Messaggio numero 4821 del 29-11-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica l’esito delle istruttorie sulle domande di riduzione dei contributi INAIL per le aziende agricole e le modalità di utilizzo del beneficio riconosciuto. Precisa che la riduzione, applicabile dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, è stata abrogata dal 1° gennaio 2016 e che gli importi spettanti saranno visibili nell’estratto conto contributivo e nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, con possibilità di compensazione o, se l’azienda è cessata, di rimborso.
Riduzione contributiva INAIL per aziende agricole
Riduzione contributiva INAIL per aziende agricole
Il documento informa sull’esito dell’istruttoria delle domande presentate per il riconoscimento della riduzione dei contributi INAIL spettante alle aziende agricole che possiedono determinati requisiti. Vengono richiamati il quadro normativo, il periodo di applicazione del beneficio e le modalità operative per la visualizzazione e l’utilizzo delle somme riconosciute.
Quadro normativo e periodo di applicazione
La riduzione contributiva è stata introdotta dall’art. 1, comma 60, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, con effetto dal 1° gennaio 2008, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Le istruzioni operative erano già state fornite dall’INPS con circolare n. 130 del 13 novembre 2012 e dall’INAIL con circolare n. 61 del 9 novembre 2012.
Successivamente, l’art. 1, comma 865, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha abrogato espressamente il citato comma 60 a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, la riduzione dei contributi INAIL per le aziende agricole ha trovato applicazione solo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015.
Requisiti delle aziende beneficiarie
Il documento ricorda che il beneficio spetta alle aziende agricole:
- attive da almeno un biennio;
- in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- che abbiano adottato misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Esito delle domande e comunicazione del beneficio
A seguito dell’istruttoria delle domande presentate per il riconoscimento della riduzione dei contributi INAIL per uno o più anni, sono state individuate le aziende a cui il beneficio si applica. L’importo riconosciuto a titolo di riduzione contributiva sarà inserito nell’estratto conto contributivo delle singole aziende beneficiarie.
L’azienda interessata e il suo intermediario delegato saranno informati tramite una comunicazione pubblicata nella sezione “News individuali” del Cassetto Previdenziale Aziende Agricole dell’INPS. Per ciascun codice fiscale sarà disponibile il dettaglio degli importi della riduzione per ogni annualità di riferimento, ripartito per ciascun progressivo aziendale.
Modalità di utilizzo: compensazione e rimborso
Le aziende agricole beneficiarie possono richiedere la compensazione delle somme relative alla riduzione sui periodi contributivi successivamente dovuti, mediante la consueta istanza telematica. Nella domanda deve essere indicata nel campo “Note” la motivazione “sconto INAIL”.
Solo nel caso in cui l’azienda agricola sia cessata è possibile presentare istanza telematica di rimborso, riportando nel campo “Note” la medesima motivazione “sconto INAIL”. In tale ipotesi, la Sede, qualora vi siano più progressivi, deve verificare a livello di codice fiscale la cessazione effettiva dell’azienda.
Sintesi operativa
Il documento, in sostanza, conferma il riconoscimento del beneficio per le aziende agricole aventi diritto, ne definisce il perimetro temporale ormai concluso, e indica le modalità pratiche per la compensazione o il rimborso delle somme spettanti, nonché il canale informativo tramite il Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 29 nov 2016Messaggio numero 4824 del 29-11-2016
- Messaggio · 2 dic 2016Messaggio numero 4885 del 02-12-2016
- Messaggio · 2 dic 2016Messaggio numero 4883 del 02-12-2016
- Messaggio · 23 nov 2016Messaggio numero 4752 del 23-11-2016
- Messaggio · 6 dic 2016Messaggio numero 4975 del 06-12-2016
- Messaggio · 6 dic 2016Messaggio numero 4973 del 06-12-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →