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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24671/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di perquisizione personale, locale e informatica e sequestro probatorio disposto il 26/11/2024. I motivi dedotti dai difensori sono: (i) violazione dell'art. 253 c.p.p. per vocazione esplorativa del sequestro (apprensione indiscriminata di interi dispositivi e ricerca di indizi teleologicamente connessi a reati diversi); (ii) violazione dell'art. 275 c.p.p. per mancato vaglio di proporzionalità e adeguatezza e assenza di criteri di selezione del materiale informatico (sequestro massivo di smartphone, pc, tablet, USB, account e di circa 8 TB su Dropbox, senza parole-chiave, criteri di selezione, timing delle operazioni né previsione di restituzione della copia dei dati non rilevanti); (iii) inosservanza di artt. 234 e 253 c.p.p. in linea con la direttiva 2002/58/CE (2009/136/CE) e giurisprudenza CJEU circa la tutela delle comunicazioni elettroniche, con richiesta in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sul requisito di preventiva autorizzazione giudiziaria per l'accesso a comunicazioni elettroniche memorizzate; (iv) violazione dell'art. 254, comma 2, c.p.p. per mancata autorizzazione a esaminare la corrispondenza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: il decreto di sequestro non conteneva una motivazione specifica e congrua circa le finalità probatorie (violazione art. 253 c.p.p.) e mancava il necessario vaglio di proporzionalità, adeguatezza e indicazione di criteri di selezione/tempi per i dati informatici (violazione art. 275 c.p.p.). Per queste carenze genetiche il provvedimento è stato annullato senza rinvio e la Corte ha disposto la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, compresa la copia integrale dei dati estrapolati dai supporti informatici. Le censure successive (direttiva/diritto UE e art. 254) non sono state trattate nel merito essendo il rigetto dei primi motivi pregiudiziale.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il decreto di sequestro probatorio, anche se conciso, deve specificare le finalità probatorie perseguite e motivare in modo circostanziato la necessità del sequestro; motivazione meramente apparente o generica è viziata e rende illegittimo il provvedimento.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero e il giudice del riesame devono effettuare un vaglio di proporzionalità e adeguatezza: per i dati informatici è necessario indicare le ragioni per un sequestro esteso o, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione, il perimetro temporale e i tempi per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.

  • art. 234 cod. proc. pen. / direttiva 2002/58/CE (come modificata dalla direttiva 2009/136/CE) / sentenza C-746/18 CJEU

    I difensori hanno richiamato i principi di tutela delle comunicazioni elettroniche invocando l'esigenza di preventiva autorizzazione giudiziaria per l'accesso alle comunicazioni memorizzate; tale questione è stata sollevata ma non decisa dalla Corte in quanto i primi motivi sono stati ritenuti pregiudiziali.

  • art. 254, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma regola l'esame della corrispondenza e la sua utilizzazione; i difensori hanno contestato l'assenza di autorizzazione all'esame della corrispondenza nel decreto di sequestro, censura non però risolta essendo il provvedimento annullato per altre carenze.

  • art. 8 CEDU / art. 8 Carta dei diritti fondamentali UE

    La Corte ha richiamato la tutela della riservatezza e del 'patrimonio informativo' come diritti fondamentali che giustificano la necessità di un più rigoroso controllo e di adeguate garanzie procedurali quando si procede al sequestro di materiale informatico.

Massime di principio

  • Un decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione specifica circa le finalità probatorie: non sono sufficienti riferimenti generici ai reati contestati o al numero di indagati.
  • Per il sequestro di dispositivi e dati informatici è necessario motivare la scelta di un sequestro 'onnivoro' oppure indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca (parole-chiave, criteri di selezione, confini temporali) e i tempi previsti per la selezione ed eventuale restituzione dei dati non rilevanti.
  • Il giudice del riesame deve dare risposta puntuale alle deduzioni difensive in merito a proporzionalità e adeguatezza; la mancata confutazione specifica comporta vizio di motivazione e possibile annullamento in sede di legittimità.
  • In caso di annullamento del sequestro probatorio per vizi genetici, la restituzione riguarda non solo i supporti materiali ma anche le copie dei dati estrapolati, data la tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e al patrimonio informativo.
  • La questione dell'accesso senza preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria terza alle comunicazioni elettroniche memorizzate è controversa e può richiedere un approfondimento (anche con rinvio pregiudiziale al CJEU); pertanto, in situazioni analoghe, va valutata anche la conformità alle regole UE e alle pronunce costituzionali e comunitarie.

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