Cassazione Penale, Sentenza n. 24671/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di perquisizione personale, locale e informatica e sequestro probatorio disposto il 26/11/2024. I motivi dedotti dai difensori sono: (i) violazione dell'art. 253 c.p.p. per vocazione esplorativa del sequestro (apprensione indiscriminata di interi dispositivi e ricerca di indizi teleologicamente connessi a reati diversi); (ii) violazione dell'art. 275 c.p.p. per mancato vaglio di proporzionalità e adeguatezza e assenza di criteri di selezione del materiale informatico (sequestro massivo di smartphone, pc, tablet, USB, account e di circa 8 TB su Dropbox, senza parole-chiave, criteri di selezione, timing delle operazioni né previsione di restituzione della copia dei dati non rilevanti); (iii) inosservanza di artt. 234 e 253 c.p.p. in linea con la direttiva 2002/58/CE (2009/136/CE) e giurisprudenza CJEU circa la tutela delle comunicazioni elettroniche, con richiesta in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sul requisito di preventiva autorizzazione giudiziaria per l'accesso a comunicazioni elettroniche memorizzate; (iv) violazione dell'art. 254, comma 2, c.p.p. per mancata autorizzazione a esaminare la corrispondenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: il decreto di sequestro non conteneva una motivazione specifica e congrua circa le finalità probatorie (violazione art. 253 c.p.p.) e mancava il necessario vaglio di proporzionalità, adeguatezza e indicazione di criteri di selezione/tempi per i dati informatici (violazione art. 275 c.p.p.). Per queste carenze genetiche il provvedimento è stato annullato senza rinvio e la Corte ha disposto la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, compresa la copia integrale dei dati estrapolati dai supporti informatici. Le censure successive (direttiva/diritto UE e art. 254) non sono state trattate nel merito essendo il rigetto dei primi motivi pregiudiziale.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Il decreto di sequestro probatorio, anche se conciso, deve specificare le finalità probatorie perseguite e motivare in modo circostanziato la necessità del sequestro; motivazione meramente apparente o generica è viziata e rende illegittimo il provvedimento.
art. 275 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero e il giudice del riesame devono effettuare un vaglio di proporzionalità e adeguatezza: per i dati informatici è necessario indicare le ragioni per un sequestro esteso o, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione, il perimetro temporale e i tempi per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.
art. 234 cod. proc. pen. / direttiva 2002/58/CE (come modificata dalla direttiva 2009/136/CE) / sentenza C-746/18 CJEU
I difensori hanno richiamato i principi di tutela delle comunicazioni elettroniche invocando l'esigenza di preventiva autorizzazione giudiziaria per l'accesso alle comunicazioni memorizzate; tale questione è stata sollevata ma non decisa dalla Corte in quanto i primi motivi sono stati ritenuti pregiudiziali.
art. 254, comma 2, cod. proc. pen.
La norma regola l'esame della corrispondenza e la sua utilizzazione; i difensori hanno contestato l'assenza di autorizzazione all'esame della corrispondenza nel decreto di sequestro, censura non però risolta essendo il provvedimento annullato per altre carenze.
art. 8 CEDU / art. 8 Carta dei diritti fondamentali UE
La Corte ha richiamato la tutela della riservatezza e del 'patrimonio informativo' come diritti fondamentali che giustificano la necessità di un più rigoroso controllo e di adeguate garanzie procedurali quando si procede al sequestro di materiale informatico.
Massime di principio
- Un decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione specifica circa le finalità probatorie: non sono sufficienti riferimenti generici ai reati contestati o al numero di indagati.
- Per il sequestro di dispositivi e dati informatici è necessario motivare la scelta di un sequestro 'onnivoro' oppure indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca (parole-chiave, criteri di selezione, confini temporali) e i tempi previsti per la selezione ed eventuale restituzione dei dati non rilevanti.
- Il giudice del riesame deve dare risposta puntuale alle deduzioni difensive in merito a proporzionalità e adeguatezza; la mancata confutazione specifica comporta vizio di motivazione e possibile annullamento in sede di legittimità.
- In caso di annullamento del sequestro probatorio per vizi genetici, la restituzione riguarda non solo i supporti materiali ma anche le copie dei dati estrapolati, data la tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e al patrimonio informativo.
- La questione dell'accesso senza preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria terza alle comunicazioni elettroniche memorizzate è controversa e può richiedere un approfondimento (anche con rinvio pregiudiziale al CJEU); pertanto, in situazioni analoghe, va valutata anche la conformità alle regole UE e alle pronunce costituzionali e comunitarie.
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