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Legge

L.R. Emilia-Romagna 19/2004

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 19/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 disciplina servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, definendo competenze di Regione, Province e Comuni, regole per trasporto, cremazione, strutture per il commiato e attività funebre. Contiene anche norme transitorie e rinvia al DPR 285/1990 per quanto non diversamente previsto. È in gran parte ancora rilevante, ma alcune scadenze originarie sono ormai superate.

Disciplina dei servizi funerari e di polizia mortuaria in Emilia-Romagna

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria in Emilia-Romagna

La legge regionale regola in modo organico i servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria nel territorio dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è garantire dignità alla persona defunta, tutela degli utenti e uniformità delle prestazioni, nel rispetto dei principi igienico-sanitari e dell’efficienza amministrativa.

Ambito di applicazione, definizioni e principi

La disciplina riguarda l’insieme delle attività necroscopiche, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria. Vengono definite le principali nozioni operative: salma, cadavere, ambito necroscopico, ambito funebre, ambito cimiteriale e polizia mortuaria. Sono ricompresi, tra gli altri, il trasporto funebre per indigenti, il deposito di osservazione, l’obitorio, la cremazione, la dispersione delle ceneri, le operazioni cimiteriali e le attività autorizzatorie e di vigilanza.

Funzioni della Regione

La Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza, anche con direttive a enti locali e Aziende sanitarie. Può esercitare poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione degli atti comunali previsti dalla legge. Definisce inoltre, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe del servizio pubblico di cremazione e può approvare uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria. È previsto un regolamento regionale, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore, per i piani cimiteriali comunali e per inumazione e tumulazione.

Funzioni delle Province

Le Province devono valutare entro un anno dall’entrata in vigore il fabbisogno di crematori nel proprio territorio, tenendo conto di popolazione, distanze e libertà di scelta dei cittadini. D’intesa con i Comuni interessati individuano la localizzazione dei nuovi impianti. È prevista anche la possibilità di collaborare con crematori di aree contigue per garantire accessibilità al servizio.

Competenze dei Comuni e gestione dei servizi

Ai Comuni spetta la realizzazione di cimiteri e crematori, oltre alla gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale. La gestione può avvenire in economia o tramite le forme previste per i servizi pubblici locali, purché assicurino equità, decoro e soddisfacimento delle esigenze della popolazione. I Comuni devono anche informare i cittadini sui servizi funebri pubblici e privati e possono assumere o organizzare servizi accessori, purché in concorso con operatori imprenditoriali.

Incompatibilità e separazione societaria

Se il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolge anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005. Le gestioni incompatibili che non si sono adeguate cessano alla scadenza di tale termine. Inoltre, i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono essere affidati a soggetti che esercitano attività funebre, neppure tramite controllate o collegate; le gestioni in contrasto cessavano entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Autorizzazioni, vigilanza e regolamenti comunali

I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività funebre, per le strutture per il commiato e per i cinerari privati. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge e dei regolamenti comunali competono al Comune, con supporto dell’Azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari. I regolamenti comunali disciplinano localizzazione e funzionamento di cimiteri, crematori, depositi di osservazione, obitori, trasporto di salme e cadaveri, affidamento delle urne cinerarie e sanzioni amministrative. Possono anche prevedere cimiteri per animali d’affezione, autorizzati dal Comune previo parere AUSL.

Medicina necroscopica e accertamento del decesso

Le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie coordinano e supervisionano l’attività di medicina necroscopica, definendo procedure soprattutto nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Esse possono svolgere riscontri diagnostici per accertare le cause di morte in casi particolari. L’accertamento della realtà della morte è effettuato dal medico necroscopo nominato dal direttore generale dell’AUSL tra i medici dipendenti o convenzionati, compresi i medici di medicina generale.

Decessi per malattie infettive e diffusiva

In caso di morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le misure necessarie a tutela della salute pubblica, coerenti con evidenze scientifiche consolidate. Per il personale addetto all’attività funebre è imposto l’uso di adeguati mezzi di protezione in caso di contatto con liquidi biologici.

Trasporto di salme, cadaveri e resti mortali

La salma può essere trasportata per l’osservazione presso obitori, servizi mortuari ospedalieri o strutture per il commiato, anche in altro Comune dell’Emilia-Romagna o in Regione confinante in condizioni di reciprocità. Il trasporto richiede certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica e il sospetto di reato. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Comune del decesso, di regola con un unico provvedimento per tutti i trasferimenti necessari. Per il trasporto tra Comuni regionali non è obbligatoria l’iniezione conservativa e, per cremazione o inumazione, la doppia cassa può essere sostituita da involucro biodegradabile interno alla cassa di legno. È escluso dal concetto di trasporto il trasferimento della salma all’interno della struttura sanitaria. La Regione ha previsto, con atto della direzione generale competente, ulteriori modalità tecniche e procedure operative.

Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri

L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente secondo la normativa statale. La dispersione è ammessa solo nelle aree dedicate dei cimiteri, in natura o in aree private all’aperto con consenso del proprietario, ed è vietata nei centri abitati; in mare, laghi e fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione può essere effettuata dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante di associazione riconosciuta o, in mancanza, da personale autorizzato del Comune o dell’impresa funebre. Se il defunto non ha disposto la dispersione, l’urna può essere tumulata, interrata o affidata personalmente a un familiare o all’esecutore testamentario; il Comune annota l’affidamento in un registro. È consentita la cremazione di resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20, con consenso dei familiari o, se irreperibili, dopo 30 giorni dall’avviso all’albo pretorio.

Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono avvenire in qualsiasi periodo dell’anno. Possono essere eseguite anche senza operatori sanitari, compresi i casi relativi a persone decedute per malattie infettive e diffusive, salvo situazioni particolari in cui il personale formato ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario dell’AUSL.

Attività funebre: contenuto, requisiti e divieti

L’attività funebre comprende in forma congiunta disbrigo delle pratiche amministrative, fornitura di casse e articoli funebri, trasporto di salma, cadavere, ceneri e ossa umane. Le imprese che intendono esercitarla devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata al Comune della sede legale, corredata da documentazione e autocertificazioni sui requisiti fissati dalla Giunta regionale. Tra i requisiti richiesti: disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata, una sede idonea per gli affari amministrativi, personale qualificato e un responsabile dell’attività. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre e l’attività commerciale deve svolgersi fuori da strutture sanitarie, locali di osservazione e aree cimiteriali. Il Comune può sospendere o vietare la prosecuzione dell’attività in caso di pratiche scorrette, come il procacciamento di funerali tramite offerte o vantaggi indebiti.

Strutture per il commiato e cinerari

Il Comune promuove strutture destinate ai riti di commiato, utilizzabili anche per custodia ed esposizione delle salme. Tali strutture devono essere accessibili a chiunque e rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari ospedalieri. Non possono essere collocate in strutture sanitarie, socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono trovarsi in zona di rispetto cimiteriale. La Regione favorisce la loro diffusione con strumenti incentivanti. I cinerari possono essere realizzati anche da privati, fuori dalle aree cimiteriali, in ambiti urbanisticamente idonei individuati dal Piano Urbanistico Generale; alla loro conservazione si applicano standard analoghi a quelli dei cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell’attività, le urne devono essere trasferite in un cimitero pubblico o restituite ai parenti.

Registro regionale di mortalità

È istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche. Le Aziende sanitarie devono trasmettere periodicamente alla Regione i dati secondo standard definiti dalla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.

Regime transitorio e norme finali

Le imprese già operanti sul territorio regionale dovevano adeguarsi ai requisiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale entro 12 mesi dalla sua pubblicazione. Gli operatori con sede legale fuori regione e attività solo occasionale in Emilia-Romagna sono esentati dalla dichiarazione di inizio attività, ma restano soggetti agli obblighi previsti per l’esercizio nel territorio regionale. Per quanto non disciplinato dalla legge e dagli atti attuativi continua ad applicarsi il DPR 285/1990. La legge mantiene una rilevanza attuale soprattutto per la disciplina strutturale del settore, ma alcune prescrizioni transitorie e scadenze originarie risultano ormai superate.

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