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Legge

L.R. Sardegna 7/2025

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2008 in materia di delega ai consorzi di bonifica per la manutenzione dei compendi ittici della Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 7 del 27 febbraio 2025 integra la legge quadro sui consorzi di bonifica, introducendo la possibilità per i consorzi, su delega di Regione, agenzie regionali ed enti locali e con adeguate risorse, di svolgere manutenzione straordinaria di aree lagunari e zone umide per tutela e salvaguardia dei compendi ittici. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale; entrata in vigore il 28 febbraio 2025.

Delega ai consorzi di bonifica per la manutenzione straordinaria dei compendi ittici sardi

Delega ai consorzi di bonifica per la manutenzione dei compendi ittici della Sardegna

La legge regionale della Sardegna n. 7 del 27 febbraio 2025 interviene sulla disciplina dei consorzi di bonifica, ampliandone le funzioni in relazione alla manutenzione straordinaria delle aree lagunari e delle zone umide di interesse regionale. La norma opera esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna.

Contenuto della modifica alla legge quadro sui consorzi di bonifica

La legge inserisce nella legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, un nuovo articolo 2-bis dedicato alla manutenzione dei compendi ittici della Sardegna. In base a tale disposizione, nei rispettivi comprensori territoriali di competenza i consorzi di bonifica possono eseguire interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla tutela e alla salvaguardia delle aree lagunari e delle zone umide di competenza regionale.

Soggetti che possono disporre la delega e condizioni operative

L’attività dei consorzi di bonifica è subordinata a delega da parte di:

  • amministrazione regionale;
  • agenzie regionali;
  • enti locali, anche in forma associata.

L’esercizio della funzione è inoltre condizionato alla previa assegnazione delle apposite risorse finanziarie. La legge non attribuisce un obbligo generalizzato di intervento, ma una facoltà operativa che può essere attivata alle condizioni indicate.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma finanziaria esclude quindi ulteriori spese regionali derivanti dall’intervento legislativo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), avvenuta il 28 febbraio 2025.

Testo integrale

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