dicembre di ogni anno; per il 1999 il termine è differito al 31 dicembre. È inoltre ampliato l’ambito territoriale agli impianti scolastici situati in qualsiasi Comune della regione.
  • In materia urbanistica, è consentita l’adozione di varianti ai sensi della disciplina regionale richiamata; sono abrogate alcune disposizioni sugli accordi di programma.
  • È elevata a lire 1.000.000 la soglia minima rilevante per alcune sanzioni in caso di interventi eseguiti senza autorizzazione.
  • Per l’accertamento di conformità edilizia, il responsabile dell’abuso può presentare denuncia con documentazione e versamento di lire 1.000.000 prima dell’irrogazione della sanzione; la denuncia sospende le procedure sanzionatorie. Se la documentazione manca, il sindaco applica la sanzione entro 60 giorni; se l’intervento non rientra nella denuncia di inizio attività si applicano le sanzioni più gravi previste per opere abusive.
  • È riscritta la procedura per l’esecuzione accelerata di opere e impianti pubblici: l’approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale può non comportare variante se l’opera è compatibile con le destinazioni di piano e non altera dimensionamento o localizzazione dei servizi; altrimenti l’approvazione vale come adozione di variante. I progetti preliminari devono contenere anche l’esatta individuazione catastale dell’area e la copertura finanziaria.

Edilizia residenziale pubblica e risorse idriche

Sono apportate modifiche alla disciplina delle ATER e alle concessioni idriche.

  • Per il consiglio di amministrazione delle ATER, si ampliano i requisiti soggettivi per la nomina, includendo anche consulenze, amministrazione di enti locali o ex IACP e l’esercizio della libera professione da almeno cinque anni.
  • Nella disciplina del personale ATER è precisato che può essere applicato anche un contratto collettivo regionale diverso da quello nazionale, con esclusione di quello del comparto unico regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
  • In materia di acque, la sospensione del rilascio di nuove concessioni non riguarda le domande già protocollate alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/1999.

Previdenza complementare, società regionali e servizi finanziari

La legge prevede strumenti di sostegno ai fondi pensione territoriali e disciplina alcune operazioni societarie e finanziarie.

  • La Regione promuove il funzionamento amministrativo-contabile dei fondi pensione su base territoriale regionale costituiti secondo la normativa statale sui fondi pensione.
  • Gli statuti dei fondi devono garantire l’adesione a chiunque ne faccia richiesta, criteri di redditività, economicità e sicurezza degli investimenti, nonché adeguata rappresentanza paritetica o proporzionale negli organi di amministrazione e controllo.
  • Gli interventi regionali sono riservati ai fondi con statuto approvato dalla Giunta regionale.
  • È istituito un Fondo speciale presso una società partecipata regionale, con gestione separata, destinato al sostegno della previdenza complementare; la sua operatività è subordinata alla sede legale della società nel territorio regionale e alla riserva alla Regione di un membro del CdA e del presidente del collegio sindacale.
  • Il Fondo speciale può finanziare il sostegno agli iscritti, l’attività amministrativa della società, ulteriori interventi di sostegno e il reinvestimento temporaneo delle disponibilità.
  • La disciplina attuativa degli interventi a sostegno degli iscritti è demandata a regolamento del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta e sentita la commissione consiliare competente.
  • Per l’avvio del Fondo speciale è autorizzata una spesa di lire 300 milioni per il 1999.
  • La Regione è autorizzata a partecipare a società di capitali per progetti di sviluppo economico del territorio, anche mediante conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile regionale.
  • In presenza di urgenza, la Regione può ricorrere alla trattativa privata per l’aggiudicazione o il rinnovo dei contratti di gestione di specifici servizi finanziari, in particolare quelli relativi a titoli obbligazionari non di mercato.

Contabilità regionale e rapporti finanziari con gli enti locali

Il provvedimento estende alcune regole contabili e disciplina la restituzione di somme erogate.

  • La disciplina della tesoreria unica viene riferita in generale agli enti locali della Regione, anziché solo a categorie di comuni.
  • La restituzione di incentivi e contributi ai Comuni, Province, Comunità montane, consorzi di enti locali ed enti del servizio sanitario regionale avviene senza interessi, salvo interessi di mora se la somma non è restituita entro il termine fissato.

Diritto allo studio e cultura

La legge interviene sui termini per gli assegni di studio e su una specifica previsione in materia culturale.

  • Le domande per gli assegni di studio devono essere presentate alle Province entro il 31 marzo dell’anno scolastico in corso.
  • È autorizzata una spesa aggiuntiva di lire 1.000 milioni per il 1999 per le finalità della disciplina sugli assegni di studio.
  • È abrogato un riferimento al merito scolastico in una disposizione regionale sugli interventi nel settore della cultura.

Pari opportunità

Sono modificate alcune regole di funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

  • In caso di impedimento della Presidente superiore a un mese, o in caso di dimissioni, la Vice Presidente svolge tutte le funzioni della Presidente e percepisce la relativa indennità.
  • Alla Presidente o a sua delegata spetta il rimborso delle spese di viaggio per incontri, convegni, seminari e sopralluoghi fuori dal Comune sede della Commissione, entro il limite annuo di lire 10 milioni.

Agricoltura e bonifica

La legge contiene interventi di settore e alcune abrogazioni.

  • È aggiornato il riferimento denominativo del Centro Servizi Agricoli, ora Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia.
  • Nei contributi per investimenti lattiero-caseari, il richiedente deve dimostrare entro cinque anni la disponibilità di quote latte adeguate alla potenzialità produttiva dell’azienda, pena la revoca.
  • Le risorse finanziarie assegnate all’ERSA e non ancora utilizzate confluiscono in un unico capitolo di bilancio e sono impiegate secondo direttive della Giunta regionale.
  • L’ERSA può usare procedure d’urgenza per attivare il proprio bilancio.
  • È abrogata una legge regionale agricola del 1982 e sono soppresse alcune previsioni procedurali in materia di aiuti; gli effetti si applicano anche alle domande pendenti senza conclusione dell’istruttoria.
  • In materia di bonifica, viene esteso un riferimento anche alla Provincia di Trieste.

Commercio e distribuzione carburanti

Sono previste nuove regole su programmi di investimento, grandi strutture di vendita, vendite particolari e concessioni di carburanti.

  • Per i finanziamenti straordinari destinati allo sviluppo delle attività economiche, i beneficiari devono presentare un programma di massima degli investimenti, approvato dalla Giunta regionale, che ne determina anche entità ed erogazione; i finanziamenti devono essere utilizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’erogazione, con rendiconto entro il 28 febbraio successivo, e sono possibili proroghe motivate fino a due volte per 12 mesi.
  • Se nella conferenza di servizi per una grande struttura di vendita il solo rappresentante regionale esprime parere contrario, la Regione assume la titolarità dell’azione giudiziale e i relativi oneri in caso di contenzioso.
  • Sono ricomprese tra le attività particolari di vendita anche le concessionarie e rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli durante campagne dimostrative promosse dalle case produttrici.
  • Le concessioni degli impianti di distribuzione carburanti incompatibili con il territorio sono prorogate di un anno e comunque fino all’entrata in vigore della riforma organica del settore; la disposizione opera dall’1 gennaio 2000.

Ricostruzione

La disciplina transitoria sulla ricostruzione in Friuli viene aggiornata con nuovi termini e un ampliamento applicativo.

  • I termini di proroga relativi alla disciplina della ricostruzione sono estesi al 31 dicembre 2000.
  • Le disposizioni regionali sul recupero statico e funzionale degli edifici già facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni si applicano anche agli interventi ricadenti in tale categoria, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/1999.

Sanità

La legge coordina la programmazione degli investimenti delle aziende sanitarie.

  • Nel programma pluriennale degli investimenti 2000-2002, le aziende sanitarie regionali devono indicare le opere già finanziate ma non avviate per mutamenti di programmazione, nonché quelle cui intendono destinare i finanziamenti.
  • La nuova destinazione si intende autorizzata con l’approvazione del programma pluriennale consolidato da parte della Giunta regionale.
  • Entro sei mesi dall’approvazione del programma, devono essere trasmessi alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi approvati, per la conferma dei finanziamenti.
  • Sono revocati i termini originari di inizio, ultimazione e rendicontazione dei lavori fissati nei decreti di concessione.
  • Le regole si applicano anche agli IRCCS e al Policlinico universitario di Udine, nel rispetto delle procedure di programmazione e verifica.

Nomine regionali e cause ostative

Viene introdotta una disciplina rigorosa sulle incompatibilità per nomine e designazioni regionali e locali.

  • Non possono essere nominati o designati nei consigli di amministrazione di società a partecipazione regionale, negli enti regionali e nei comitati di nomina regionale coloro che hanno riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione del Titolo II del Libro II del codice penale; il divieto vale anche per chi abbia patteggiato la pena per tali reati e dura cinque anni dal patteggiamento.
  • Chi già ricopre tali incarichi e si trova nelle condizioni ostative decade dopo 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, se non conforme.
  • Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, i titolari delle cariche interessate devono rendere dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità; analoga dichiarazione è richiesta ai soggetti che procedono alla nomina.
  • Le stesse cause ostative si applicano anche agli incarichi nelle giunte comunali e provinciali e nei direttivi delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali.
  • È richiesta anche la dichiarazione di eventuale appartenenza a società massoniche o comunque segrete; la mancata dichiarazione è ostativa alla nomina.

Disciplina regionale dei carburanti: sospensione sanzioni

In attesa del riordino della materia, i procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti previsti dalla legge regionale sulla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine sono sospesi per 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Valutazione di obsolescenza

La legge contiene molte disposizioni legate a bilanci, procedure e scadenze del 1999-2000, nonché rinvii a regimi transitori successivamente superati. Pur restando storicamente rilevante come testo consolidato, gran parte del suo contenuto è oggi privo di utilità pratica applicativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.