Ordinanza n. 146/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di non ammissione alla classe V, assunta dal Consiglio di Classe della IV classe del predetto Istituto in data 29 agosto 2025, con cui è stata determinata la non ammissione alla classe successiva del ricorrente; - per quanto di ragione, della pagella finale di settembre pubblicata su tabelloni; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, di ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione del ricorrente citato nel ricorso; B) e, per quanto riguarda l’actio ad exhibendum, depositata il 31\10\2025, ex art. 116, comma II c.p.a., affinché sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” di Gorgonzola, di ostendere e consentire l’estrazione di copia integrale del verbale della prova orale di Storia, sostenuta dal ricorrente nei giorni 27 e 28 agosto 2025, nonché di ogni altro atto o allegato riferito alla medesima prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla domanda di accesso al verbale e alla documentazione della prova orale di Storia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la delibera del Consiglio di Classe del 29 agosto 2025 con cui era stata disposta la non ammissione alla classe quinta, nonché gli atti connessi, e ha contestualmente proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., un’istanza di accesso in pendenza di causa per ottenere il verbale integrale della prova orale di Storia sostenuta il 27 e 28 agosto 2025 e ogni relativo atto o allegato. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta, rendendola disponibile al ricorrente. Quest’ultimo ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell’azione incidentale di accesso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., rilevando che la documentazione richiesta era stata depositata in giudizio dalla difesa ministeriale e resa disponibile al ricorrente. La pronuncia riguarda esclusivamente l’actio ad exhibendum; il testo non definisce il ricorso principale contro la non ammissione scolastica. In ragione dell’andamento della vicenda relativa all’accesso, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
azione di accesso in pendenza di causa
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio diviene improcedibile quando, nel frattempo, l’Amministrazione mette a disposizione la documentazione richiesta, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- L’istanza di accesso proposta in pendenza di un giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione deposita o comunque rende disponibile la documentazione richiesta, realizzando integralmente l’utilità perseguita dal richiedente.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata sulla base della stessa dichiarazione della parte istante, quando dagli atti risulti che la documentazione oggetto dell’accesso è stata effettivamente resa disponibile.
- La definizione dell’azione incidentale di accesso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di per sé, la definizione della domanda principale di annullamento proposta nello stesso giudizio.
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