L.R. FVG 4/2000
Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia attua la disciplina regionale dell’IRAP: definisce procedure di riscossione, accertamento e contenzioso, istituisce convenzioni con lo Stato, un comitato tributario e un sistema informativo. Prevede inoltre contributi in credito d’imposta per compensare oneri IRAP e per nuova occupazione, con effetti limitati ai periodi d’imposta 1999, 2000 e, per l’incentivo occupazionale, fino a sette periodi d’imposta dal 2000.
Disciplina IRAP e crediti d'imposta regionali
Disciplina regionale dell’IRAP e incentivi in credito d’imposta
La legge attua in Friuli Venezia Giulia la disciplina regionale dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), regolando modalità di gestione, riscossione, accertamento e contenzioso, nonché alcuni strumenti di agevolazione fiscale in favore di imprese e professionisti operanti nel territorio regionale.
Finalità e principi generali
Il provvedimento dà attuazione alla normativa statale sull’IRAP e si ispira a principi di miglioramento del rapporto con il contribuente, economicità, efficienza, semplificazione, armonizzazione procedurale e trasparenza. La Regione si avvale inoltre delle prerogative previste dalla normativa statale sui crediti d’imposta per erogare agevolazioni fiscali.
Aliquote e riscossione dell’imposta
Le eventuali variazioni delle aliquote IRAP e le ulteriori misure previste dalla normativa statale possono essere disposte dalla legge finanziaria regionale a decorrere dal terzo anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 446/1997.
La riscossione avviene mediante versamento del contribuente con le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Sono dovuti anche gli acconti nel periodo d’imposta per il quale va presentata la dichiarazione, secondo le regole proprie delle imposte sui redditi.
Non è dovuta, e non è rimborsabile se il saldo è negativo, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali quando la quota spettante alla Regione non supera lire 32.000; per tale importo non si procede nemmeno a iscrizione a ruolo. Il limite è automaticamente adeguato dalla Giunta regionale se il legislatore statale modifica il corrispondente importo per le imposte sui redditi. La riscossione coattiva segue le regole applicabili alle imposte sui redditi.
Contributi compensativi per gli oneri IRAP
La Regione può concedere contributi compensativi, in forma di credito d’imposta, fino al 50% degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP da imprese ed esercenti arti e professioni con domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia.
L’agevolazione è riferita agli oneri relativi ai periodi d’imposta in corso all’1 gennaio 1999 e all’1 gennaio 2000, e deve essere concessa nel rispetto del regime comunitario de minimis per i soggetti imprenditoriali. I criteri, le modalità, le tipologie di beneficiari, le priorità e gli eventuali massimali sono demandati a un regolamento di esecuzione, che può privilegiare i settori e le categorie maggiormente svantaggiate dall’introduzione dell’IRAP e prevedere limiti differenziati per le aree regionali più svantaggiate.
Credito d’imposta per nuova occupazione
La Regione è autorizzata a concedere alle imprese contributi in forma di credito d’imposta per favorire nuova occupazione nel territorio regionale, a decorrere dall’1 gennaio 2000 e per una durata massima di sette periodi d’imposta. La priorità va alle imprese e ai settori con elevato impiego di manodopera. L’efficacia della misura è subordinata alla pubblicazione dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea.
Regole regolamentari e copertura finanziaria degli incentivi
Le modalità di concessione dei crediti d’imposta sono disciplinate da regolamenti di esecuzione, che devono prevedere:
- concessione entro i limiti degli stanziamenti stabiliti dalla legge finanziaria regionale;
- presentazione di apposita istanza e istruttoria amministrativa con autorizzazione al beneficio;
- erogazione con commutazione in entrata al bilancio regionale o con riversamento delle somme al bilancio da parte degli enti incaricati.
Per le procedure di erogazione occorre una previa intesa tra Ministero delle finanze e Assessore regionale alle finanze, tenendo conto delle convenzioni e degli eventuali atti statali richiamati. Le disposizioni regolamentari così adottate non possono essere modificate se non in modo espresso.
Incentivi settoriali
Le leggi regionali di settore possono istituire ulteriori incentivi a favore delle imprese in forma di credito d’imposta, purché dotati di copertura finanziaria e coordinati con i meccanismi di programmazione e con i regolamenti attuativi previsti dalla legge.
Esercizio delle funzioni tributarie e convenzioni con lo Stato
Dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2000, la Regione esercita le funzioni di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso IRAP secondo la disciplina statale e regionale. Per i soggetti di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 446/1997, tuttavia, tali funzioni restano delegate allo Stato fino al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l’Amministrazione finanziaria dello Stato per definire le modalità operative e i rapporti finanziari. Le convenzioni devono coordinare l’attività di accertamento, evitare duplicazioni di verifiche e procedimenti, disciplinare l’acquisizione delle intese anche tramite silenzio-assenso, prevedere l’eventuale affidamento allo Stato della riscossione e della liquidazione automatica, e regolare l’attuazione degli incentivi in credito d’imposta. Sono inoltre possibili accordi con Stato, Regioni e Province autonome per scambio di informazioni, coordinamento e attività congiunta di accertamento.
Sistema informativo e strumenti di supporto
La legge autorizza la realizzazione e gestione di un sistema informativo per i tributi regionali e locali, per l’IRAP e per le addizionali regionali all’IRPEF, nonché di un sistema di comunicazione per la gestione dell’autonomia tributaria regionale e locale.
Ripartizione del gettito ai Comuni e alle Province
Dal 2000 sono devolute ai Comuni e alle Province quote di gettito IRAP sostitutive di precedenti entrate tributarie locali. Le quote sono determinate sulla base di quanto spettante nell’anno precedente, incrementato convenzionalmente del tasso programmato di crescita del PIL nazionale. Per il 2000 sono previste regole specifiche di acconto e conguaglio; le somme sono erogate in una o più soluzioni e comunque non oltre settembre.
Comitato tributario regionale
È istituito il Comitato tributario regionale, organo consultivo nominato per quattro anni e presieduto dall’Assessore alle finanze, composto da esperti universitari e professionisti designati dagli ordini. Il Comitato esamina le problematiche della fiscalità regionale, formula proposte e pareri sulle condizioni economico-produttive e sugli atti di programmazione relativi all’IRAP e agli altri tributi regionali. È prevista la possibilità di affidare studi e indagini a componenti del Comitato o ad altri esperti qualificati.
Formazione e rafforzamento amministrativo
Per l’attuazione della disciplina IRAP la Regione può sostenere gli oneri per la formazione del personale, anche tramite corsi mirati, e può avvalersi di personale comandato da ministeri economico-finanziari, entro il limite massimo di dieci unità. È inoltre autorizzata ad assumere fino a quindici unità a tempo determinato per le esigenze connesse alla riforma del decentramento fiscale.
Aspetti finanziari e decorrenze
La legge contiene una articolata copertura finanziaria per il triennio 2000-2002, destinata soprattutto al fondo per i crediti d’imposta, alle convenzioni con lo Stato, al contenzioso tributario, alle attività del Comitato, alla formazione del personale e alle assunzioni. L’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento ha oggi rilevanza soprattutto storica o sistematica: molte misure sono riferite a periodi d’imposta, esercizi finanziari e stanziamenti del triennio 2000-2002 o a fattispecie ormai esaurite. Rimane utile principalmente come base normativa consolidata dell’assetto iniziale dell’IRAP regionale, ma le parti agevolative e finanziarie originarie risultano sostanzialmente superate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 feb 2000L.R. FVG 2/2000
- Legge · 22 feb 2000L.R. FVG 3/2000
- Legge · 1 mar 2000L.R. FVG 5/2000
- Legge · 3 mar 2000L.R. FVG 6/2000
- Legge · 15 feb 2000L.R. FVG 1/2000
- Legge · 20 mar 2000L.R. FVG 7/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →