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Risoluzione

Risoluzione n. 70 del 23/10/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le imposte sostitutive sulla rivalutazione degli immobili delle imprese non IAS adopter, gli interessi sulle rate successive alla prima sono dovuti in misura fissa del 3% annuo e non secondo il saggio legale variabile. Inoltre, i versamenti rateali effettuati con la modalità dell’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997 sono considerati tardivi rispetto alla disciplina speciale, ma non sanzionabili per tutela dell’affidamento e della buona fede.

Chiarimenti sulle modalità di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili

Rivalutazione dei beni immobili e imposte sostitutive: chiarimenti sulle modalità di versamento

La risoluzione n. 70/E del 23 ottobre 2013 fornisce chiarimenti interpretativi sulle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, ai sensi dell’art. 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge n. 185 del 2008. In particolare, affronta due profili: la misura del tasso di interesse applicabile al pagamento rateale e la possibilità di utilizzare la rateazione ordinaria prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997.

Quadro normativo di riferimento

Le imposte sostitutive in esame sono quelle previste dall’art. 15, commi 19 e 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il comma 22 disciplina il versamento, consentendo al contribuente di scegliere tra:

  • il pagamento in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è effettuata;
  • il pagamento in tre rate, con la prima alla medesima scadenza e le successive entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Misura degli interessi sulle rate successive alla prima

La risoluzione chiarisce che il secondo periodo del comma 22 dell’art. 15 prevede, per il pagamento rateale, che sulle rate successive alla prima siano dovuti gli interessi legali nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

L’Agenzia osserva che la formula normativa, pur richiamando gli “interessi legali”, indica espressamente una misura fissa pari al 3%, diversa dal saggio legale ordinario, che nel tempo è variato. Da ciò deriva che:

  • il tasso del 3% annuo deve applicarsi a tutte le rate successive alla prima;
  • tale tasso resta fisso, indipendentemente dalle variazioni del saggio legale vigente alla scadenza delle singole rate.

La risoluzione richiama anche le variazioni del saggio degli interessi legali intervenute nel tempo, evidenziando che la misura del 3% coincideva con quella in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, ma non con quella degli anni successivi.

Effetti sanzionatori e tutela dell’affidamento

Poiché la formulazione della norma poteva generare incertezze interpretative, la risoluzione afferma che sussistono le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni relative al versamento di interessi inferiori a quelli dovuti nella misura fissa del 3%, nei casi in cui i contribuenti abbiano applicato il saggio legale inferiore vigente alle date di scadenza della seconda e terza rata.

Tale conclusione è giustificata richiamando il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, sancito dall’art. 10 della legge n. 212 del 2000.

Inammissibilità della rateazione ex art. 20 del d.lgs. n. 241/1997

La risoluzione affronta anche la prassi di alcuni contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive avvalendosi della rateazione mensile prevista dall’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale norma consente di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte, con interessi nella misura del 4% annuo.

L’Agenzia chiarisce che questa disciplina non è applicabile alle imposte sostitutive in esame, perché:

  • l’art. 15 del d.l. n. 185/2008 prevede espressamente solo il pagamento in unica soluzione oppure in tre rate annuali;
  • non richiama, neppure indirettamente, l’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997;
  • le imposte sostitutive, secondo la prassi già richiamata (circolare n. 50 del 16 giugno 2002), non sono rateizzabili ai sensi dell’art. 20, che riguarda solo somme dovute a titolo di saldo e acconto emergenti dalle dichiarazioni, salvo diversa previsione della legge istitutiva.

Ne consegue che i versamenti eseguiti in rate mensili ai sensi dell’art. 20 sono considerati effettuati in ritardo rispetto alle scadenze previste dalla disciplina speciale.

Esclusione delle sanzioni per i versamenti effettuati con rateazione mensile

Pur qualificando tali versamenti come tardivi, la risoluzione conclude che non devono applicarsi le sanzioni per tardivo versamento nei confronti dei contribuenti che abbiano utilizzato la rateazione mensile ex art. 20 del d.lgs. n. 241/1997. Anche in questo caso, la scelta è motivata dal principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, tenuto conto del fatto che la circolare n. 50 del 2002 è anteriore e che indicazioni non univoche possono avere indotto comportamenti difformi.

Sintesi operativa

In termini pratici, la risoluzione stabilisce che:

  • per le imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni immobili, gli interessi sulle rate successive alla prima sono sempre dovuti al 3% annuo;
  • non si applica il saggio legale variabile;
  • la rateazione mensile ex art. 20 del d.lgs. n. 241/1997 non è ammessa per tali imposte;
  • i versamenti effettuati con tale modalità sono tardivi, ma senza sanzioni per il contribuente in ragione dell’incertezza interpretativa.

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