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Messaggio

Messaggio numero 4975 del 06-12-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il limite di accesso all’assegno ordinario va verificato prima sulla singola azienda e poi, se superato il primo controllo, sul gruppo societario di appartenenza. Per le domande da maggio a dicembre 2016 introduce inoltre un tetto percentuale sulle risorse del Fondo e richiede all’azienda una dichiarazione PEC con l’elenco delle società del gruppo.

Assegno ordinario Fondo di solidarietà credito: limiti di accesso e dichiarazione sul gruppo societario

Assegno ordinario nel Fondo di solidarietà del credito: criteri di accesso e controlli

Il documento integra le istruzioni già fornite con circolare Inps n. 122/2015 in merito alla prestazione di assegno ordinario. Esso chiarisce il funzionamento dei limiti di accesso previsti dal D. Interm. n. 83486/2014 e introduce, per il 2016, un ulteriore vincolo deliberato dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del credito.

Limite previsto dal D. Interm. n. 83486/2014

L’art. 9, comma 4, del D. Interm. n. 83486/2014 del 28 luglio 2014 stabilisce che l’intervento per l’assegno ordinario non può essere superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda.

Il documento precisa, richiamando la nota ministeriale n. 15795 del 25 luglio 2016, che tale limite deve essere riferito esclusivamente alla singola azienda e non alla contribuzione dell’eventuale gruppo societario di appartenenza.

Delibera n. 125 del 21 ottobre 2016: limiti aggiuntivi per il 2016

Con delibera n. 125 del 21 ottobre 2016, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del credito ha introdotto limiti di utilizzo delle risorse del Fondo per l’anno 2016, al fine di garantire un impiego equilibrato delle risorse disponibili, sia per le prestazioni ordinarie sia per quelle emergenziali.

Per l’assegno ordinario, la delibera prevede che, fermi restando i limiti dell’art. 9, comma 4, del D. Interm. n. 83486/2014 applicati alla singola azienda, per le domande presentate dal mese di maggio 2016 fino a dicembre 2016 l’intervento del Fondo non possa superare:

  • il 18% delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016 per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti;
  • il 26% delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016 per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti.

La delibera introduce quindi un ulteriore criterio di accesso, da applicare in relazione al gruppo societario di appartenenza dell’azienda istante oppure, se il gruppo non esiste, con riferimento alla stessa azienda.

Modalità di verifica della capienza

Alla luce delle due fonti richiamate, la verifica della domanda è articolata in due fasi:

  • una prima verifica sulla sola contribuzione aziendale, per accertare la capienza rispetto all’importo richiesto;
  • una seconda verifica, attivata solo se la prima ha esito favorevole, sulla contribuzione dovuta da tutte le aziende del gruppo di appartenenza dell’azienda istante, per controllare la capienza del gruppo entro i limiti fissati dalla delibera n. 125/2016.

Se il secondo controllo evidenzia assenza di disponibilità o disponibilità insufficiente a coprire l’importo richiesto, la domanda viene sottoposta al Comitato amministratore con proposta di rigetto oppure di accoglimento parziale.

Adempimenti richiesti all’azienda richiedente

In aggiunta a quanto già previsto dalla circolare Inps n. 122/2015, il documento richiede che l’azienda, al momento della presentazione della domanda:

  • indichi l’esatta denominazione del gruppo di appartenenza;
  • invii tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it una dichiarazione di responsabilità;
  • utilizzi il facsimile allegato al messaggio;
  • faccia sottoscrivere la dichiarazione dal rappresentante legale, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • attesti l’elenco delle aziende facenti parte del gruppo societario indicato in domanda, distinguendole per denominazione, codice fiscale e matricola.

Finalità dell’intervento

L’intervento chiarisce l’assetto dei limiti applicabili all’assegno ordinario nel Fondo di solidarietà del credito e introduce un controllo aggiuntivo sul gruppo societario, con obblighi informativi specifici a carico dell’azienda richiedente, al fine di consentire una corretta istruttoria della domanda e una gestione equilibrata delle risorse del Fondo.

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