R.R. Emilia-Romagna 20/2004
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento dell’Emilia-Romagna che disciplina, in forma semplificata, le operazioni di sequestro amministrativo cautelare di merci e attrezzature, la gestione dei beni deperibili e abbandonati, la distruzione della merce abusiva e i rapporti con eventuali sequestri penali. Resta applicabile nel territorio regionale per i procedimenti previsti dalla l.r. 6/2004.
Semplificazione delle procedure di sequestro, devoluzione e distruzione della merce nel commercio abusivo
Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio
Il regolamento della Regione Emilia-Romagna detta modalità semplificate per la redazione dei verbali, la custodia, la devoluzione e la distruzione della merce posta in vendita abusiva, in attuazione della disciplina regionale sul sequestro amministrativo cautelare. La normativa opera nel territorio regionale e si coordina con le regole statali e regionali richiamate.
Redazione semplificata del verbale di sequestro e custodia dei beni
Quando ricorrono i casi previsti dalla legge regionale, il pubblico ufficiale che esegue il sequestro amministrativo cautelare di merci e attrezzature deve redigere un verbale con un elenco sintetico dei beni sequestrati, raggruppati per tipologie, senza indicarne il numero. Le categorie indicate sono abbigliamento e accessori, prodotti per la cura della persona, arredo e prodotti per la casa, bigiotteria, supporti videomusicali e altro.
Ove possibile, i beni sequestrati devono essere riposti immediatamente in un contenitore idoneo, non deteriorabile, sigillato con il sigillo dell’organo accertatore. Sul contenitore deve essere apposta un’etichetta inamovibile con numero di registro sequestri, data e luogo del sequestro, luogo e incaricato della custodia, generalità del trasgressore e firme del pubblico ufficiale e del trasgressore. Se il trasgressore rifiuta di firmare, ciò va annotato nel verbale. Le operazioni devono avvenire alla sua presenza. Se non è possibile usare il contenitore, il verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.
Al momento della confisca, l’autorità procedente deve dare atto che i beni si trovano ancora nel contenitore sigillato, integro e recante la firma del trasgressore.
Devoluzione in beneficenza di generi alimentari e prodotti deperibili
L’eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili è decisa dal Comune, che individua i beneficiari e stabilisce le modalità di consegna. I generi alimentari devono essere preventivamente dichiarati idonei alla devoluzione dall’Azienda USL competente per territorio, che rilascia il parere richiesto dal Comune. I destinatari possono essere strutture dello stesso Comune oppure enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale.
Al momento del sequestro, l’organo accertatore informa il trasgressore che i beni saranno devoluti o distrutti immediatamente e che può chiedere di essere sentito subito dal dirigente o funzionario comunale competente, o da un delegato. La richiesta di audizione immediata o il suo rifiuto devono risultare nel verbale di sequestro; l’eventuale audizione è verbalizzata separatamente. La devoluzione è disposta con atto del dirigente o funzionario competente e la consegna è documentata da apposito verbale dell’organo accertatore. Per la distruzione dei beni deperibili si applicano le regole generali previste per la distruzione della merce.
Merce abbandonata dal trasgressore
Se la merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche è abbandonata dal trasgressore, che si dà alla fuga, l’organo accertatore redige un verbale di rinvenimento con elenco sintetico dei beni, classificati per le medesime tipologie previste per il sequestro, senza indicarne il numero.
I beni rinvenuti devono essere collocati in un contenitore con le caratteristiche previste per il sequestro e sull’etichetta inamovibile va apposta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento. Se entro novanta giorni dal ritrovamento nessuno chiede la restituzione dichiarandosi proprietario, il Comune procede alla distruzione. Se i beni rinvenuti sono deperibili, si applica la disciplina prevista per i generi alimentari e i prodotti deperibili.
Distruzione della merce
La distruzione della merce posta in vendita abusiva deve avvenire, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, presso una discarica autorizzata dal Comune, alla presenza del custode dei beni confiscati o rinvenuti, oppure di un suo delegato. Chi assiste alle operazioni redige un verbale, indicando le modalità di distruzione e il nominativo dell’operatore ecologico che la esegue.
Rapporti con il sequestro penale e tutela di diritti di proprietà intellettuale
Se la merce abusiva è anche oggetto di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto contestualmente al sequestro penale e il procedimento amministrativo resta sospeso fino alla definizione del sequestro penale. Se la merce viola diritti di proprietà intellettuale o industriale, restano ferme le specifiche disposizioni statali richiamate.
Se l’autorità giudiziaria non convalida il sequestro penale, oppure restituisce le cose sequestrate dopo il proscioglimento dell’imputato, l’autorità amministrativa competente procede secondo la disciplina regionale richiamata e secondo il presente regolamento, ferme restando le norme sulla connessione obiettiva con un reato.
Disposizioni applicabili in via residuale
Per quanto non previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, richiamato come disciplina generale di attuazione della legge n. 689 del 1981.
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