Messaggio numero 4752 del 23-11-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 185/2016 al termine di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, estendendo il termine alla fine del mese successivo all’evento. La stessa disciplina si applica anche, con limiti specifici, all’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà per alcune causali non evitabili.
Termine di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
Termine di presentazione delle domande per eventi oggettivamente non evitabili
Il documento chiarisce l’effetto dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che modifica l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. La novità consiste nell’inserimento della previsione secondo cui, per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
La disciplina viene illustrata in via operativa in attesa della circolare attuativa, con l’obiettivo di consentire l’applicazione tempestiva della nuova regola.
Ambito di applicazione
L’integrazione normativa produce effetti diretti:
- sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria (CIGO);
- sull’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, nei limiti della compatibilità con la disciplina della CIGO.
Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
Per la CIGO, le domande riferite a eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, con riferimento alle seguenti causali, identificate come EONE:
- motivi meteorologici - settore industria;
- motivi meteorologici - settore edilizia;
- incendi, crolli o alluvioni;
- impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.
La norma si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.
Il documento evidenzia che l’estensione del termine comporta una semplificazione procedurale per le aziende, che possono presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del medesimo mese, invece di dover rispettare il precedente termine di 15 giorni dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.
Sono forniti anche esempi applicativi:
- per eventi meteo verificatisi il 3, 6 e 25 ottobre 2016, la domanda unica scade il 30 novembre 2016;
- per eventi meteo verificatisi il 5 e l’11 novembre 2016, la domanda unica può essere presentata entro il 31 dicembre 2016.
Quanto alla documentazione probatoria, il testo osserva che l’allungamento del termine e la possibilità di unificare più eventi in un’unica istanza facilitano l’allegazione dei bollettini meteo, consentendo di riferirli a un arco temporale più ampio e di disporre di più tempo per reperire la documentazione.
Fondi di solidarietà bilaterali e assegno ordinario
Per i Fondi di solidarietà bilaterali, la modifica dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 incide anche sulla disciplina dell’assegno ordinario. In questo ambito, tuttavia, il termine della fine del mese successivo all’evento si applica solo alle domande relative a eventi oggettivamente non evitabili concernenti:
- incendi, crolli o alluvioni;
- impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.
Il documento precisa che ciò dipende dal fatto che, in via generale, per i Fondi di solidarietà costituiti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 e, per espresso richiamo normativo, per il Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29, comma 3, le intemperie stagionali non sono eventi integrabili.
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