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Risoluzione

Risoluzione n. 109 del 10/12/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come determinare l’acconto del 100% dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nel regime del risparmio amministrato per l’anno 2015. L’importo va calcolato sulla base dei versamenti dovuti nei primi undici mesi, con esclusione dell’imposta straordinaria per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014.

Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva nel risparmio amministrato per il 2015

Modalità di calcolo dell’acconto per il 2015

La risoluzione n. 109/E del 10 dicembre 2014 fornisce precisazioni sull’ammontare dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria applicata dagli intermediari nel regime del risparmio amministrato. Il documento si limita a chiarire la base di calcolo dell’acconto dovuto per l’anno 2015, richiamando il quadro normativo già vigente.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, prevede che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva nell’ambito del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, debbano versare un acconto della medesima imposta nella misura del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Per il versamento è richiamata la risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013, con la quale è stato istituito il codice tributo 1140 da utilizzare nel modello F24.

Base di calcolo dell’acconto

La risoluzione precisa che l’acconto è pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno.

In concreto, poiché il versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di applicazione, per determinare l’acconto da versare entro il 16 dicembre 2014 per l’anno 2015 occorre considerare la sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo da novembre 2013 a settembre 2014.

Il calcolo deve essere effettuato al lordo delle eventuali compensazioni già operate.

Esclusione dell’imposta per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014

Nel conteggio dei versamenti relativi agli undici mesi del 2014 non deve essere considerato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014, effettuato ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La risoluzione evidenzia che tale imposta, pur essendo della stessa natura di quella applicata sulle plusvalenze finanziarie effettivamente realizzate nel regime del risparmio amministrato, ha carattere straordinario e quindi non rileva ai fini della determinazione dell’acconto.

Termine di versamento

Il documento conferma che l’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno, e per l’anno 2015 il chiarimento è riferito al versamento da effettuare entro il 16 dicembre 2014.

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