Risoluzione n. 108 del 3/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini della detrazione per erogazioni liberali ai partiti politici iscritti nel Registro, il versamento può essere effettuato anche a favore di un’articolazione regionale del partito, se il partito è ammesso ai benefici e sussistono le altre condizioni di legge. Vengono inoltre riepilogate le modalità di pagamento tracciabili, la misura della detrazione IRPEF e i limiti per la detrazione IRES.
Detrazione per erogazioni liberali a partiti politici e versamenti anche alle articolazioni regionali
Detrazione per erogazioni liberali a partiti politici e ammissibilità dei versamenti alle articolazioni territoriali
La risoluzione affronta l’interpretazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in tema di detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. Il punto centrale riguarda la possibilità di effettuare i versamenti non solo all’organizzazione nazionale del partito, ma anche alle sue articolazioni territoriali, in particolare regionali.
Quesito posto dal contribuente
Il partito istante chiede se, ai fini della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e società, il versamento debba essere eseguito esclusivamente su un conto corrente bancario o postale intestato all’organizzazione nazionale del partito, oppure se sia ammesso anche il versamento su conti intestati alle articolazioni territoriali regionali e provinciali, come già consentito nella disciplina previgente.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione ricostruisce l’evoluzione della disciplina delle detrazioni per erogazioni liberali ai partiti politici:
- in origine, la legge 2 gennaio 1997, n. 2, aveva introdotto detrazioni per persone fisiche e per alcune società ed enti commerciali, mediante inserimento nel TUIR di specifiche disposizioni;
- con la legge 6 luglio 2012, n. 96, la detrazione per le persone fisiche era stata fissata al 24% per il 2013 e al 26% dal 2014, entro importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui, con pagamento tramite versamento bancario o postale;
- per le società e gli enti commerciali, ai fini IRES, era prevista una detrazione per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro;
- dal 2014 il decreto-legge n. 149 del 2013 ha disciplinato la materia all’art. 11, sopprimendo le precedenti disposizioni del TUIR richiamate dalla normativa previgente.
Presupposti per la detrazione secondo l’art. 11 del d.l. n. 149 del 2013
L’Agenzia evidenzia che la nuova disciplina richiede, in particolare:
- l’iscrizione del partito politico nella prima sezione del Registro nazionale di cui all’art. 4 del decreto;
- il versamento dell’erogazione mediante modalità tracciabili previste dal comma 7 dell’art. 11.
L’iscrizione al Registro avviene su richiesta annuale del partito alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che verifica la conformità dello statuto alle disposizioni dell’art. 3 del decreto e il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10.
Rilevanza delle articolazioni territoriali dei partiti
La risoluzione afferma che, nell’economia del decreto, le articolazioni territoriali dei partiti hanno rilievo espresso. In particolare:
- l’art. 3, comma 2, lett. g), richiede che lo statuto disciplini le procedure relative allo scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali;
- l’art. 3, comma 2, lett. h), impone di indicare i criteri con cui sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
- l’art. 7, comma 2, prevede che, dal 2014, le articolazioni regionali dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e con proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro nell’anno precedente debbano avvalersi di una società di revisione o di un revisore legale.
Conferma dell’orientamento già espresso nel 2008
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 205/E del 20 maggio 2008, nella quale era stato già ammesso che, in presenza di un partito federale articolato territorialmente e dotato di autonomia patrimoniale regionale, le erogazioni liberali potessero essere effettuate direttamente a favore di un’articolazione del partito nazionale. Secondo l’Agenzia, tale orientamento resta valido anche con la nuova disciplina dell’art. 11 del d.l. n. 149 del 2013.
Ne consegue che è ammissibile, ai fini della detrazione, l’erogazione liberale in denaro effettuata direttamente a favore dell’articolazione regionale di un partito o movimento politico, purché il partito risulti iscritto entro la fine dell’esercizio nella prima sezione del Registro di cui all’art. 4.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il soggetto istante è qualificato come articolazione regionale di un partito politico ammesso, con determinazione della Commissione del 20 marzo 2014, n. 4, a beneficiare per l’anno 2014 delle erogazioni liberali in denaro in regime fiscale agevolato. Pertanto, ricorrendo le ulteriori condizioni previste dalla legge, è possibile fruire della detrazione anche per le erogazioni effettuate direttamente a favore dell’istante.
Modalità di versamento e tracciabilità
Per quanto riguarda il secondo presupposto, il comma 7 dell’art. 11 richiede che il versamento delle erogazioni liberali detraibili sia eseguito:
- tramite banca o ufficio postale;
- oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- oppure secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione dell’autore, da stabilirsi con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.
La risoluzione precisa che tale regolamento non risulta ancora emanato, con la conseguenza che resta ferma l’eventuale futura applicazione delle disposizioni in esso contenute.
Misura della detrazione e limiti economici
Per completezza, l’Agenzia richiama anche i parametri economici della disciplina vigente:
- per l’IRPEF, la detrazione è pari al 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui;
- per l’IRES, la detrazione è ammessa per i medesimi importi solo per le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, cioè società ed enti commerciali, con esclusione di specifiche categorie:
- enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;
- enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri;
- società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, o ne siano controllati, o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;
- società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che la detrazione spetta anche per le erogazioni liberali versate direttamente all’articolazione regionale di un partito politico iscritto nel Registro, se il partito è ammesso ai benefici e se il versamento avviene con modalità tracciabili. Viene dunque confermata la possibilità, già riconosciuta in passato, di destinare la liberalità non solo alla struttura nazionale del partito, ma anche alla sua articolazione territoriale regionale, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente.
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