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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8463/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

i ricorrenti chiedevano il risarcimento per violazione degli obblighi informativi in relazione all'acquisto, nel luglio 2002, di obbligazioni del gruppo Cirio poi andate in default (novembre 2002). Contestavano omissioni e carenze informative sia al momento della sottoscrizione (per il carattere speculativo e il rischio di mancato rimborso del capitale, anche trattandosi di titoli emessi da società estere), sia nella fase successiva quando informazioni aggiuntive avrebbero potuto contenere le perdite. La banca si difese affermando che i primi segnali di dissesto si manifestarono dopo l'acquisto, che i revisori non avevano rilevato rilievi, che era stata fornita informazione sulla non quotazione e sull'inadeguatezza dell'operazione e che non si era trattato di sollecitazione tali da imporre la consegna dell'offering circular.

La decisione

la Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dei risparmiatori, ha dichiarato la nullità della costituzione in giudizio sia della Banca popolare di Vicenza che di Intesa Sanpaolo per conflitto di interessi (conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Intesa), ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa alla stessa corte per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata e insufficiente la motivazione della corte d'appello in ordine alla valutazione dell'adeguatezza/inadeguatezza dell'operazione e delle informazioni fornite (in particolare la semplice sottoscrizione della clausola di salvaguardia non è stata valutata adeguatamente come prova dell'effettiva conoscenza del rischio). Inoltre la Corte ha stabilito un principio di diritto sul regime della liquidazione coatta amministrativa (d.l. 99/2017): il procedimento di l.c.a. non rende automaticamente improcedibili le domande già instaurate prima dell'apertura della l.c.a.; i crediti possono essere ammessi al passivo con riserva ai sensi dell'art. 96 legge fall. e il commissario può proseguire l'impugnazione. Il giudizio di rinvio proseguirà nei confronti della banca in l.c.a.; la Corte ha anche disposto che la corte d'appello decida sulle spese di questa fase e ha dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • T.U.F. (Testo unico della finanza) art. 21, comma 1, lett. a) e b)

    imposizione all'intermediario dell'obbligo di informare e valutare l'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo del cliente; la Corte richiama tali obblighi come fondamento della censura per omissione informativa

  • Regolamento Consob n. 11522/1998, artt. 28 e 29

    determinano i contenuti e le modalità degli obblighi informativi e di adeguatezza; la Corte evidenzia che la prova dell'adempimento grava sull'intermediario e che la mera sottoscrizione della clausola di salvaguardia non esime da prova specifica in caso di contestazione

  • D.l. n. 99/2017 (conv. in L. n. 212/2017), art. 2

    "l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura"

    disciplinando la l.c.a. delle banche venete, rinvia al T.U.B. per quanto non previsto e consente che i crediti non ceduti siano trattati secondo le regole del T.U.B. e, per rinvio, della legge fallimentare

  • T.U.B. (Testo unico bancario) art. 80 e art. 83

    "le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista..." (riferimento all'art. 80 nel testo pro tempore)

    l'art. 80 rinvia, se compatibili, alla legge fallimentare; l'art. 83 ordina effetti della l.c.a. ma non determina l'automatica improcedibilità delle azioni già pendenti, per i quali valgono i rimandi alla disciplina dello stato passivo e all'eventuale ammissione con riserva

  • Legge fallimentare, art. 96 (secondo comma, n. 3) e art. 113 e 212

    l'art. 96 consente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti fondati su sentenza impugnata quando il debitore viene assoggettato a procedura concorsuale; l'art. 113 e l'art. 212 sono richiamati per le regole di ripartizione e per l'applicabilità di istituti del fallimento alla l.c.a.

  • D.lgs. n. 5/2003, art. 10, comma 2-bis

    richiamato dall'attrice cessionaria con motivo incidentale, concernente questioni processuali sulla non contestazione di fatti; la Corte ha affrontato l'incidenza procedurale dell'intervento della cessionaria

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente incidentale

Massime di principio

  • Se l'intermediario qualifica un'operazione come "inadeguata" rispetto al profilo del cliente, ciò non esonera l'intermediario dall'obbligo di fornire informazioni puntuali: la banca deve dimostrare con mezzi concreti quali informazioni specifiche sono state rese e che il cliente ha davvero compreso i rischi.
  • La sottoscrizione di una clausola di salvaguardia o di un modulo che segnala l'inadeguatezza non vale automaticamente come prova piena dell'adempimento informativo: in caso di contestazione grava sulla banca l'onere di prova specifica.
  • La mancata o incompleta rilevazione delle informazioni da parte del cliente (es. rifiuto di fornire dati patrimoniali o esperienza) non solleva l'intermediario dall'obbligo di valutare l'adeguatezza e di informare; in tale ipotesi l'intermediario deve valutare sulla base di elementi disponibili (età, professione, operazioni pregresse ecc.).
  • L'apertura di una liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) non rende automaticamente improcedibili i giudizi già pendenti: è possibile l'ammissione del credito al passivo con riserva (art. 96 legge fall.) e il commissario può proseguire l'impugnazione; pertanto il creditore non è costretto a ricominciare daccapo la tutela giudiziale.
  • La costituzione di parti con identico difensore è nulla se sussiste un conflitto di interessi effettivo tra le posizioni delle parti: lo stesso avvocato non può rappresentare due controparti con posizioni incompatibili nel medesimo giudizio.
  • In giudizi su violazioni informative la Corte di merito deve motivare specificamente quali informazioni sono state rese e perché ciò sia ritenuto sufficiente, evitando argomentazioni generiche o contraddittorie relative alla tempestività o alla rilevanza di notizie di stampa o stati contabili successivi.

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