L.R. Emilia-Romagna 15/2004
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DONNE DEL MEDITERRANEO, RETE DEL SUD EST EUROPEO (WOMEN OF MEDITERRANEAN, SOUTH EAST AND EAST EUROPEAN NETWORK-WOMEN)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore all’associazione Women of Mediterranean, rete del sud-est europeo, con finalità di cooperazione tra donne e promozione di pari opportunità, accesso ai ruoli di responsabilità, occupazione femminile, salute, conciliazione vita-lavoro e contrasto alla violenza. Prevede quota associativa annuale, obblighi di rendicontazione e copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione Women of Mediterranean
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione Women of Mediterranean
La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore alla costituzione dell’Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, South East and East European Network – WOMEN). Il provvedimento disciplina le finalità dell’associazione, le condizioni per la partecipazione regionale, gli obblighi informativi verso la Regione e la copertura finanziaria della quota associativa.
Finalità dell’associazione
L’associazione è concepita come rete di cooperazione e di iniziativa comune tra donne rappresentanti di istituzioni ed enti locali, associazioni femminili, organizzazioni non governative, università e centri di ricerca attivi nell’area mediterranea, balcanica ed est europea. Le finalità indicate sono:
- favorire la comunicazione e lo scambio fra culture diverse;
- diffondere i principi di pari opportunità tra uomini e donne e valorizzare le culture di genere;
- promuovere un più ampio accesso delle donne a ruoli di responsabilità e di governo, valorizzandone professionalità e competenze;
- promuovere politiche favorevoli all’occupazione femminile, alla tutela della salute, alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, al contrasto della violenza e dello sfruttamento contro le donne e all’accoglienza delle vittime.
Condizioni per la partecipazione regionale
La partecipazione della Regione è subordinata a tre condizioni essenziali:
- l’associazione non deve perseguire fini di lucro;
- deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica;
- lo statuto deve consentire la partecipazione di altre Regioni, enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, purché compatibili con le finalità dell’atto.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione. I diritti inerenti la qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione oppure da una sua delegata, individuata tra le consigliere regionali o tra i componenti della Giunta regionale.
Quota associativa e obblighi di rendicontazione
La Regione provvede al pagamento della quota associativa annuale. L’associazione deve trasmettere alla Regione:
- i programmi delle iniziative e delle attività;
- una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.
La relazione annuale è inviata anche alla competente commissione consiliare e alla Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna istituita dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3.
Copertura finanziaria
L’onere derivante dalla quota associativa annuale è posto a carico delle disponibilità del capitolo ordinario della parte spesa del bilancio regionale, nella specifica unità previsionale di base indicata dalla legge, entro lo stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
Ambito temporale di applicazione
La disciplina riguarda la partecipazione regionale all’associazione e il pagamento della quota annuale; non prevede un termine finale di efficacia né una scadenza limitata a un esercizio specifico. Non emergono, dal testo, elementi di obsolescenza o di abrogazione espressa.
Testo integrale
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