Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 713/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 297, per violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del diritto di contraddittorio; - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del Nulla Osta stesso.

Giustizia amministrativa202502911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del contraddittorio. Ha inoltre contestato, ove illegittima o viziata da irregolarità procedurali, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone il ripristino. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell’Interno. Il ricorrente ha formulato osservazioni e chiesto, in subordine, la rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto né della revoca del nulla osta. Considerata l’oggettiva complessità e controvertibilità della materia, ha concesso al ricorrente la rimessione in termini per integrare il contraddittorio mediante notifica del ricorso al Ministero dell’Interno. Ha assegnato il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 26 maggio.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato la disposizione per dare alle parti avviso della possibile inammissibilità del ricorso e consentire loro di presentare osservazioni prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., assegnando un termine per le osservazioni.
  • La complessità e la controvertibilità della materia possono giustificare la rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio, qualora il ricorso non sia stato notificato a un’amministrazione ritenuta necessaria destinataria della notifica.
  • La rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio non definisce il merito dell’impugnazione, ma comporta la prosecuzione del giudizio dopo l’adempimento dell’incombente assegnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.