Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 8/2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 8/2015 aggiorna la l.r. n. 17/2014 sui funghi epigei spontanei: modifica definizioni, periodi di raccolta, autorizzazioni speciali per fini scientifici o didattici, requisiti per la vendita e per il controllo sanitario, elenca nuove ipotesi sanzionatorie e ridefinisce competenze di vigilanza. Si applica in Liguria ed è una legge di modifica, quindi utile solo in coordinamento con la l.r. 17/2014.

Modifiche alla disciplina ligure sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Modifiche alla disciplina ligure sui funghi epigei spontanei

La legge regionale Liguria 18 marzo 2015, n. 8 interviene sulla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17, aggiornandone alcune definizioni, le regole sulla raccolta, i requisiti per la vendita e il sistema dei controlli e delle sanzioni. Il testo ha natura modificativa e va letto in coordinamento con la disciplina principale sui funghi epigei spontanei vigente in Liguria.

Definizioni e ambito della raccolta

Viene precisata la denominazione dei “chiodini”, indicati anche con il nome العلمي/latino Armillaria mellea. Sul piano temporale, la disciplina della raccolta viene formulata come applicabile “dalla stagione primaverile a quella autunnale”, superando la precedente espressione che richiamava separatamente primavera e autunno.

Titoli e autorizzazioni per la raccolta

Una delle ipotesi previste per la raccolta è abrogata, mentre viene introdotta una specifica autorizzazione speciale per finalità scientifiche o didattiche. In tali casi, la Regione Liguria, tramite l’Ispettorato agrario regionale, può rilasciare autorizzazioni alla raccolta di qualsiasi specie di fungo, purché gli scopi siano documentati.

Regole organizzative e giorni di sospensione

Per la tutela dell’ecosistema boschivo, i consorzi possono stabilire che i soggetti autorizzati non esercitino la raccolta per due giorni alla settimana. La norma richiama inoltre l’obiettivo di armonizzare i giorni di sospensione della raccolta tra i diversi ambiti organizzativi.

Requisiti soggettivi e controlli nella filiera della vendita

Per l’attività di vendita di funghi freschi e di funghi secchi sfusi appartenenti al gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è richiesta la presentazione di una SCIA al Comune competente in caso di nuova attività. Il titolare o un suo delegato deve possedere l’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine oppure l’attestato di micologo rilasciato secondo il d.m. 686/1996. Sono inoltre aggiornati i riferimenti alle specie fungine commercializzabili, richiamando il d.p.r. 376/1995 e la deliberazione della Giunta regionale n. 2690/1996.

Vigilanza e controlli ufficiali

La vigilanza sulla disciplina della raccolta è attribuita con riferimento all’osservanza del Capo I della legge. Per il Capo II, relativo ai profili di commercializzazione e sicurezza, la vigilanza è demandata alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004.

Sanzioni

È introdotta una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 300 euro, per la raccolta di funghi senza tesserino e per la raccolta nei giorni in cui l’attività non è consentita. Per le violazioni del Capo I si applica il relativo regime sanzionatorio regionale; per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della l.r. 11/1983 sulle sanzioni in materia di igiene e sanità pubblica, con introito a favore della ASL competente.

Rilevanza pratica

Si tratta di una legge di modifica della disciplina sui funghi in Liguria, non di una normativa autonoma di contenuto completo. Ha interesse operativo solo insieme alla l.r. 17/2014 e alle sue successive modifiche, soprattutto per raccolta, autorizzazioni, vendita e controlli sanitari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.