Sentenza del 09/02/2015 n. 278 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Imposte dirette ed Iva - Fatture per operazioni inesistenti - Prova oggettiva - Necessità - Onere della prova - Incombe all'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: la detraibilità dei costi e dell'IVA può essere disconosciuta soltanto in presenza di una prova oggettiva della frode e della consapevole partecipazione, o della conoscibilità, da parte dell'acquirente. L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve fornire elementi concreti e non può fondarsi su mere presunzioni generiche o sulla sola irregolarità del fornitore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento in materia di imposte dirette e IVA fondato sull'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. Il punto centrale è stabilire se l'Amministrazione possa negare la deducibilità dei costi o la detrazione dell'IVA senza dimostrare, con elementi oggettivi, che l'acquirente abbia partecipato consapevolmente alla frode oppure che fosse, o avrebbe dovuto essere, consapevole del disegno criminoso del fornitore.
Massime di principio
- In caso di fatture per operazioni asseritamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'inesistenza o la natura fraudolenta dell'operazione, ma anche la consapevolezza del contribuente o la sua colpevole mancata conoscenza della frode.
- La contestazione non può basarsi esclusivamente sul fatto che il fornitore sia irregolare, inadempiente o coinvolto in frodi: occorrono elementi oggettivi riferibili anche alla posizione dell'acquirente.
- Il contribuente, una volta contestata dall'Amministrazione la detrazione o la deduzione, deve collaborare e dimostrare la regolarità sostanziale dell'operazione secondo gli ordinari criteri di diligenza, ma l'onere iniziale della prova della frode e della conoscenza o conoscibilità resta a carico dell'Amministrazione.
- La buona fede dell'acquirente assume rilievo decisivo: se non emergono circostanze concrete che rendessero evidente o ragionevolmente prevedibile la frode, il beneficio fiscale non può essere negato automaticamente.
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