Messaggio numero 4885 del 02-12-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra il passaggio del Fondo residuale al Fondo di integrazione salariale, le prestazioni erogabili (assegno di solidarietà e assegno ordinario), le modalità di autorizzazione e pagamento diretto, gli obblighi contributivi del datore di lavoro e le principali istruzioni contabili con aggiornamento del piano dei conti.
Istruzioni operative, contabili e di pagamento diretto per il Fondo di integrazione salariale
Fondo di integrazione salariale: quadro generale e finalità
Il documento descrive l’operatività del Fondo di integrazione salariale, nato dall’adeguamento del Fondo residuale alle disposizioni del D.lgs. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, con assunzione della nuova denominazione dalla medesima data. Vengono inoltre richiamate le prime istruzioni applicative fornite dall’INPS in relazione alle prestazioni e alle modalità di gestione amministrativa e contabile.
Normativa di riferimento e assetto gestionale
Con decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G.U. n. 74 del 30 marzo 2016, il Fondo residuale istituito presso l’INPS con D.I. n. 79141/2014 è stato adeguato alla disciplina del D.lgs. 148/2015. Il Fondo di integrazione salariale è gestito dal medesimo Comitato amministratore già costituito con decreto ministeriale del 30 novembre 2015 e insediatosi il 18 dicembre 2015, come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota prot. 40/998 del 18 gennaio 2016.
Prestazioni garantite dal Fondo
Il Fondo assicura due prestazioni principali:
- l’assegno di solidarietà, disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016;
- l’assegno ordinario, disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016, quale ulteriore prestazione per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente l’inizio della sospensione o riduzione dell’orario.
Per entrambe le prestazioni il Fondo versa alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata.
Effetti sulle ulteriori prestazioni e limitazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario il Fondo non eroga:
- l’assegno per il nucleo familiare;
- il T.F.R.
Tali prestazioni accessorie non sono infatti previste dal D.I. n. 94343/2016.
Autorizzazione dei trattamenti e competenza territoriale INPS
Ai sensi dell’art. 29, comma 7, del D.lgs. 148/2015, i trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva. Per le aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è unica e viene rilasciata dalla sede INPS presso cui si trova la sede legale del datore di lavoro oppure dalla sede che ha in carico l’accentramento della posizione contributiva.
Prime istruzioni operative e modalità di pagamento
Le prime istruzioni operative sono state fornite con:
- circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, per l’operatività del Fondo e la presentazione delle istanze di assegno ordinario;
- messaggio n. 1986 del 5 maggio 2016, per la presentazione delle istanze di assegno di solidarietà.
In attesa delle istruzioni Uniemens necessarie per il conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in fase di prima applicazione il pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà avviene esclusivamente con modalità di pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Adempimenti procedurali delle aziende
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da sospensioni o riduzioni di attività per causali previste in materia di CIG ordinaria o straordinaria, devono:
- presentare domanda alla sede territorialmente competente;
- trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il Mod. SR41;
- raggruppare i modelli in file aziendali con periodicità mensile;
- utilizzare il servizio online INPS indicato nella sezione Servizi per le aziende e consulenti > CIG > Invio richieste pag. dir SR41.
L’invio del modello SR41 può avvenire successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della sede.
Concessione e autorizzazione al pagamento
La concessione dell’intervento è disposta dal direttore di sede o da un suo delegato tramite la procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati). Dopo il provvedimento di concessione, la struttura territoriale INPS competente viene avvisata per il rilascio dell’autorizzazione di pagamento, che costituisce il presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori.
La struttura territoriale:
- notifica il provvedimento all’azienda istante;
- rilascia l’autorizzazione di pagamento;
- indica nell’autorizzazione il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata.
L’erogazione delle prestazioni è gestita tramite la procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.
Contribuzione correlata e contributo addizionale
Il Fondo provvede al versamento alla gestione assicurativa obbligatoria competente della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario, ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 7, comma 7, del D.I. n. 94343/2016.
È inoltre previsto a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni, in base all’art. 10, comma 2, del medesimo decreto. Le richieste e il recupero di tale contributo, in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto, seguiranno le medesime modalità operative previste per il contributo addizionale della Cassa integrazione guadagni; le modalità applicative saranno comunicate con successivo messaggio.
Istruzioni contabili per l’assegno ordinario
Per l’erogazione mediante pagamento diretto degli assegni ordinari ex art. 7 del D.I. n. 94343/2016, si confermano le istruzioni già fornite con il messaggio n. 1985 del 5 maggio 2016, relative alle istanze presentate fino al 12 gennaio 2016 per le prestazioni a carico del Fondo di solidarietà residuale di cui al D.I. n. 79141/2014.
Sono inoltre previste:
- la ridenominazione dei conti co.ge. FRR30100 e FRR10130;
- la ridenominazione dei codici bilancio "1129" e "3137";
- l’aggiornamento dell’oggetto dei conti e dei codici bilancio per adeguarli alle nuove disposizioni normative.
Istruzioni contabili per l’assegno di solidarietà
L’onere per il pagamento diretto degli assegni di solidarietà, riconosciuti ai lavoratori con riduzione dell’orario per evitare o ridurre eccedenze di personale nella procedura ex art. 24 della legge n. 223/1991 o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, va rilevato sul nuovo conto FRR30101.
Per i relativi movimenti contabili sono istituiti o confermati i seguenti conti:
- FRR30101: assegni di solidarietà di cui all’art. 6 del D.I. n. 94343/2016, pagati direttamente ai lavoratori;
- FRR10101: conto di debito verso i beneficiari degli assegni di solidarietà;
- FRR22100: conto per la specifica trattenuta sugli assegni di solidarietà ex art. 26 della legge n. 41/1986, effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.I. n. 94343/2016, valido anche per gli assegni ordinari;
- FRR24131: conto per la rilevazione dei recuperi di assegni di solidarietà;
- FRR00131: conto per le eventuali partite creditorie a fine esercizio;
- FRR32141: conto per la contribuzione correlata da accreditare alle gestioni pensionistiche di iscrizione dei lavoratori;
- conti della serie xxx22141: contropartite per le varie casse o fondi pensionistici, opportunamente ridenominati.
Recuperi, riaccrediti e crediti inesigibili
Nell’ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni" viene istituito il codice bilancio di nuova istituzione:
- 1137: recupero di assegni di solidarietà di cui all’art. 6 del D.I. n. 94343/2016 – FRR.
Il medesimo codice bilancio 1137 serve anche per evidenziare eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili nel conto GPA00069, assistito da partitario contabile.
Per i riaccrediti di assegni di solidarietà relativi a pagamenti non andati a buon fine, da contabilizzare con le regole in uso, è previsto il nuovo codice bilancio:
- 3152: somme non riscosse dai beneficiari - assegni di solidarietà di cui all’art. 6 del D.I. n. 94343/2016 – FRR.
Gestione della contribuzione correlata e chiusura contabile
La contribuzione correlata relativa ai periodi di erogazione degli assegni ordinari e di solidarietà, con onere integrale a carico del Fondo e da accreditare alle gestioni pensionistiche di iscrizione dei lavoratori, deve essere contabilizzata al conto FRR32141, da movimentare in DARE in contropartita dei conti della serie xxx22141.
Nelle more dell’interconnessione tra procedure per la contabilizzazione automatizzata del trasferimento economico della contribuzione, le operazioni contabili saranno effettuate dalla Direzione generale in sede di rendiconto annuale.
Aggiornamento del piano dei conti
Il documento rinvia all’allegato n. 1 per le variazioni intervenute al piano dei conti, comprese le ridenominazioni e le nuove istituzioni contabili richieste dall’adeguamento normativo e dalla gestione operativa del Fondo di integrazione salariale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 2 dic 2016Messaggio numero 4883 del 02-12-2016
- Messaggio · 29 nov 2016Messaggio numero 4821 del 29-11-2016
- Messaggio · 29 nov 2016Messaggio numero 4824 del 29-11-2016
- Messaggio · 6 dic 2016Messaggio numero 4975 del 06-12-2016
- Messaggio · 6 dic 2016Messaggio numero 4973 del 06-12-2016
- Messaggio · 6 dic 2016Messaggio numero 4972 del 06-12-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →