Deliberazione n. 373 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. La determinazione dirigenziale aveva già ordinato misure immediate di blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per fini probatori e per 12 mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. La decisione è assunta in tempi rapidi nell'ambito della procedura d'urgenza prevista per le segnalazioni di revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica del provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice (revenge porn)
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica del provvedimento urgente su segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per il c.d. revenge porn. La decisione riguarda materiale sessualmente esplicito segnalato dall'interessato e potenzialmente diffuso tramite la piattaforma Instagram.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento del Garante contro la piattaforma indicata. Il provvedimento richiama:
- l'art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso;
- il medesimo art. 144-bis, che impone una decisione dell'Autorità entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica.
Provvedimento urgente adottato il 18 giugno 2025
Con determinazione n. 202 del 18 giugno 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha disposto in via d'urgenza:
- l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- l'obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Esito finale: ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ratifica il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale, nell'ottica di prevenire la divulgazione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il provvedimento d'urgenza n. 202 del 18 giugno 2025. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta, per l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, la conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento urgente adottato il 18 giugno 2025. La decisione conferma quindi gli ordini impartiti alle società destinatarie per contenere la diffusione del materiale segnalato e preservarne, se necessario, la disponibilità probatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 23 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 361 del 23/06/2025
- Provvedimento · 23 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 364 del 23/06/2025
- Provvedimento · 23 giu 2025Deliberazione n. 372 del 23/06/2025
- Provvedimento · 23 giu 2025Deliberazione n. 368 del 23/06/2025
- Provvedimento · 23 giu 2025Deliberazione n. 371 del 23/06/2025
- Provvedimento · 23 giu 2025Deliberazione n. 369 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →