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Legge

L.R. Sardegna 4/2025

Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Sardegna una disciplina per tutelare, conservare e valorizzare la flora autoctona, contrastando anche la biopirateria. Prevede elenchi regionali di specie protette o soggette a limiti di raccolta, divieti di prelievo e commercio, sanzioni, una commissione tecnico-scientifica, un piano regionale di censimento e misure di sostegno e divulgazione. Le sanzioni per alcune specie entrano in vigore solo dopo l’adozione della disciplina attuativa.

Tutela e valorizzazione della flora autoctona sarda

Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna

La legge disciplina la protezione della flora autoctona sarda, riconoscendone il valore ambientale, identitario, scientifico, culturale, turisticо e produttivo. L’intervento è limitato al territorio della Regione autonoma della Sardegna e mira anche a contrastare la biopirateria.

Finalità e principi

La Regione afferma la rilevanza pubblica della flora autoctona e richiama il quadro europeo e internazionale in materia di biodiversità, conservazione degli habitat e tutela paesaggistica. Le finalità espresse sono:

  • tutela e conservazione della flora autoctona;
  • contrasto dei fenomeni di biopirateria nel territorio regionale.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce alcuni concetti tecnici utili all’applicazione della disciplina, tra cui biodiversità, conservazione in situ ed ex situ, biopirateria, unità tassonomica, popolazione e habitat. Le definizioni servono a delimitare l’ambito delle misure di protezione e di controllo.

Elenchi regionali delle specie di interesse

La Regione deve predisporre due elenchi d’interesse regionale, riferiti all’intera flora autoctona sarda:

  • specie vegetali autoctone a protezione totale;
  • specie vegetali autoctone soggette a limitazioni nella raccolta.

Nella predisposizione degli elenchi si tiene conto delle specie già considerate dalle normative nazionali di recepimento, in particolare quelle della direttiva habitat e della Convenzione di Berna.

Divieti di raccolta, detenzione e commercializzazione

Per le specie dell’allegato D, lettera b), del DPR n. 357/1997 e per quelle inserite negli elenchi regionali, nel territorio sardo è vietato:

  • raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, danneggiare o distruggere esemplari o singole parti, inclusi frutti, semi, bulbi, rizomi, propaguli e materiale genetico;
  • detenere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari o parti raccolte in natura, salvo utilizzi per finalità scientifiche.

Il divieto riguarda tutte le fasi del ciclo biologico delle specie interessate.

Interventi di recupero e priorità nell’uso di specie autoctone

Negli interventi di ingegneria naturalistica, rinverdimento, consolidamento e, più in generale, nei recuperi o ripristini ambientali di siti degradati, la Regione dispone l’utilizzo prioritario di specie autoctone.

Esclusioni dai divieti

La legge esclude alcune attività dal regime dei divieti e dei limiti. In particolare, non si applicano le restrizioni per:

  • normali operazioni colturali su terreni agricoli;
  • raccolta di specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, da parte di chi coltiva legittimamente il fondo e svolge pratiche agropastorali, selvicolturali o raccolta di piante officinali;
  • opere e infrastrutture pubbliche;
  • interventi di messa in sicurezza e salvaguardia dell’incolumità pubblica, come ripulitura di scarpate, canali e fasce antincendio;
  • interventi selvicolturali sui boschi eseguiti nel rispetto della normativa forestale.

Sono inoltre escluse le piante delle specie elencate all’articolo 3, comma 1, provenienti da colture di giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura regionali o enti regionali di ricerca e sperimentazione. Se commercializzate, devono essere accompagnate da certificato di provenienza; il produttore deve inoltre comunicarne per iscritto la coltivazione al CFVA.

Sanzioni, confisca e vigilanza

La violazione dei divieti è punita con sanzioni amministrative differenziate in base alla specie e alla tipologia di materiale violato. In sintesi:

  • per le specie a protezione totale e per le specie della direttiva habitat, sono previste sanzioni da 100 a 600 euro per ettogrammo o frazione per specie erbacee/suffruticose e, fuori da tali casi, da 50 a 300 euro per chilogrammo o frazione per specie arbustive o arboree;
  • per le specie soggette a limitazioni nella raccolta, la sanzione va da 25 a 150 euro per chilogrammo o frazione;
  • gli importi sono raddoppiati per le specie prioritarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Il prodotto delle violazioni è soggetto a confisca amministrativa, anche per la successiva ricollocazione o propagazione, se possibile. Se la violazione avviene nell’esercizio di un’attività produttiva, può essere disposta anche la sospensione della licenza o autorizzazione dell’attività. La vigilanza e l’accertamento sono attribuiti al CFVA e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; l’irrogazione delle sanzioni compete al CFVA.

La violazione dell’obbligo di comunicazione per le coltivazioni destinabili al commercio è punita con sanzione da 300 a 1.800 euro, raddoppiata per le specie a protezione totale e per quelle prioritarie della direttiva habitat.

Destinazione dei proventi e formazione del personale

La Regione istituisce un fondo alimentato anche dai proventi sanzionatori, destinato a:

  • promozione e sostegno della ricerca scientifica;
  • potenziamento della vigilanza;
  • progetti di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado.

La Scuola forestale, in collaborazione con le Università della Sardegna, promuove corsi specifici per il personale addetto alla vigilanza.

Autorizzazione alla raccolta per ricerca e attività vivaistiche

Gli istituti di ricerca regionali, le Università, gli enti e le associazioni protezionistiche qualificate, nonché gli enti e le agenzie regionali che svolgono attività vivaistica forestale, possono chiedere autorizzazione alla raccolta di specie a protezione totale per finalità di ricerca o per esigenze colturali consentite dalla normativa sulle piante officinali.

La richiesta va presentata all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente con una comunicazione semplice che indichi:

  • attività di ricerca;
  • luogo e periodo di raccolta;
  • tipologia del materiale;
  • quantità da prelevare;
  • elenco delle persone coinvolte.

Per le specie ricomprese nell’allegato D, lettera b), del DPR n. 357/1997 è necessaria anche l’autorizzazione in deroga del Ministero competente; in caso di urgenza, nelle more dell’autorizzazione ministeriale, interviene la Commissione tecnico-scientifica. L’Assessorato può negare l’autorizzazione entro 45 giorni, oppure imporre prescrizioni in presenza di rischi di conservazione. L’autorizzazione va notificata al CFVA e alle altre istituzioni di vigilanza.

Commissione tecnico-scientifica regionale

È istituita presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda autoctona (CTS-FA). È composta da un massimo di 22 membri, rappresentativi di amministrazioni regionali, CFVA, ARPAS, AGRIS, FoReSTAS, Università, esperti in cambiamenti climatici e pedologia, e società scientifiche nazionali. La commissione è presieduta da un rappresentante dell’Assessorato ambientale, ha un segretario funzionario regionale, è nominata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore ed opera gratuitamente.

Le sedute sono valide con quorum differenziato tra prima e seconda convocazione e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Centri di conservazione della biodiversità e conservazione ex situ

La Regione riconosce come metodo prioritario la conservazione in situ, ma tutela anche ex situ le specie autoctone a rischio di estinzione o di erosione genetica. I Centri per la conservazione ex situ sono istituzioni pubbliche che conservano collezioni documentate di piante vive o parti di esse, con l’obiettivo di preservarne il germoplasma per tempi indefiniti.

La Regione definisce i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali necessari per il riconoscimento dei soggetti interessati e per la formazione dell’elenco dei Centri.

Piano di censimento, tutela e valorizzazione

La Regione deve adottare un piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna, finalizzato a tutela, censimento, monitoraggio, conservazione anche tramite i Centri ex situ, riqualificazione ambientale e regolazione del prelievo.

La base informativa iniziale comprende, tra gli altri, il Sistema Carta della natura della Sardegna, la Carta regionale degli habitat e delle specie Natura 2000, IPA biological conservation 2011, la Lista Rossa IUCN della flora italiana e la CITES. Il piano si aggiorna costantemente con il contributo di Assessorato, CFVA, FoReSTAS, AGRIS, Università, centri di ricerca, enti, società scientifiche e associazioni, previa acquisizione del parere della CTS-FA per i nuovi dati.

Promozione, divulgazione e collaborazione internazionale

La Regione sostiene, nei limiti delle risorse di bilancio, le attività pubbliche e private di promozione e divulgazione delle conoscenze floristiche. In particolare:

  • favorisce la partecipazione a progettazioni europee e internazionali;
  • sostiene la formazione continua del personale di vigilanza;
  • promuove l’insegnamento della flora regionale e dei suoi usi nelle scuole;
  • sostiene ricerca scientifica di base e applicata, anche con progetti territoriali con enti di ricerca, enti locali e comunità.

Per questi fini, la Regione promuove accordi, intese, gemellaggi, scambi formativi e progetti con altre regioni italiane e con regioni o Stati esteri.

Interventi straordinari e urgenti

La Regione può avviare o favorire iniziative, studi e ricerche per la conservazione e valorizzazione della flora autoctona e degli habitat di pregio, anche su proposta di enti locali e associazioni. Quando vi siano rischi concreti di imminente danno per le specie soggette a protezione totale o a limitazioni di raccolta, la Regione può dichiarare la condizione di urgenza e improrogabilità per interventi straordinari e urgenti di tutela.

Disciplina attuativa, termini e regime temporale

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare, con una o più deliberazioni, il piano e gli elenchi delle specie, le limitazioni e modalità di raccolta, il funzionamento della Commissione e i requisiti dei Centri ex situ. L’aggiornamento del piano avviene contestualmente a quello degli elenchi almeno ogni tre anni; se l’aggiornamento non avviene, il piano resta comunque in vigore.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

La legge è attuata nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio, con possibile concorso di risorse europee, nazionali e regionali. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS, salvo le sanzioni relative alle specie soggette a limitazioni nella raccolta e alla violazione dell’obbligo di comunicazione, che entrano in vigore solo dal sessantesimo giorno dalla data di approvazione definitiva della disciplina attuativa prevista dall’articolo 14, comprensiva degli elenchi di cui all’articolo 3.

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