L.R. Sardegna 5/2025
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e modifiche alla legge regionale n. 20 del 2023 in materia di cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Sardegna n. 2/2014 su funzionamento dei gruppi consiliari e personale, consentendo la rinuncia al contributo per alcuni gruppi, ridefinendo limiti e modalità di assunzione del personale e attribuendo alla struttura consiliare la stipula dei contratti a termine. Modifica inoltre la L.R. n. 20/2023 sulla cessazione anticipata del personale. Entra in vigore il 27 febbraio 2025, data di pubblicazione sul BURAS.
Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e del personale del Consiglio regionale sardo
Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e del personale del Consiglio regionale della Sardegna
La legge interviene sulla legge regionale n. 2 del 2014, che disciplina il funzionamento dei gruppi consiliari e il personale ad essi assegnato, e sulla legge regionale n. 20 del 2023 in materia di cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari. La disciplina si applica esclusivamente nell’ambito della Regione autonoma della Sardegna.
Funzionamento dei gruppi consiliari e contributi
Viene precisato che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, adotta un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni relative al funzionamento dei gruppi e per definire, nel rispetto della normativa vigente, l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascun gruppo.
È inoltre previsto espressamente che i gruppi consiliari possano rinunciare al contributo previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b bis) della legge regionale n. 2 del 2014.
Personale dei gruppi consiliari: limiti di spesa e programmazione
La legge sopprime la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 e riscrive la disciplina del personale dei gruppi consiliari.
Il complesso delle risorse destinate all’assunzione del personale deve rispettare i limiti di spesa stabiliti dalla legislazione statale. Il controllo del rispetto di tali limiti avviene considerando il valore soglia ottenuto aggregando i dati relativi alla spesa di personale del Consiglio regionale e della Regione.
Il Consiglio regionale e la Giunta devono stabilire, tramite apposita intesa, le modalità di attuazione di tali limiti entro il 31 gennaio di ogni anno; per il solo anno 2025 il termine è fissato al 31 marzo.
Resta comunque fermo che la spesa di personale non può superare l’ammontare massimo previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.
Il numero massimo di unità reclutabili da ciascun gruppo è determinato entro il limite della sovvenzione annuale assegnata a ciascun gruppo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), tenendo conto degli spazi assegnati al gruppo stesso.
Assunzione, requisiti e gestione dei contratti a termine
Per i contratti a tempo determinato non è più il Presidente del gruppo a stipulare direttamente il contratto: provvede la competente struttura dell’Amministrazione consiliare, nei limiti delle risorse destinate a ciascun gruppo per tale finalità.
La legge elimina il divieto espresso di assumere soggetti legati da rapporto di coniugio, convivenza o parentela/affinità con i consiglieri regionali in carica nella legislatura di conferimento dell’incarico.
L’Ufficio di Presidenza deve stabilire i requisiti di accesso all’impiego, l’inquadramento giuridico e il trattamento economico sulla base del vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigenziale della Regione, per i corrispondenti livelli e profili professionali, e approvare gli schemi contrattuali dei contratti a tempo determinato.
Alla cessazione anticipata del rapporto per venir meno del rapporto fiduciario, il dipendente cessa il servizio presso il gruppo dalla data della formale comunicazione da parte del Presidente del gruppo al competente servizio dell’Amministrazione consiliare. Alla scadenza della legislatura o in caso di cessazione anticipata per volontà di una delle parti non sorge alcun diritto di assunzione presso l’Amministrazione consiliare o presso il gruppo, e in nessun caso il rapporto può trasformarsi in tempo indeterminato.
Personale del gruppo misto
Viene introdotto l’articolo 9 bis sulla disciplina del personale alle dipendenze del gruppo misto. Il personale è determinato nei limiti della sovvenzione annuale destinata a ciascun consigliere componente, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e nel rispetto dei limiti di spesa dell’articolo 8, comma 1, lettera b).
Le funzioni attribuite all’“Presidente del gruppo” dall’articolo 9 si intendono riferite, per ciascuna unità di personale, al componente del gruppo misto che ha richiesto quella specifica unità. Al relativo rapporto di lavoro a termine si applica la disciplina generale prevista per il personale dei gruppi consiliari.
Coordinamento con la legge regionale n. 20 del 2023
Sono apportate modifiche di coordinamento alla legge regionale n. 20 del 2023: nei passaggi relativi alla cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari, il riferimento al Presidente del Consiglio è sostituito dal riferimento alla struttura dell’Amministrazione consiliare competente a provvedere alla stipula dei contratti.
Regime finanziario ed entrata in vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi il 27 febbraio 2025.
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