Ordinanza n. 713/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 297, per violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del diritto di contraddittorio; - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del Nulla Osta stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del contraddittorio. Ha inoltre contestato, ove illegittima o viziata da irregolarità procedurali, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone il ripristino. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell’Interno. Il ricorrente ha formulato osservazioni e chiesto, in subordine, la rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto né della revoca del nulla osta. Considerata l’oggettiva complessità e controvertibilità della materia, ha concesso al ricorrente la rimessione in termini per integrare il contraddittorio mediante notifica del ricorso al Ministero dell’Interno. Ha assegnato il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 26 maggio.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha utilizzato la disposizione per dare alle parti avviso della possibile inammissibilità del ricorso e consentire loro di presentare osservazioni prima della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., assegnando un termine per le osservazioni.
- La complessità e la controvertibilità della materia possono giustificare la rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio, qualora il ricorso non sia stato notificato a un’amministrazione ritenuta necessaria destinataria della notifica.
- La rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio non definisce il merito dell’impugnazione, ma comporta la prosecuzione del giudizio dopo l’adempimento dell’incombente assegnato.
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