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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 634 del 23/10/2025

Provvedimento del 23 ottobre 2025

Garante Privacy634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito l’invio di un’email promozionale da parte di Form & Lex S.r.l. a un avvocato, effettuato senza preventivo consenso. La Società aveva invocato il legittimo interesse e la provenienza dei dati da un accreditamento presso il CNF, ma l’Autorità ha ribadito che per le comunicazioni promozionali via email si applica l’art. 130 del Codice e non è utilizzabile il legittimo interesse come base giuridica. Pur confermando la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a) GDPR e 130, comma 2, Codice, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha deciso di non irrogare una sanzione pecuniaria, limitandosi ad ammonire il titolare.

Ammonimento a Form & Lex S.r.l. per invio di email promozionale senza consenso a un avvocato

Ammonimento a Form & Lex S.r.l. per email promozionale senza consenso

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un avvocato che aveva ricevuto un’email promozionale da Form & Lex S.r.l. senza aver prestato il consenso. Il procedimento si è concluso con la dichiarazione di illiceità del trattamento, l’ammonimento del titolare e la non applicazione di una sanzione pecuniaria.

Fatti e origine del procedimento

Il reclamo è pervenuto il 18 febbraio 2024 e riguarda l’invio, il 30 gennaio 2024, di una comunicazione promozionale all’indirizzo email dello studio legale dell’interessato. Quest’ultimo aveva chiesto alla Società di conoscere l’origine dei dati e di opporsi al trattamento.

Form & Lex ha spiegato di aver reperito l’indirizzo email tramite accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense e di aver ritenuto legittimo l’uso del dato per finalità promozionali sulla base del proprio legittimo interesse. La Società ha anche riferito di aver riscontrato subito l’opposizione e di aver adottato modifiche procedurali per raccogliere consensi in futuro.

Contestazione e istruttoria

Con nota del 22 agosto 2024 il Garante ha avviato il procedimento contestando la possibile violazione:

  • dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR;
  • dell’art. 130, comma 2, del Codice privacy.

La contestazione era riferita all’invio di comunicazioni promozionali via email senza previo consenso. Il Garante ha richiamato anche un precedente prudente avviso del 30 novembre 2023, con cui aveva già ricordato che l’invio di comunicazioni promozionali per email è lecito solo con consenso o nei casi tassativi previsti dall’art. 130, comma 4, del Codice.

Difese della Società

Nelle memorie del 13 settembre 2024 Form & Lex ha sostenuto che la propria attività non sarebbe assimilabile a quella di una società commerciale ordinaria, poiché strettamente collegata alla formazione accreditata e destinata agli iscritti agli ordini professionali. Ha inoltre rappresentato:

  • una diminuzione di iscrizioni ai corsi a seguito dell’adeguamento procedurale;
  • l’adozione di cautele per non disturbare gli interessati;
  • l’immediato riscontro alle richieste di opposizione;
  • dubbi sulla qualificazione dell’indirizzo email come dato personale, essendo condiviso nello studio.

Valutazioni giuridiche del Garante

L’Autorità ha confermato che, quando la finalità è promozionale e il mezzo usato è l’email, si applica l’art. 130 del Codice come norma speciale rispetto al GDPR. Ne discendono alcuni principi centrali:

  • per l’invio di email promozionali è necessario il preventivo consenso dell’interessato;
  • l’unica eccezione richiamata è quella dell’art. 130, comma 4, relativa ai clienti per l’invio di comunicazioni su prodotti o servizi analoghi già acquistati;
  • non è consentito utilizzare per finalità promozionali dati contenuti in registri o banche dati predisposti per finalità diverse, come quelli degli ordini professionali;
  • il legittimo interesse non può essere invocato come base giuridica per questo tipo di trattamento, perché non previsto dalla disciplina speciale recepita nell’art. 130 del Codice.

Il Garante ha anche precisato che la disciplina si applica ai contraenti dei servizi di comunicazione elettronica, compresi i soggetti giuridici, sicché l’eccezione sulla non personalità del dato non è rilevante.

Violazione accertata e considerazioni attenuanti

L’Autorità ha ritenuto confermata la violazione, osservando che, nonostante le difficoltà organizzative rappresentate dalla Società e il successivo adeguamento delle procedure, l’email promozionale era stata comunque inviata in assenza di consenso e quando l’adeguamento non era ancora completato.

Sono state però considerate attenuanti:

  • l’assenza di un danno concreto per l’interessato;
  • il tempestivo recepimento dell’opposizione;
  • la natura di piccola impresa della Società;
  • l’avvenuto ripristino delle misure correttive.

Esito del provvedimento

Pur dichiarando illecito il trattamento, il Garante ha qualificato il caso come "violazione minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, e ha deciso di soprassedere dalla sanzione amministrativa pecuniaria.

Ha quindi adottato:

  • un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità, ai sensi dell’art. 154-bis del Codice e dell’art. 37 del regolamento interno n. 1/2019;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ex art. 17 del regolamento n. 1/2019 e art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

Rimedi impugnatori

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento origina da un reclamo dell’avvocato interessato, che aveva ricevuto presso lo studio legale un’email promozionale da Form & Lex S.r.l. senza aver prestato uno specifico consenso. La Società ha dichiarato di aver reperito l’indirizzo email tramite accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense e di aver ritenuto legittimo il trattamento per finalità promozionali sulla base del proprio legittimo interesse.

Posizione della Società e difesa

Form & Lex ha sostenuto di svolgere un’attività connessa alla formazione accreditata per gli iscritti agli ordini professionali e di rivolgersi a destinatari potenzialmente interessati ai corsi. Ha anche affermato di aver modificato le proprie procedure per raccogliere consensi e di aver recepito immediatamente l’opposizione dell’interessato. In memoria ha richiamato le difficoltà organizzative ed economiche derivanti dall’adeguamento e ha contestato la natura personale dell’indirizzo email, sostenendo che fosse condiviso nello studio.

Valutazioni del Garante sulle basi giuridiche

L’Autorità ha ribadito che l’invio di messaggi promozionali tramite email richiede, in via generale, il preventivo consenso dell’interessato. L’unica eccezione richiamata è quella dell’art. 130, comma 4, del Codice, relativa ai clienti per comunicazioni promozionali su prodotti o servizi analoghi già acquistati. Il Garante ha escluso che si possano utilizzare, per finalità promozionali, dati tratti da registri o banche dati come quelli degli ordini professionali, e ha precisato che, in materia di comunicazioni elettroniche, l’art. 130 del Codice è norma speciale e il legittimo interesse non è una base giuridica utilizzabile.

Violazioni accertate

È stata confermata la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, del Codice per l’invio dell’email promozionale del 30 gennaio 2024 in assenza di consenso, nonostante il prudente avviso già ricevuto dalla Società il 30 novembre 2023 in un precedente fascicolo.

Esito e misure adottate

Pur ravvisando l’illecito, il Garante ha considerato il caso una violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, tenendo conto dell’assenza di danno, del tempestivo recepimento dell’opposizione, delle dimensioni ridotte dell’impresa e dell’adeguamento delle procedure. Di conseguenza ha soprasseduto alla sanzione pecuniaria e ha adottato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, disponendo inoltre la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

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