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Legge

L.R. Calabria 26/2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la

Normativa regionaleL.R. Calabria 26/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 26/2013 modifica la l.r. 9/1996 su pianificazione faunistico-venatoria, organi consultivi e Osservatorio faunistico venatorio regionale, zone umide artificiali, corsi di abilitazione, sanzioni e riparto dei proventi. Per il solo calendario venatorio, l’entrata in vigore è differita al 1° gennaio 2014.

Modifiche alla disciplina calabrese sulla fauna selvatica e sull’esercizio venatorio

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sulla caccia

La legge regionale della Calabria n. 26 del 2013 interviene in modo esteso sulla l.r. 9/1996, ridefinendo organismi consultivi e tecnici, pianificazione faunistico-venatoria, gestione degli ambienti, procedure di immissione della fauna, sanzioni e utilizzo dei proventi. Le modifiche operano nel territorio della Regione Calabria; per la predisposizione del calendario venatorio da parte dell’assessorato competente, l’efficacia decorre dal 1° gennaio 2014.

Organi consultivi e supporto tecnico

La Giunta regionale, per l’attuazione della disciplina faunistico-venatoria, si avvale della Consulta Faunistica Venatoria Regionale (CFVR), composta da rappresentanti regionali e provinciali, delle organizzazioni agricole, delle associazioni venatorie e ambientaliste, dell’ENCI, degli ordini professionali agronomi e veterinari e del Corpo forestale dello Stato. Ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio documentate per ciascuna seduta.

La Regione e le Province si avvalgono, per le attività proprie o delegate in materia faunistico-venatoria, dei pareri tecnici dell’Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR), dell’ISPRA e di enti o istituti di ricerca.

Pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale

La Giunta regionale coordina i piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri omogenei e congrui garantiti dall’ISPRA. La pianificazione deve rispettare alcuni limiti e indirizzi:

  • massimo 26% del territorio agro-silvo-pastorale regionale destinabile a protezione della fauna selvatica, includendo tutte le aree in cui la caccia è vietata anche per altre disposizioni;
  • massimo 15% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinabile ad ambiti privati di caccia, compresi centri privati di produzione di fauna allo stato naturale, zone di addestramento e allenamento cani e zone per gare cinofile;
  • promozione, sul restante territorio, della gestione programmata della caccia;
  • determinazione, con regolamento, dei criteri per individuare i territori destinabili ad aziende faunistico-venatorie, aziende agro-turistico-venatorie e centri privati di produzione della fauna selvatica;
  • determinazione, con regolamento, di criteri e modalità per miglioramenti ambientali a fini faunistico-venatori, inclusa la creazione e manutenzione di zone umide artificiali.

Il piano faunistico-venatorio regionale conserva efficacia anche dopo la scadenza quinquennale fino all’approvazione del nuovo piano.

Le Province devono adottare i piani faunistico-venatori con cadenza quinquennale, sentiti OFVR, associazioni venatorie riconosciute e organizzazioni agricole maggiormente rappresentative presenti nel territorio provinciale, con congruo anticipo rispetto al piano regionale e comunque non oltre il 10 maggio dell’anno di riferimento, così da consentire l’emanazione del calendario venatorio. Se la Provincia non provvede, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla scadenza.

Le Province predispongono inoltre, sulla base delle indicazioni dell’OFVR, i piani di immissione di fauna selvatica e i relativi criteri per reintroduzioni, ripopolamenti e progetti di introduzione di fauna già presente nel territorio nazionale.

Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR)

L’OFVR è istituito dalla Giunta regionale come struttura tecnico-scientifica per lo studio della biologia della fauna selvatica, dei suoi rapporti con l’ambiente e delle conseguenze delle modificazioni territoriali. L’Osservatorio raccoglie, elabora e diffonde dati utili per la destinazione faunistico-venatoria del territorio, per la valutazione dei danni alle produzioni agricole e dell’impatto sulle altre attività antropiche, nonché per immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo.

L’OFVR:

  • cura relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale;
  • raccoglie e fornisce dati sulla consistenza delle specie stanziali e migratorie, in particolare quelle oggetto di prelievo venatorio;
  • supporta la stima delle specie cacciabili presenti, anche temporaneamente, sul territorio calabrese;
  • esegue censimenti sulle specie cacciabili ordinarie e in deroga, durante la stagione venatoria e nel periodo di chiusura;
  • monitora le specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre;
  • effettua censimenti nell’ultima decade di agosto e nel mese di febbraio, secondo le finalità indicate dalla legge.

I censimenti devono essere svolti sull’intero territorio regionale, con preferenza per le aree protette. Se l’Osservatorio non riesce a fornire i dati scientifici necessari, l’apertura della caccia prima del 18 settembre e il prolungamento dell’attività venatoria fino alla prima decade di febbraio sono rimessi al parere dell’ISPRA, salvo la caccia di selezione agli ungulati e ai nocivi; in tal caso si applica la disciplina generale dell’art. 18 della legge n. 157/1992. La ricerca deve svolgersi con metodi non cruenti.

L’Osservatorio predispone inoltre programmi di miglioramento ambientale per creare zone di rifugio e alimentazione, anche mediante colture a perdere, e la Regione deve individuare entro sei mesi dall’istituzione dell’OFVR incentivi economici per i coltivatori interessati. Le aree di miglioramento ambientale sono localizzate lungo le principali rotte migratorie e nelle zone meno vocate alla caccia.

L’OFVR esprime parere preventivo sui progetti pubblici e privati per la creazione di zone umide artificiali e parere obbligatorio per ogni immissione di fauna selvatica nel territorio regionale. Ha una struttura centrale collegiale di cinque membri, con presidente regionale, rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientaliste, degli ATC e degli agricoltori; i componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti laureati e con comprovata esperienza, operano gratuitamente salvo il rimborso delle spese di viaggio e la procedura di nomina è demandata al regolamento di attuazione. L’Osservatorio può articolarsi in strutture periferiche e organizza i corsi regionali per l’abilitazione alla caccia di selezione.

Zone umide artificiali e immissione di fauna

La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per l’istituzione e la gestione delle zone umide artificiali, previa acquisizione del parere dell’OFVR sui progetti pubblici o privati. All’interno di tali zone è vietata in modo tassativo l’immissione di fauna selvatica.

Per la gestione della fauna e degli impianti venatori, i riferimenti all’INFS sono sostituiti con OFVR e ISPRA nei diversi procedimenti previsti dalla legge.

Regole specifiche per l’esercizio venatorio e per alcune strutture

La disciplina interviene anche su aspetti operativi dell’attività venatoria:

  • nell’appostamento fisso con richiami vivi, il titolare può autorizzare le persone da lui scelte; se non si usano richiami vivi, non opera la prescrizione dell’opzione di caccia;
  • nelle fattispecie relative alla caccia di appostamento fisso con richiami vivi viene specificamente richiamata tale modalità;
  • viene eliminato il riferimento al “fucile a due colpi” in una delle disposizioni sull’esercizio venatorio;
  • si ridimensiona la superficie minima delle zone di addestramento dei cani a 20 ettari, con eccezione delle zone per cani da seguita, per le quali la superficie non può essere inferiore a 50 ettari.

Numero verde antibracconaggio

È istituito un numero verde antibracconaggio, gestito dall’Osservatorio Faunistico, per la segnalazione e denuncia di reati in materia ambientale che danneggiano gravemente l’ambiente e la corretta pratica venatoria.

Commissioni, tasse e regime economico

Viene riformulata la commissione per l’abilitazione venatoria, prevedendo un presidente dipendente regionale con laurea attinente alle materie d’esame, un esperto in vertebrati omeotermi, un avvocato e un medico. Viene inoltre eliminato il carattere annuale della relativa disciplina di nomina/organizzazione.

La tassa venatoria è ridotta del 50% per chi, all’apertura della stagione venatoria, abbia compiuto 70 anni e per chi non abbia ancora compiuto 20 anni alla medesima data.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni previste dalla l.r. 9/1996 sono convertite in euro e rimodulate nei seguenti importi:

  • da euro 51,65 a euro 516,00;
  • da euro 12,91 a euro 51,65;
  • da euro 51,65 a euro 258,23;
  • da euro 25,82 a euro 258,23.

Per quanto non diversamente previsto, si applica la legge n. 689/1981 sulla depenalizzazione.

Utilizzo dei proventi regionali e riparto tra enti

A decorrere dall’anno finanziario successivo all’entrata in vigore della legge, i proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative sono destinati ai fini della legge e delle altre norme regionali in materia faunistico-venatoria.

La Regione ripartisce annualmente, con la legge di bilancio, risorse almeno pari a tali proventi secondo questa destinazione:

  • 50% alle Province per piani faunistici-venatori, miglioramenti ambientali e acquisto di fauna per ripopolamento; di questa quota, il 30% va ripartito in egual misura tra le Province;
  • 10% alle Province per fondi danni alle produzioni agricole, corsi di preparazione all’abilitazione venatoria e funzioni delegate;
  • 2% ai Comuni per le funzioni delegate;
  • 8% per contributi regionali per l’utilizzo di fondi chiusi e terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio;
  • 10% alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, come concorso per ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi ed educazione venatoria-ambientale; il 30% di questa quota va ripartito in egual misura tra le associazioni e il restante 70% in proporzione alla consistenza associativa documentata;
  • 20% alla disponibilità della Giunta regionale, metà per il funzionamento dell’OFVR e metà per iniziative regionali su fauna e ambiente, propaganda, materiali educativi, convegni, manifestazioni e altri contributi ad enti e associazioni del settore.

Le somme non utilizzate nell’anno sono reiscritte a bilancio per l’anno successivo. Le Province devono presentare entro il 30 giugno la relazione sull’attività svolta, l’uso delle assegnazioni e il rendiconto delle spese dell’anno precedente; in caso di inadempimento, la Regione provvede in via sostitutiva previa diffida di 60 giorni e può nominare un Commissario, anche per verificare eventuali danni alla Regione.

Abrogazioni e soppressione di un ufficio

È abrogato il comma 4 dell’art. 24 della l.r. 9/1996. Dalla decima legislatura è soppresso l’Ufficio del Garante della Caccia.

Entrata in vigore e decorrenze particolari

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Tuttavia, limitatamente alla predisposizione del calendario venatorio da parte dell’assessorato competente, l’efficacia è differita al 1° gennaio 2014.

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